Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 28-04-2011, n. 329 contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il comune di Noto, all’esito di apposito sorteggio, ha, nell’anno 2009, proclamato prima aggiudicataria di un appalto di lavori di ristrutturazione dell’ex Collegio dei Gesuiti l’Impresa V.G.F. di Le. s.r.l., e seconda aggiudicataria la MeP Costruzioni s.r.l.

La MeP ha proposto ricorso al T.A.R. Catania, sostenendo che la aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per non aver dichiarato di detenere una partecipazione di controllo su altra Impresa.

La V.G.F. ha proposto ricorso incidentale, sostenendo che la ricorrente avrebbe dovuto a sua volta essere esclusa per aver dichiarato di avvalersi di un direttore tecnico in realtà cessato dalla carica.

Con la sentenza in epigrafe indicata l’adito Tribunale ha respinto il ricorso incidentale e accolto il ricorso principale.

La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello all’esame dalla soccombente la quale ne ha chiesto l’integrale riforma, tornando anche a dedurre le censure infruttuosamente versate in primo grado.

Si è costituita in resistenza la Impresa appellata, la quale ha eccepito il tardivo deposito dell’appello.

Nell’udienza del 13 gennaio 2011 l’appello è stato trattenuto in decisione.

Come eccepito dall’appellata l’appello – notificato il 29 luglio 2010 e depositato il 29 settembre 2010 – è inammissibile per tardività del deposito.

Il termine per il deposito dell’appello era in corso alla data del 16 settembre 2010 di entrata in vigore del codice del processo amministrativo.

Ai sensi dell’art. 2 delle Norme transitorie contenute nell’Allegato 3 al Codice "Per i termini che sono in corso alla data di entrata in vigore del codice continuano a trovare applicazione le norme previgenti".

L’art. 245 del Codice degli appalti nel testo modificato dal D.Lgs. n. 53 del 20 marzo 2010 prevedeva al comma 2-quinquies il termine processuale di 10 giorni per il deposito del ricorso, termine applicabile anche in appello in virtù di espresso rinvio contenuto nel successivo comma 2-terdecies. Ne consegue che l’appello in esame avrebbe dovuto essere depositato entro il 23 settembre 2010.

L’appello è quindi inammissibile.

Ogni altro motivo od eccezione può essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in via forfetaria nel dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l’appello in epigrafe.

Condanna l’appellante al pagamento di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) oltre accessori in favore della appellata per spese e onorari di questo grado del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo il 13 gennaio 2011 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio, con l’intervento dei signori: Antonino Anastasi, Presidente f.f. ed estensore, Guido Salemi, Gabriele Carlotti, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, Componenti.

Depositata in Segreteria il 28 aprile 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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