Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
p.1. Con ordinanza del 16 dicembre 2010 il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del riesame, confermava il provvedimento che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere a L.A. e C.M., indagati per i delitti previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74 in relazione a un traffico di cocaina attuato in (OMISSIS).
Contro l’ordinanza ricorrono per cassazione entrambi gli imputati chiedendone l’annullamento. p.2.1 L.A. denuncia:
– la nullità dell’ordinanza impositiva della misura cautelare per violazione dell’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c), atteso che il provvedimento sarebbe affetto da mancanza di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza e l’omissione non potrebbe essere integrata dal giudice del riesame;
– mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, lamentando: che le conversazioni intercettate, nonostante il contenuto ambiguo e generico, siano state interpretate in chiave accusatoria; che l’attribuzione del ruolo di capo del sodalizio sarebbe incompatibile con l’accusa di avere concorso nell’episodio di cessione di una singola dose commesso il (OMISSIS); che il compito attribuitogli di supervisore e direttore dell’attività di spaccio sarebbe in contraddizione con la mancata contestazione di concorso nelle cessioni realizzate dagli altri componenti del preteso sodalizio. p.2.2 Il ricorso di L. è infondato.
Dalla lettura dell’ordinanza impositiva della misura cautelare emessa il 23.10.2010 emerge che il giudice per le indagini preliminari, alla trascrizione delle conversazioni intercettate, accompagna di volta in volta le proprie valutazioni critiche, evidenziando come il contenuto dei colloqui disveli l’operatività di un’organizzazione di persone, diretta da L., permanentemente dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio di (OMISSIS). Il potere di supremazia esercitato da L. nei confronti dei sodali C.A., T.R. e N.P. è desunto dagli ordini e direttive che lo stesso impartisce ai suoi sottoposti in vista della realizzazione del programma criminoso: indica imperiosamente a T. e C. il comportamento da tenere e luoghi e tempi dell’azione, chiede conto del risultato dell’attività svolta, ordina a C. di portargli il denaro incassato, sovrintende alla gestione dello stupefacente affidato in custodia a N. (v. ordinanza 23.10.2010, da pag. 170 a pag. 184).
Il Tribunale del riesame riprende e puntualizza le osservazioni in fatto e in diritto esposte nell’ordinanza impositiva, fornendo un apparato dimostrativo della sussistenza dei gravi indizi logico, coerente e completo, che resiste alle censure sollevate dal ricorrente, le quali in sostanza sollecitano questo giudice a compiere valutazioni di merito non consentite nel giudizio di legittimità.
Il ricorso deve dunque essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. p.3.1 C.M. denuncia mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 2, rappresentando che il concorso con C.A., del quale era stato temporaneamente ospite, in alcune cessioni di stupefacente realizzate nel breve periodo di un mese, non era sufficiente per ritenerlo associato, con sua consapevolezza, al sodalizio criminoso del quale non conosceva neppure i componenti.
3.2 Il ricorso di C. è fondato e va accolto.
Invero l’ordinanza impugnata ha ben motivato sull’attribuzione al predetto indagato dell’addebito di avere ceduto singole dosi di sostanza stupefacente diretta da L. agendo ora da solo ora in concorso con C.A., ma ha trascurato completamente di trattare – ignorando le specifiche doglianze dell’interessato – l’altro, più grave addebito di partecipazione all’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.
Infatti, per ritenere integrata la partecipazione all’associazione per delinquere, non è sufficiente il concorso in taluno dei reati fine riconducibili all’associazione medesima, ma occorre l’assunzione di un ruolo funzionale all’associazione e alle sue dinamiche operative, che sia espressione non occasionale dell’adesione al sodalizio e alla sua sorte, con l’immanente coscienza e volontà di farne parte e di contribuire al suo illecito sviluppo.
Pertanto l’ordinanza impugnata, limitatamente a questo capo, dev’essere annullata, con rinvio allo stesso Tribunale, che, in diversa composizione, dovrà esaminare se sussistono a carico di C.M. gravi indizi del reato previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 2 tenendo conto del principio di diritto sopra enunciato nonchè delle deduzioni difensive proposte al riguardo.
P.Q.M.
La Corte di cassazione annulla l’ordinanza impugnata nei confronti di C.M. limitatamente al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e rinvia per nuovo esame su tale capo al Tribunale di Lecce; rigetta nel resto i ricorsi e condanna L.A. al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.
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