Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
elega dell’avv. Colalillo, e Vetrò, per delega dell’avv. Di Giandomenico;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
il giudizio ha ad oggetto la rivendicazione ad opera dei ricorrenti – tutti infermieri professionali chiamati a prestare servizio nelle sale operatorie – dell’indennità di rischio radiologico negata con il provvedimento impugnato in prime cure;
Rilevato che è necessario riepilogare, nei termini che seguono, il quadro dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia:
l’art. 1, secondo comma, della L. 27 ottobre 1988 n. 460 ha riconosciuto al personale medico e tecnico di radiologia, sottoposto in continuità all’azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, il diritto ad una indennità mensile di Lire 200.000 a partire dal 1° gennaio 1988;
il terzo comma dello stesso articolo ha previsto che al personale non compreso nel secondo comma, che sia stato esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale di cui allo stesso secondo comma, è corrisposta un" indennità mensile lorda di Lire 50.000 e che l’individuazione di detto personale deve essere effettuata secondo le modalità previste dal quarto comma dell’ art. 58 del d.P.R. 20.5.1987 n. 270.;
la Corte Costituzionale, investita della questione di legittimità delle disposizioni suddette, ha dichiarato infondata la questione, precisando che la presunzione assoluta di rischio prevista dalla legge nei confronti dei medici e tecnici di radiologia non è tale da escludere la presenza di altri lavoratori ai quali può applicarsi la stessa disciplina, in relazione alla loro esposizione al rischio radiologico in misura continua e permanente;
sulla scorta del principio enunciato dalla Corte costituzionale, questa Sezione ha, quindi, affermato che, ai fini della percezione della indennità di rischio, mentre per il personale di radiologia è necessaria e sufficiente la qualifica rivestita, cui l’ordinamento ricollega una presunzione assoluta circa l’esposizione al rischio, per il personale estraneo è indispensabile un accertamento sulle situazioni concrete (modalità, tempi, orari ed intensità dell’esposizione), ad opera della speciale Commissione di cui all’ art. 58, quarto comma, del d.P.R. n. 270 del 1987 al cui giudizio l’amministrazione è tenuta a sottoporre le richieste degli interessati;
la percezione di detta indennità, per il personale diverso dai medici e tecnici di radiologia, è, quindi, mediata da un accertamento tecnico devoluto ad una apposita Commissione in merito alla loro esposizione al rischio radiologico in misura continua e permanente (Cons. Stato, sez. V, 11 agosto 2010, n. 5626; 4 marzo 2010, n. 1269);
Considerato che,. nella specie, gli accertamenti espletati dall’apposita Commissione operante presso l’AUSL hanno escluso la sussistenza, in capo ai ricorrenti, tutti infermieri chiamati a prestare servizio presso le sale operatorie, di un rischio caratterizzato dai rammentati profili di abitualità e continuità necessari ai fini della corresponsione dell’indennità disciplinata dall’art. 5 della sopravvenuta legge n. 724/1994;
Reputato che dette valutazioni costituiscono esplicazione di discrezionalità tecnica non sindacabile in sede giurisdizionale in quanto non affetta da profili di illogicità e di sviamento;
Ritenuto, in definitiva, che l’appello merita reiezione mentre sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,
lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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