T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, Sent., 27-04-2011, n. 730 Deliberazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con il ricorso in epigrafe il sig. A.M. ha impugnato (formulando censure di eccesso di potere sotto diversi profili) la variante al PRG al Centro urbano del Comune di Follonica, approvata con deliberazione C.C. n. 31 del 20/3/2000, nella parte in cui destina a verde privato un’area di sua proprietà.

Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio, con atto formale, l’Amministrazione intimata.

La difesa del ricorrente ha depositato una memoria in vista dell’udienza del 23 marzo 2011, in cui la causa è passata in decisione.

2) Nel ricorso si rappresenta:

– che il terreno di proprietà del ricorrente di cui si discute era classificato nel PRG approvato nel 1991 come zona B, sottozona B/2, edificabile secondo i parametri di cui all’art. 23 NTA;

– che la variante impugnata ha modificato tale classificazione, destinando l’area in questione a verde privato;

– che il Comune resistente, nell’introdurre tale modifica non ha tenuto conto delle aspettative ingenerate dalla precedente destinazione edificatoria, né della circostanza che il lotto in questione è l’ultimo della zona in cui era previsto tale tipo di intervento;

– che nella variante non si rinviene nessuna motivazione a sostegno di tale scelta pianificatoria, che è stato operata senza valutare comparativamente gli interessi in gioco.

3) L’Amministrazione comunale di Follonica si è costituita in giudizio con semplice memoria formale; solo nell’udienza di discussione della causa il difensore del Comune ha contestato la ricostruzione dei fatti proposta dal ricorrente, sostenendo in particolare l’inapplicabilità dell’art. 23 NTA al terreno in questione. Premesso che tali affermazioni non sono verificabili, in assenza dell’occorrente supporto probatorio, il Collegio è comunque in grado di definire il giudizio sulla base delle seguenti considerazioni:

– secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, che questa Sezione ha seguito anche recentemente nella sentenza 14 febbraio 2011 n. 304, le scelte relative alla destinazione dei suoli operate dagli strumenti urbanistici generali non necessitano, in linea di massima, di specifica motivazione, salvo i casi in cui non sussista, in capo al privato, un’aspettativa qualificata, che tuttavia non può derivare dalla diversa destinazione urbanistica precedentemente attribuita alla medesima area, rispetto alla quale l’amministrazione conserva ampia discrezionalità, potendo anche modificare in peius la destinazione stessa (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 29 dicembre 2009 n. 9006);

– nell’elaborazione giurisprudenziale posizioni di aspettativa qualificata, tali da imporre all’amministrazione di motivare le proprie scelte pianificatorie, sono state riconosciute in relazione alle seguenti situazioni: a) superamento degli standards minimi di cui al d.m. 2 aprile 1968, con l’avvertenza che la motivazione ulteriore va riferita esclusivamente alle previsioni urbanistiche complessive di sovradimensionamento, indipendentemente dal riferimento alla destinazione di zona di determinate aree; b) convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato intercorsi tra il Comune e i proprietari delle aree, giudicati di annullamento di dinieghi di un titolo edilizio o di silenziorifiuto su una domanda edilizia; c) modificazione in zona agricola della destinazione di un’area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 13 ottobre 2010, n. 7492 e 12 maggio 2010 n. 2843; TAR Firenze, Sez. I, 6 luglio 2010 n. 2307; TAR Napoli, Sez. II, 20 aprile 2010 n. 2034; TAR Milano, Sez. II, 24 febbraio 2010 n. 452);

– un’aspettativa riconducibile alle fattispecie di cui sopra non si riscontra nel caso in esame e ciò porta a ritenere infondate tutte le censure avanzate dal ricorrente, in quanto tutte riferite alla pretesa sussistenza di una posizione qualificata dalla precedente destinazione urbanistica, comunque non ostativa di per sé sola alla scelta (asseritamente peggiorativa) operata con la variante impugnata; e non bastano per giungere ad una diversa conclusione le affermazioni contenute nella memoria conclusiva, in cui la difesa del sig. M. cerca di evidenziare le peculiarità caratterizzanti la vicenda specifica, che tuttavia non integrano le fattispecie puntualmente individuate dalla giurisprudenza prima citata.

4) In relazione a quanto sopra il ricorso va respinto perché infondato.

Tenuto conto che l’Amministrazione resistente ha svolto attività difensiva solo nell’udienza di discussione, appare equo compensare tra le parti le spese di causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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