Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Gli odierni ricorrenti sono, rispettivamente, la proprietaria e il comodatario a titolo gratuito dell’unità immobiliare sita in San Giuliano Milanese, Via Giovanni XXIII n.11.
Dalla documentazione depositata agli atti di causa risulta che, in data 19.5.2010, l’assemblea condominiale dello stabile in questione ha deliberato (punto 7 dell’o.d.g.) "l’eliminazione degli scarichi degli scaldabagni a parete o nelle vecchie canne fumarie in quanto non conformi alle delibere inerenti" e la comunicazione "all’ASL dei nominativi dei condomini o inquilini individuati che scaricano le esalazioni di scaldabagni in facciata o nelle vecchie canne fumarie".
Con comunicazione del 22.09.2010 l’ASL Milano 2 – Dipartimento di prevenzione – ha richiesto al Sindaco di San Giuliano Milanese di emettere, fra l’altro, nei confronti del sig. C.D.V., apposito provvedimento per ottenere la rimozione di apparecchi a gas collegati alle canne fumarie o con scarico a parete.
Con nota dell’8.10.2010, notificata il 19.10.2010, il dirigente dell’ufficio tecnico comunale di San Giuliano ha comunicato agli istanti l’avvio del procedimento "per impianto termico non a norma" con invito a presentare "memorie scritte e documenti", ai sensi dell’art. 10 lett. b legge n.241/1990.
Con memoria datata 3.11.2010 il sig. C.D.V. ha presentato le proprie osservazioni a fronte della comunicazione come sopra ricevuta, contestandone la laconicità e, comunque, offrendo spunti a sostegno dell’assunta regolarità del proprio impianto.
Con provvedimento del 01.12.2010 il dirigente dell’ufficio tecnico comunale già cit. ha ordinato, fra gli altri, agli odierni ricorrenti, la rimozione "degli apparecchi a gas collegati alle canne fumarie o con scarico a parete entro 30 (trenta) giorni a partire dalla data di notifica della presente".
Contro tale ordinanza sono insorti gli istanti, deducendone la illegittimità sotto più profili.
Nessuno si è costituito per la parte intimata.
Alla Camera di Consiglio del 21 aprile 2011, fissata per l’esame della domanda cautelare, il Collegio – valutata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e sentite sul punto le parti presenti – ha trattenuto la causa per la decisione con sentenza in forma semplificata.
Motivi della decisione
Col primo motivo di ricorso, gli esponenti deducono la illegittimità dell’ordinanza in epigrafe specificata per violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, per omessa specificazione delle norme di legge violate, della eventuale istruttoria esperita al riguardo, per difetto di motivazione, erronea individuazione del soggetto interessato ed errore di diritto.
Il motivo è fondato, nei sensi e nei limiti di seguito esposti.
Osserva il Collegio come la legge 781990 n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", tuteli il diritto dei cittadini a partecipare ai procedimenti amministrativi preordinati all’adozione di provvedimenti amministrativi di cui essi sono diretti destinatari.
A tal fine, è previsto che, laddove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi (art. 7 legge cit.).
La finalità della regola procedimentale stabilita dalla cit. norma dev’essere, in particolare, individuata nell’esigenza di assicurare piena visibilità all’azione amministrativa nel momento della sua formazione e di garantire al contempo la partecipazione del destinatario dell’atto finale alla fase istruttoria preordinata alla sua adozione (cfr. Cons. St., sez. V, 22 maggio 2001, n.2823), sicché la verifica circa la sussistenza del vizio nella specie denunciato non va compiuta con esclusivo e rigido riferimento all’adempimento formale della notifica all’interessato dell’avviso di avvio del procedimento, ma con riguardo alla realizzazione sostanziale degli interessi sottesi alla disposizione della cui osservanza si discute (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 20 settembre 2005 n. 4836; Consiglio di Stato, Sez. V, 10 gennaio 2007 n.36). Ciò, senza trascurare la duplice funzione conoscitiva garantita dalla ridetta norma, a vantaggio sia della parte pubblica che di quella privata, dal momento che essa offre all’interessato un’anticipata tutela delle proprie ragioni e permette, al contempo, all’Amministrazione di ridurre i margini di errori (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 21 aprile 2009, n. 3442).
