Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 28-04-2011, n. 323 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Gli odierni appellanti, nella qualità di proprietari in comune di Fiumedinisi di immobili interessati da una procedura ablatoria finalizzata alla realizzazione di difese spondali sull’omonimo torrente, hanno impugnato, con ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana, la delibera di G.M. n. 195 del 2006 (nonchè gli atti ad essa conseguenti) con la quale fu approvato il progetto definitivo dell’opera e dichiarata la sua pubblica utilità.

Successivamente il comune ha adottato il decreto di esproprio e l’avviso di immissione in possesso, che gli interessati hanno impugnato avanti al T.A.R. Catania (R.G. 868/2007) domandandone l’annulla-mento e deducendo a tal fine censure di illegittimità derivata ed autonoma.

Nelle more del giudizio le parti hanno convenuto una modifica all’originario progetto dell’opera, alla quale è stato dato seguito operativo.

Con motivi aggiunti i proprietari hanno però censurato il mancato rispetto del contenuto di tale accordo da parte del comune, il quale anzi avrebbe invaso un’area non in sua disponibilità e mai contemplata in sede di dichiarazione di p.u..

Per l’effetto i ricorrenti hanno domandato il risarcimento in forma specifica, o in subordine per equivalente, dei danni ingiustamente arrecati loro dall’attività comunale.

Con la sentenza in epigrafe indicata l’adito Tribunale, espletata apposita verificazione, ha dichiarato inammissibili – in applicazione estensiva della regola dell’alternatività – le impugnative volte a dedurre censure di illegittimità derivata dalla illegittimità degli atti gravati in sede giustiziale; ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo la censura volta a lamentare l’intervenuta occupazione usurpativa da parte del comune dell’area di proprietà dei ricorrenti non contemplata in progetto; ha infine respinto le censure proposte in via autonoma contro l’atto di esproprio.

La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello ora all’esame dai soccombenti proprietari i quali ne hanno chiesto l’integrale riforma deducendo cinque articolati motivi di impugnazione.

Gli interessati hanno altresì richiesto il risarcimento in forma specifica, o in subordine per equivalente equitativamente determinato, dei danni dominicali ingiustamente sofferti in virtù della complessiva attività ablatoria posta in essere dal comune.

Si è costituito in resistenza il comune di Fiumedinisi.

Alla udienza del 12 gennaio 2011 l’appello è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

L’appello è infondato e va pertanto respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Con il primo motivo gli appellanti deducono l’errore in cui è incorso il Tribunale allorchè ha ritenuto inammissibili – in omaggio al principio di alternatività – alcune censure dedotte col ricorso introduttivo e con i relativi motivi aggiunti.

Diversamente da come statuito nella sentenza impugnata, infatti, le censure dedotte avverso il decreto di esproprio (ed in particolare quelle rubricate ai numeri 3, 4 e

5) sono volte a contestare vizi e profili di illegittimità autonomi e non derivati.

Con il secondo motivo gli appellanti deducono che in ogni caso la regola dell’alternatività opera soltanto precludendo che lo stesso e identico atto sia impugnato nella sede giurisdizionale e in quella straordinaria.

I mezzi, che vanno contestualmente esaminati attesa la reciproca interconnessione, non sono fondati.

Al fine di chiarire i contorni fattuali della questione controversa ora all’esame, deve ricordarsi in sintesi che – come meglio evidenziato nelle premesse – gli odierni appellanti hanno impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana la delibera giuntale con la quale fu approvato il progetto definitivo dell’opera in contestazione e ne venne dichiarata la pubblica utilità indifferibilità ed urgenza, mentre hanno poi gravato in sede giurisdizionale il decreto di esproprio.

Come è noto, in tema di alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale si contrappongono in giurisprudenza due diversi indirizzi.

