Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-04-2011) 29-04-2011, n. 16710 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catania ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di C.A. in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis lett. a), a lui ascritto per avere detenuto grammi 17,55 di sostanza stupefacente del tipo cocaina non destinata ad uso esclusivamente personale.

La Corte territoriale ha rigettato il motivo di gravame con il quale l’appellante aveva chiesto il riconoscimento della diminuente di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis lett. a). Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, che la denuncia per violazione ed errata applicazione di legge.
Motivi della decisione

Con un unico mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.

In estrema sintesi si deduce che, al fine di valutare la sussistenza degli estremi per riconoscere dal chiesta diminuente, i giudici di merito non potevano tener conto esclusivamente del dato ponderale della sostanza stupefacente, ma dovevano altresì valutare gli altri parametri indicati dalla norma citata.

Si deduce inoltre che ai fini della valutatone del dato ponderale doveva tenersi conto del fatto che parte della sostanza stupefacente era destinata ad uso personale dell’imputato. Sul punto si osserva che il superamento dei limiti indicati nelle tabelle ministeriali non determina un’inversione dell’onere della prova in ordine alla destinazione della sostanza stupefacente ad uso non personale; onere della prova che incombe sulla pubblica accusa. Neppure può porsi, pertanto, a carico dell’imputato l’onere di provare la destinazione, sia pure parziale, della sostanza stupefacente ad uso personale;

destinazione che l’imputato aveva dichiarato all’atto del suo arresto.

Il ricorso non è fondato.

Il diniego della diminuente di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, da parte dei giudici di merito costituisce corretta applicazione dei principi di diritto affermati da questa Suprema Corte in materia, secondo i quali l’invocata attenuante compete solo in ipotesi di minima offensività della condotta, deducibile sia dal dato quantitativo e qualitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla norma, con la conseguenza che ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale presenza degli altri (sez. un. 21.9.2000 n. 17, Primavera ed altri, RV 216668; da ultimo sez. 4 27.5.2010 n. 31663, Ahmetaj, RV 248112).

Da tale affermazione in punto di diritto consegue che la decisione non è sindacabile in sede di legittimità quando sia stato valorizzato, come nella impugnata sentenza, il dato ponderale della sostanza stupefacente per escludere l’applicabilità della diminuente.

Inoltre, nel caso in esame, la destinazione, sia pur parziale, della sostanza stupefacente ad uso personale è stata esclusa sulla base di una serie di elementi di valutatone, quali, oltre al dato quantitativo, le modalità di confezionamento della sostanza stupefacente ed il suo occultamento, il possesso da parte dell’imputato di materiale idoneo alla suddivisione della cocaina in dosi e il tentativo di fuga del C..

Sicchè la affermazione che l’intero quantitativo di sostanza stupefacente era destinata allo spaccio non è affatto fondata sulla asserita inversione dell’onere della prova sul punto, bensì sulla valutazione di una serie di elementi indiziali, immune da vizi logici.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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