A tal fine, l’art. 8 della stessa legge detta le modalità e i contenuti della comunicazione di avvio in questione, stabilendo che la comunicazione abbia carattere "personale" e che in essa siano indicati, fra l’altro, "l’oggetto del procedimento promosso;… l’ufficio e la persona responsabile del procedimento;… la data entro la quale… deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione;… l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti".
Ebbene, nel caso in esame, la comunicazione del 08.10.2010 risulterebbe, secondo gli istanti, carente sia sotto il profilo della mancata comunicazione personale alla proprietaria dell’immobile, essendo stato l’avvio trasmesso all’indirizzo del comodatario dello stesso presso il condominio di via Giovanni XXIII° n.11, sia quanto a contenuto, recando la ridetta nota soltanto un’indicazione sommaria e superficiale dell’oggetto del procedimento, non colmata da eventuali indicazioni fornite in sede procedimentale, per essere rimasta priva di riscontro la comunicazione della fam. D.V. del 3.11.2010, recante "memoria di replica ai sensi dell’art. 10 lett. b) legge 241/1990".
Alla luce di tali presupposti e richiamando le considerazioni poc’anzi espresse a proposito della ratio dell’istituto della partecipazione procedimentale, il Collegio non può che ravvisare la fondatezza delle suesposte censure.
Induce a ciò la considerazione che, nonostante la laconicità della comunicazione di avvio recante la mera indicazione, quale oggetto del procedimento, di "impianto termico non a norma", non risulta che tale deficit di partecipazione procedimentale sia stato recuperato attraverso una fattiva collaborazione degli interessati nel corso del procedimento e, specificamente, attraverso la valutazione delle osservazioni allegate agli atti di causa.
In tal senso, è noto come l’art. 10 della legge n. 241/90, dopo avere previsto che i soggetti di cui all’articolo 7 hanno diritto di presentare memorie scritte e documenti, sancisca "l’obbligo" per l’amministrazione di valutare detti apporti documentali, ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento.
Sennonché, avuto riguardo all’ordinanza oggetto d’impugnazione, è evidente come in essa non sia stato fornito alcun riscontro alla suindicata memoria (mentre nessuna specifica contestazione sulla circostanza relativa a tale produzione documentale risulta effettuata da parte dell’intimato Comune in questa sede, non essendosi l’ente in parola neppure costituito).
Né si può, poi, ritenere che il carattere vincolato del provvedimento impugnato renda superflua la partecipazione dei suoi diretti destinatari (in forza della previsione di cui all’art. 21octies, co. 2, della legge 241 più volte cit.), atteso che, da un lato, non risulta affatto "palese" che il contenuto dispositivo del provvedimento impugnato non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato e, dall’altro, che l’amministrazione non ha offerto in giudizio dimostrazione alcuna che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
In ogni caso, preme evidenziare come l’assenza di discrezionalità non potrebbe di per sé indurre ad escludere ogni margine di proficuità alla collaborazione degli interessati, tenuto conto della possibilità di errore da parte dell’amministrazione nell’accertamento e nella valutazione dei presupposti giustificativi del potere esercitato.
In tal senso, e con specifico riguardo al caso che qui occupa, l’apporto degli interessati avrebbe potuto rivelarsi utile per chiarire la ricorrenza o meno, nel caso concreto, della fattispecie assunta come presupposto dell’ordinanza impugnata, ovvero, di un "impianto termico", così come definito dall’art. 1 lett. f) del d.P.R. n. 412/1993 (cfr. T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 20 settembre 2010, n. 11084, ove emerge la utilità della partecipazione anche in relazione ai procedimenti a ridotto contenuto discrezionale, al fine di evitare l’emanazione di un atto che altrimenti potrebbe essere affetto da eccesso di potere per erroneità nei presupposti e nelle valutazioni; analogamente T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 01 marzo 2010, n. 1215; T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 13 marzo 2006, n. 283; Consiglio Stato, sez. VI, 04 agosto 2009, n. 4899).
Per le precedenti considerazioni, assorbiti i mezzi non trattati, il ricorso deve essere – nei sensi di cui in motivazione – accolto, con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione, con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata.
Pone le spese di lite a favore dei ricorrenti e a carico dell’amministrazione comunale intimata, liquidandole nella misura di euro 1.500,00, oltre gli accessori di legge. Nulla per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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