Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Avverso l’ordinanza indicata in epigrafe che, ha confermato il decreto di sequestro del P.M. presso il Tribunale di Siena, afferente numerosa documentazione relativa ai reati per cui si procede, ricorre la difesa degli imputati lamentando, con il primo motivo,la violazione dell’art. 324 c.p.p., comma 3 e art. 324, comma 6, in relazione agli artt 178 lette e 185 c.p.p., violazione dei diritti della difesa per mancato deposito degli atti sequestrati nella cancelleria del Tribunale e, con un secondo motivo, la inefficacia dell’ordinanza del Tribunale del riesame per mancato deposito della decisione nel termine perentorio di giorni dieci.
Motivi della decisione
2. Il ricorso non può essere accolto.
2.1 In ordine al primo motivo di ricorso questo Collegio ritiene che possa essere integralmente richiamata la decisione di questa Corte che, in un caso del tutto analogo;ha già ritenuto che, in tema di sequestro probatorio, le cose oggetto del vincolo non devono essere depositate nella segreteria del pubblico ministero con i verbali degli atti cui il difensore aveva diritto di assistere, come si evince dall’ultimo periodo dell’art. 366 cod. proc. pen., comma 1, novellato dalla L. 7 dicembre 2000, n. 367, art. 10, comma 1, che attribuisce al difensore la facoltà di esaminare le cose sequestrate "nel luogo in cui si trovano", con esclusione quindi dell’obbligo formale del deposito e di ogni altro avviso non previsto dalla norma.
Nell’affermare tale principio la Corte ha precisato che detta facoltà, non soggetta a termine, è correlata all’esercizio del diritto ad ottenere la restituzione e non alla facoltà di impugnazione del decreto del pubblico ministero in sede di riesame Rv. 221472).
2.2 In ordine al secondo motivo, questo collegio,che pure non ignora che vi è un altro indirizzo giurisprudenziale di segno opposto, ritiene valido e più accreditato l’insegnamento datato, costante e ripetuto di questa Corte Suprema, secondo il quale la disposizione di cui all’art. 309 cod. proc. pen., comma 10, secondo la quale l’ordinanza che dispone la misura coercitiva perde immediatamente efficacia se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine prescritto, deve essere intesa nel senso che è necessario e sufficiente, perchè non si produca l’automatico effetto caducatorio, che entro il decimo giorno dalla ricezione degli atti il tribunale abbia deliberato in merito alla richiesta e abbia, inoltre, provveduto al deposito, mentre la motivazione può essere depositata, senza alcuna influenza sull’efficacia della misura, nel termine ordinatorio di cinque giorni successivi alla deliberazione, in applicazione della norma generale sul procedimento camerale di cui all’art. 128 cod. proc. pen., (SS.UU. n. 7 del 1996 rv. 205256, SS.UU. n. 11 del 1998, rv. 210607 e tra tante rv. 214702, rv, 223008).
Il ricorso, per i su esposti motivi, deve essere rigettato.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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