Secondo un primo orientamento (cui si è ispirata la sentenza impugnata) il principio dell’alternatività fra ricorso straordinario e tutela in sede giurisdizionale opera non solo nei casi di impugnativa diretta del medesimo atto, ma con riguardo anche agli atti presupposti e connessi, nel caso in cui, muovendo dall’illegittimità degli stessi, si intenda far valere l’invalidità del provvedimento terminale già in precedenza direttamente impugnato. (C. di S., I sez., n. 1491 del 2009).

All’opposto, secondo un diverso indirizzo, il principio di alternatività fra ricorso straordinario al Capo dello Stato e ricorso giurisdizionale, per il suo carattere limitativo dell’esercizio del diritto di azione, non è suscettibile di applicazione analogica e pertanto opera nel solo caso di impugnazioni aventi ad oggetto il medesimo atto. (VI sez., n. 6518 del 2007).

Indipendentemente da ogni ulteriore approfondimento sul punto, nel caso all’esame va tuttavia considerato che le censure dichiarate inammissibili dal T.A.R. – al di là di come formalmente rubricate – investono profili di illegittimità derivata in senso sostanziale.

Mediante tali censure infatti i proprietari denunciano vizi i quali non possono che risalire al progetto definitivo approvato dalla Giunta comunale con la delibera appunto gravata in sede straordinaria e non riguardano invece il decreto di esproprio impugnato in sede giurisdizionale.

E’ evidente infatti che la configurazione concreta dell’opera pubblica, la sua asserita eccessiva invasività rispetto alla proprietà privata coinvolta nonché la sua contestata conformità alle previsioni urbanistiche non risultano determinate dal provvedimento ablatorio bensì dall’atto presupposto col quale sono state definite le caratteristiche progettuali dell’opera stessa ed è stato imposto sui terreni interessati il vincolo appunto preordinato all’esproprio.

In sostanza, come si è detto, i vizi di cui si discute attengono effettivamente a profili di illegittimità derivata che non possono essere qui esaminati in omaggio al principio dell’alternatività: gli odierni appellanti, infatti, hanno impugnato il progetto e la dichiarazione di p.u. in quella sede straordinaria nella quale le relative questioni vanno dunque decise.

Le considerazioni ora svolte inducono in conclusione il Collegio a confermare la statuizione di inammissibilità delle predette censure contenuta nella sentenza impugnata, con conseguente rigetto dei mezzi ora presi in considerazione.

Con il terzo motivo gli appellanti tornano a dedurre l’illegittimità del decreto di esproprio in quanto adottato – in violazione del disposto di cui all’art. 23 comma 1 lettera e) del T.U. n. 327 del 2001 – con procedura di urgenza ma senza espressa indicazione delle ragioni che imponevano di derogare alla previa determinazione dell’indennità di esproprio mediante il procedimento divisato dall’art. 20 del citato T.U.

Il mezzo non è fondato in quanto, come evidenziato dal T.A.R., le ragioni che hanno imposto al comune di procedere anche senza previa determinazione in contraddittorio dell’indennità provvisoria si evincono compiutamente per relationem dai precedenti atti del procedimento – cui il decreto si ricollega – nei quali si pone in rilievo la indifferibile necessità di prevenire le conseguenze di possibili eventi alluvionali.

Del resto, come pure notato dalla sentenza impugnata, l’estrema urgenza delle opere in questione risalta in re ipsa ove si consideri la natura dell’intervento e le sue finalità di tutela preventiva dell’incolumità degli abitanti della zona.

Con il quarto motivo gli appellanti lamentano che il comune, nella concreta realizzazione del progetto, non ha rispettato i contenuti dell’accordo transattivo stipulato con i proprietari in data 5 giugno 2007 e in particolare il concordato limite di larghezza della strada nel tratto immediatamente prospiciente l’abitazione degli interessati.

Il mezzo deve essere disatteso in quanto, come accertato dalla verificazione disposta in prime cure, l’opera realizzata corrisponde a giudizio del Collegio – e tenuto conto delle tolleranze di cantiere – al contenuto sostanziale dell’accordo.

