T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 27-04-2011, n. 768 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. I ricorrenti sono proprietari pro indiviso di un vasto compendio di aree sito nel territorio del Comune di Lecce.

In relazione al suddetto compendio veniva emanato, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 898 del 1976, decreto di imposizione dei vincoli militari n. 4344 del 27 settembre 2000, a protezione del distaccamento RUD allocato in aree limitrofe a quelle di proprietà dei ricorrenti stessi.

Decorsi cinque anni il comandante territoriale, con decreto n. 13 del 17 novembre 2005, provvedeva a confermare il vincolo precedentemente espresso.

Tale decreto veniva impugnato dinanzi a questo TAR che, con sentenza n. 2333 del 2007, accoglieva il gravame in quanto il vincolo era stato confermato oltre la scadenza del quinquennio, dunque in violazione dell’art. 10 della richiamata legge n. 898 del 1976.

Con i provvedimenti impugnati – e in particolare con il decreto del comandante militare del Comando "Puglia" n. 8 del 2010 – venivano successivamente e nuovamente imposti i predetti vincoli, una volta "riconosciuta la necessità di ricostituire le servitù militari imposte con il suddetto decreto" (ossia il n. 13 del 2005).

Di conseguenza il Comune di Lecce, dopo avere richiamato il suddetto decreto n. 8 del 2010, notificava ai singoli proprietari, e tra questi anche agli odierni ricorrenti, le prescrizioni cui gli stessi avrebbero dovuto attenersi in ragione del vincolo de quo.

2. Le citate determinazioni venivano impugnate per plurime violazioni della legge n. 898 del 1976 (ratione temporis applicabile), per violazione delle garanzie partecipative nonché per carenza istruttoria e difetto assoluto di motivazione.

3. Si costituivano in giudizio le amministrazioni statali della difesa per chiedere il rigetto del gravame.

4. Alla pubblica udienza del 23 marzo 2011 le parti rassegnavano le proprie conclusioni ed il ricorso veniva infine trattenuto in decisione.

5. In via preliminare va osservato che, dato il tenore letterale utilizzato nel decreto n. 8 del 2010 – fondato non a caso sulla necessità di ricostituire le servitù militari" già imposte con decreto n. 13 del 2005 (si veda in proposito anche il dispositivo nella parte in cui si afferma che "sono imposti i vincoli di servitù militari") – deve ritenersi che il provvedimento stesso sia da annoverare alla stregua di nuova imposizione del vincolo.

Ciò troverebbe peraltro conferma nel fatto che vi è stata soluzione di continuità tra i vari provvedimenti impositivi (nell’ordine, n. 4344 del 2000, n. 13 del 2005 e n. 8 del 2010) che nel tempo si sono succeduti. Soluzione che ai fini di un eventuale rinnovo (o conferma, se si preferisce) non deve invece sussistere (si veda sul punto quanto affermato nella citata sentenza di questa sezione n. 2333 del 2007).

6. Tanto premesso il ricorso è fondato innanzitutto sotto il profilo del difetto assoluto di motivazione.

Al riguardo il provvedimento si limita infatti ad affermare che va "riconosciuta la necessità di ricostituire le servitù militari imposte con il suddetto decreto" (ossia il n. 13 del 2005).

Si tratta dunque di affermazione del tutto generica o meglio apodittica, contraria al consolidato orientamento secondo cui la valutazione dell’interesse pubblico alla imposizione di siffatti vincoli non è in re ipsa ma va ricercata in concreto, sulla base di dati e circostanze di fatto rigorosamente verificate dall’amministrazione e di cui la stessa deve dare puntualmente atto nell’impianto motivazionale del provvedimento impositivo di volta in volta adottato.

In altre parole l’amministrazione dovrebbe avvalersi in tali casi di una approfondita istruttoria onde provare, in concreto, la imprescindibilità circa la imposizione del vincolo e, comunque, la sua adeguatezza e proporzionalità rispetto al sacrificio imposto al privato.

Del resto, questa stessa sezione ha avuto modo di evidenziare, con riguardo a fattispecie analoghe, che "la scelta di imporre un vincolo militare, ai sensi della l. 24 dicembre 1976 n. 898… non può prescindere dalla valutazione circa la strumentalità del vincolo rispetto agli interessi dell’amministrazione della difesa, considerato che l’art. 1 cit. l. del 1976 stabilisce in via generale che le limitazioni al diritto di proprietà devono essere imposte nella misura direttamente e strettamente necessaria per il tipo di opere o di installazioni di difesa. Se ne deduce che la "ratio legis" non è quella di consentire un incondizionato esercizio del potere di imporre i vincoli in questione da parte dell’amministrazione militare, bensì che il potere in questione può essere esercitato – in base a generali canoni di adeguatezza e proporzionalità – soltanto all’esito di valutazioni svolte sul campo, le quali dimostrino che l’imposizione di quel determinato vincolo risulti essere quella che in modo più adeguato persegue l’interesse della difesa nazionale". (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 6 luglio 2006, n. 3841).

Ciò è tanto più vero ove soltanto si consideri che, nella specie, si tratta di incidere su aree (D3) a vocazione produttiva e artigianale, ossia su aree idonee a garantire una certa rimuneratività ai rispettivi proprietari.

7. Sussiste poi, sotto diversa angolazione, anche il vizio di omessa comunicazione di avvio del procedimento.

E ciò dal momento che l’art. 7 della legge n. 241 del 1990, come correttamente posto in evidenza dalla difesa di parte ricorrente, è norma generale applicabile a tutti i procedimenti amministrativi, salvo eccezioni espressamente previste che nella specie non ricorrono e dunque – analogamente a quanto si riscontra in materia di espropriazione per pubblica utilità – anche in caso di provvedimenti impositivi di vincoli sulla proprietà privata, qualora i diretti interessati siano agevolmente e puntualmente individuabili.

Né sul punto è possibile invocare: a) la particolare urgenza e celerità del procedimento, dato che il provvedimento di ricostituzione del vincolo è intervenuto a ben due anni di distanza dalla sentenza di questo Tribunale n. 2333 del 2007 con la quale è stato annullato l’ultimo decreto di conferma; b) la disposizione di cui all’art. 21octies della legge n. 241 del 1990, dato che l’amministrazione, limitandosi a richiamare genericamente la tutela e la salvaguardia della difesa nazionale, non ha adeguatamente raggiunto la necessaria prova richiesta, a tal fine, dalla predetta norma della legge generale sul procedimento amministrativo.

8. In conclusione il ricorso, assorbita ogni altra censura, è fondato e deve essere accolto. Per quanto di interesse vanno dunque annullati gli atti in epigrafe indicati.

Sussistono in ogni caso giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla in parte qua gli atti in epigrafe indicati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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