Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il ricorrente impugnava l’atto con cui il Comune di Milano gli aveva inflitto la sanzione di 17 giorni di sospensione della licenza all’esito di un procedimento disciplinare scaturito dall’esposto di una signora di nazionalità straniera.
La donna lamentava la circostanza, dopo il suo sbarco all’aeroporto di Malpensa, di aver chiesto al ricorrente, titolare della licenza di taxi nr. 1443, di essere accompagnata presso la stazione ferroviaria di Gallarate per prendere un treno diretto in Svizzera.
Il ricorrente le avrebbe fatto presente che quel giorno vi era sciopero dei treni e si sarebbe reso disponibile ad accompagnare la cliente in Svizzera presso la Stazione ferroviaria di Chiasso.
Una volta giunta presso la stazione ferroviaria svizzera ed aver pagato 120 euro la corsa in taxi, sarebbe venuta a conoscenza del fatto che da Chiasso non vi erano treni diretti a Briga, dovendo allo scopo far ritorno a Milano in treno per poi prendere altro mezzo per Briga, ma soprattutto che quel giorno non vi era alcuno sciopero dei treni.
La vicenda secondo il ricorrente si sarebbe svolta in modo diverso in quanto era stata la cliente a chiedere se vi fosse uno sciopero in atto e a proporre di essere accompagnata in Svizzera, mentre egli avrebbe proposto di passare prima dalla stazione di Gallarate per verificare se vi fosse o meno lo sciopero dei treni.
Nell’unico motivo di ricorso il B. lamenta che secondo la contestazione, dopo aver all’inizio del procedimento contestato la violazione degli artt. 1 e 26 del Regolamento, l’unica infrazione che gli era stata contestata all’esito era quella di cui all’art. 30 del Regolamento Comunale che vieta al conducente di chiedere somme in eccedenza rispetto a quelle indicate da tassametro e cioè secondo la denuncia Euro 120 anziché Euro 116,26.
Questo dato dovrebbe far diffidare della veridicità della denuncia poiché il tassametro progredisce di dieci centesimi in dieci centesimi per cui mai avrebbe potuto segnare la somma di Euro 166,26; inoltre non era stato compiuto nessun approfondimento istruttorio anche perché diversamente sarebbe emerso che la corsa da Malpensa a Chiasso non poteva costare secondo nessun criterio di calcolo meno di 120 euro, ma anzi qualcosa in più.
Si costituiva il Comune di Milano chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 24.5.2010 veniva rigettata l’istanza cautelare per difetto di periculum in mora.
Il ricorso non è fondato.
Innanzitutto nella motivazione del parere della Sottocommissione preposta all’esame dei procedimenti disciplinari a carico dei tassisti vi è la valutazione come illegittima dell’intera condotta tenuta dal ricorrente e, dal momento che il provvedimento impugnato fa riferimento al parere che costituisce la sostanza della motivazione dell’atto,la sanzione non è stata calibrata solo sul sovraprezzo della corsa.
Circa la plausibilità della ricostruzione della vicenda offerta dal ricorrente sussistono molti dubbi.
Dalla testimonianza dell’unico collega cui ha richiesto una dichiarazione, pur avendo indicato la presenza anche di altro collega, non si può evincere chi si sia posto il problema del possibile sciopero dei treni.
Il Di Cosmo non ha parlato con la cliente ma solo con il ricorrente che gli ha riferito che la signora aveva dei dubbi circa l’esistenza di uno sciopero dei treni quel giorno.
In ogni caso quando il Di Cosmo gli ha detto di non essere a conoscenza di uno sciopero dei treni in quella giornata, avrebbe dovuto documentarsi, cosa che non sarebbe stata difficile fare trovandosi in aeroporto, ed in ogni caso non si vede perché non accompagnare la cliente alla stazione di Gallarate che distava 11 chilometri e, laddove vi fosse stata la conferma dello sciopero, valutare il da farsi con la cliente.
Inoltre è improbabile che la cliente abbia richiesto di essere portata a Chiasso senza sapere se da lì avrebbe potuto raggiungere la destinazione desiderata e laddove la proposta sia nata dal ricorrente si tratta di una condotta irragionevole poiché neanche lui conosceva se da Chiasso fosse possibile andare in treno a Briga.
Oltretutto trattandosi di cliente che non parlava la nostra lingua, il ricorrente avrebbe dovuto usare una cautela maggiore allo scopo di evitare equivoci e, nel momento in cui aveva capito che la destinazione preferita da parte della cliente era la stazione di Gallarate, doveva essere sua cura accertarsi che effettivamente vi era uno sciopero dei treni in atto prima di avventurarsi in altre proposte.
La condotta complessiva del ricorrente appare in conclusione meritevole di sanzione che peraltro è stata adottata in termini non particolarmente pesante considerando che si possono irrogare fino a novanta giorni di sospensione della licenza.
Il ricorso deve pertanto essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.000.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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