Nè possono seguirsi gli appellanti quando affermano che alla maggiore larghezza della sede stradale rispetto alla misura concordata andrebbe poi ulteriormente aggiunto lo spazio necessario per l’installazione dei dispositivi di sicurezza quali guard rail e rete di protezione: dalla verificazione, correttamente interpretata, emerge infatti chiaramente che è nel giusto la sentenza impugnata laddove precisa che il margine di circa cm. 15 necessario per la realizzazione del cordolo di protezione va aggiunto alla larghezza massima originariamente pattuita.

In ogni caso è anche da dire che, proprio in virtù di quanto convenuto in sede transattiva, le concrete modalità di realizzazione della strada (a "sbalzo") consentono ai proprietari di continuare ad utilizzare l’intera corte comune nonché gli spazi originariamente destinati al parcheggio di autovetture.

Con il quinto motivo gli appellanti tornano a lamentare che il comune, nel realizzare l’opera in questione, si è abusivamente appropriato di un’area sia pure di modeste dimensioni non di sua proprietà e la cui occupazione (ancorchè ipotizzata nel piano particellare) non è stata poi contemplata dal progetto definitivo legalmente approvato e dichiarato di pubblica utilità.

Al riguardo, proseguono gli appellanti, ha errato il Tribunale nel declinare la sua giurisdizione, poichè il comportamento posto in essere dal comune costituisce pur sempre espressione di attività autoritativa.

Il mezzo non è fondato.

Come è noto, in materia espropriativa sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 7 della L. n. 205/2000, sulle domande restitutorie-risarcitorie non solo per le ipotesi in cui il riscontro di un collegamento con l’esercizio del potere farebbe comunque ascrivere la controversia risarcitoria al giudice amministrativo (ed è il caso della occupazione appropriativa, preceduta da valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità), ma anche per le ipotesi in cui l’annullamento ex tunc della dichiarazione di pubblica utilità abbia l’astratta idoneità a ripristinare la situazione di diritto soggettivo si da determinare l’appropriazione definita come occupazione usurpativa (SS.UU. n. 1787 del 2010).

In sostanza, come è stato efficacemente osservato, la linea di demarcazione tra la giurisdizione ordinaria e amministrativa nella materia ablatoria è determinata dalla presenza e dalla mediazione, nella singola vicenda, di un atto amministrativo, del quale l’attività materiale posta in essere dalla P.A. costituisca esecuzione; viceversa la giurisdizione amministrativa è da escludere quando l’attività di immissione in possesso di un’area e le eventuali trasformazioni della stessa siano riconducibili alla mera via di fatto.

Ciò premesso, osserva il Collegio che la dichiarazione di pubblica utilità di un progetto approvato circoscrive entro rigorosi limiti temporali e spaziali il potere dell’autorità espropriante: conseguentemente, l’attività ablatoria che interessa particelle non previamente dichiarate di pubblica utilità non può che configurare una fattispecie di occupazione usurpativa sulla quale si radica la giurisdizione del giudice ordinario, con le sue tipiche forme di tutela civilistica alla stregua di un comune fatto di illecito spossessamento di beni immobili.

Infine ovviamente è da disattendere, per insussistenza dei relativi presupposti, la domanda risarcitoria formulata dagli appellanti.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono l’appello va quindi respinto.

Ogni altro motivo od eccezione può essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Le spese di questo grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in via forfetaria nel dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe.

Condanna gli appellanti in solido al pagamento di Euro 3000,00 oltre accessori in favore del comune per spese e gli onorari di questo grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo il 12 gennaio 2011 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio, con l’intervento dei signori: Antonino Anastasi, Presidente f.f. ed estensore, Guido Salemi, Gabriele Carlotti, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, Componenti.

Depositata in Segreteria il 28 aprile 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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