Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14-04-2011) 29-04-2011, n. 16616

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 06/05/2010, la Corte di appello di Ancona, confermava la sentenza del Gup presso il Tribunale di Ancona, in data 22/5/2003, che aveva condannato Z.E. alla pena di mesi dieci di reclusione ed Euro 300,00 di multa, previa concessione delle attenuanti generiche e dell’attenuante di cui all’art. 114 c.p. prevalenti sulle contestate aggravanti per il reato di tentata estorsione, in danno di N.G., in concorso con D.G. (condannato alla pena di anni uno, mesi due di reclusione ed Euro 400,00 di multa).

La Corte territoriale respingeva le censure di inattendibilità di N.G. osservando che le dichiarazioni della persona offesa erano pienamente affidabili per precisione e coerenza logica e risultavano confermate da numerosi riscontri esterni oggettivi, fra i quali la deposizione del teste S.G., nonchè di C. G. e N.M., l’incontro del N. con il D. preso il parcheggio Auchan per lo scambio denaro- autovettura, osservato dalla polizia giudiziaria ed il rinvenimento della Mercedes del N. in (OMISSIS) presso l’abitazione di C.A..

Quanto alla posizione di Z.E., la Corte osservava che costui aveva partecipato alla prima fase dell’azione, fornendo pertanto, un contributo causale al tentativo di estorsione portato avanti dal D..

Avverso tale sentenza propone ricorso Z.E. per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando quattro motivi di gravame con i quali deduce:

1) Mancanza, mera apparenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo e da alcuni atti processuali specificamente richiamati (verbale di denunzia orale sporta da N.G. il 19/10/2001, verbale di perquisizione nei confronti di Z.E. del 24/10/2001, verbale di sequestro dell’autovettura Mercedes del 26/10/2001, verbale di interrogatorio reso da D.G. il 22/5/2003), nonchè omessa presa in considerazione degli argomenti sui quali Z.E. aveva basato l’appello avverso la sentenza del Gup aventi ad oggetto l’inattendibilità e l’assenza di qualsiasi elemento di riscontro riguardo alle dichiarazioni accusatorie rese dal N. nei confronti di Z.E..

Al riguardo deduce che la circostanza che egli avrebbe colpito con un pugno al volto il N. risulta smentita dal fatto che non ci sono certificati medici e che gli operatori di polizia giudiziaria che avevano raccolto la denunzia orale del N. non avevano notato alcun segno di violenza sul volto del denunziante, mentre la circostanza dell’uso della pistola risulta smentita dal mancato ritrovamento di armi a seguito delle perquisizione eseguita nei confronti del prevenuto. Infine la circostanza che egli avrebbe sottratto i documenti dell’auto risulta smentita dal verbale di sequestro della Mercedes dal quale emerge che i documenti si trovavano all’interno dell’autovettura.

2) Violazione di legge per mancata applicazione nei confronti del prevenuto dell’istituto della desistenza attiva, di cui all’art. 56 c.p., comma 3 ricorrendone tutti i presupposti nella condotta dello Z., il quale aveva volontariamente interrotto scendendo dopo pochi minuti dall’auto Mercedes e rimanendo completamente estraneo alle successive vicende che avevano coinvolto esclusivamente la persona offesa e l’imputato D.G..

3) Completa assenza di motivazione in ordine all’eccezione di incostituzionalità dell’art. 629 c.p., comma 1, sollevata in primo grado e riproposta anche in sede d’appello;

4) Mancanza assoluta di motivazione circa le censure sollevate dall’appello avverso le statuizioni di carattere civile.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

In punto di diritto occorre rilevare che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi è difformità sulle conclusioni raggiunte, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Pertanto, il giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, può limitarsi a rinviare per relationem a quest’ultima sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure. Inoltre, la giurisprudenza di questa Suprema Corte ritiene che non possano giustificare l’annullamento minime incongruenze argomentative o l’omessa esposizione di elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero potuto dar luogo ad una diversa decisione, semprechè tali elementi non siano muniti di un chiaro e inequivocabile carattere di decisività e non risultino, di per sè, obiettivamente e intrinsecamente idonei a determinare una diversa decisione. In argomento, si è spiegato che non costituisce vizio della motivazione qualsiasi omissione concernente l’analisi di determinati elementi probatori, in quanto la rilevanza dei singoli dati non può essere accertata estrapolandoli dal contesto in cui essi sono inseriti, ma devono essere posti a confronto con il complesso probatorio, dal momento che soltanto una valutazione globale e una visione di insieme permettono di verificare se essi rivestano realmente consistenza decisiva oppure se risultino inidonei a scuotere la compattezza logica dell’impianto argomentativo, dovendo intendersi, in quest’ultimo caso, implicitamente confutati. Le posizioni della giurisprudenza di legittimità rivelano, dunque, che non è considerata automatica causa di annullamento la motivazione incompleta nè quella implicita quando l’apparato logico relativo agli elementi probatori ritenuti rilevanti costituisca diretta ed inequivoca confutazione degli elementi non menzionati, a meno che questi presentino determinante efficienza e concludenza probatoria, tanto da giustificare, di per sè, una differente ricostruzione del fatto e da ribaltare gli esiti della valutazione delle prove.

In applicazione di tali principi, può osservarsi che la sentenza di secondo grado recepisce in modo critico e valutativo la sentenza di primo grado, limitandosi a ripercorrere i "punti fondanti" della decisione e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di valutazione critica da parte della difesa, omettendo, in modo del tutto legittimo in applicazione dei principi sopra enunciati, di esaminare quelle doglianze dell’atto di appello che aveva già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice.

In particolare deve escludersi che possa configurarsi il dedotto vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale. Nel caso di specie, proprio con riferimento agli atti specificamente indicati dal ricorrente (verbale di denunzia orale sporta da N.G. il 19/10/2001, verbale di perquisizione nei confronti di Z.E. del 24/10/2001, verbale di sequestro dell’autovettura Mercedes del 26/10/2001, verbale di interrogatorio reso da D.G. il 22/5/2003), le doglianze del ricorrente attengono tutte alla valutazione di tali elementi probatori effettuata dai giudici del merito. Si risolvono, pertanto, in censure di "travisamento del fatto", come tali inammissibili, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.

Quanto al secondo motivo, in punto di desistenza attiva, la doglianza sollevata dal ricorrente ha già trovata una risposta, implicita ma esaustiva, nella ricostruzione del fatto e del ruolo dello Z. che, proprio in ragione della sua limitata partecipazione alla vicenda estorsiva ha goduto dell’attenuante di cui all’art. 114 c.p..

Quanto al terzo motivo ed al quarto motivo, nessun vizio di motivazione è riscontrabile nella sentenza impugnata, in quanto sia l’eccezione di incostituzionalità, sia l’eccezione di illegittimità delle statuizioni civili sono inammissibili in quanto palesemente infondate.

In particolare deve essere confermato il giudizio di manifesta infondatezza dell’eccezione di illegittimità costituzionale già accertata dalla Corte Costituzionale (ord. N. 460 del 16/12/1997, depositata il 30/12/1997) che ha rilevato la diversa natura del delitto di estorsione rispetto al delitto di rapina e la ragionevole discrezionalità del legislatore nella determinazione della sanzione, che peraltro può essere attenuata (come nel caso di specie) da eventuali circostanze attenuanti.

Infine, per quanto riguarda le statuizioni civili è sufficiente rilevare che la responsabilità a titolo di concorso nel reato comporta la solidarietà dei concorrenti nell’obbligo del risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 2055 c.p.c., comma 1.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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