Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
P.M., presentava istanza di riesame avverso l’ordinanza custodiate emessa in data 26.06.2010 dal Gip presso il Tribunale di Napoli, per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa ex art. 416 bis, pluriaggravata.
Il Tribunale del riesame respingeva l’istanza con ordinanza del 15.07.2010.
Ricorre per cassazione il P.M. a mezzo del suo Difensore, deducendo:
1)- Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e). per omessa ovvero manifesta illogicità della motivazione e per violazione di legge.
Il ricorrente censura la motivazione impugnata per avere ritenuto la sua partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso pur in assenza di gravi indizi di colpevolezza, non essendo sufficiente al riguardo la circostanza che egli sia il figlio del bos P.S. e fratello di P.P., entrambi detenuti ex art. 416 bis c.p.;
al riguardo sarebbero insufficienti le dichiarazioni rese dal collaborante D.F. perchè unica fonte di accusa, sprovvista di adeguati riscontri individualizzanti;
– l’ordinanza sarebbe da censurare anche per non avere vagliato adeguatamente la credibilità intrinseca del collaborante, anche alla luce degli elementi indicati a discarico dall’indagato;
– il ricorrente lamenta inoltre l’insufficienza della motivazione per non avere individuato quale sia stato il ruolo dell’indagato all’interno dell’associazione;
Per questi motivi il ricorrente conclude per l’annullamento della ordinanza impugnata.
Motivi della decisione
I motivi di ricorso sono totalmente infondati.
Le doglianze mosse dal ricorrente non tengono conto del fatto che il provvedimento impugnato, lungi dall’essere privo di motivazione, indica compiutamente gli elementi gravemente indiziari emersi a carico dell’indagato, sottolineando:
– che il medesimo era inserito nel clan Beneduce-Longobardi;
– che era caratterizzato dall’essere strettamente imparentato con i bos P.S. e P. e dall’essere addetto al ruolo di raccolta dei proventi delle estorsioni nell’interesse del clan;
-che tali circostanze erano state riferite dal collaborante D. F.F. il quale aveva precisato di avere avuto un ruolo apicale nel gruppo dopo l’arresto dei P.S. e P., su incarico di " C." la moglie di L. G., e di avere incaricato egli stesso il P.M., unitamente a D.D.A. e D.F.R., di procedere alla riscossione presso le vittime delle estorsioni nella zona di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– il Tribunale sottolinea, inoltre:
– che il ruolo del P.M. era evidenziato anche dal fatto che costui aveva partecipato, in casa dell’affiliato C. G., ad un incontro tra il D.F. ed alcuni emissari del "clan Lo Russo" finalizzato alla soluzione di un contrasto, relativo ad una estorsione;
– che il collaborante aveva aggiunto che P.M., pur occupandosi di estorsioni, all’occorrenza si interessava anche dello spaccio di droga, unitamente ad altri affiliati, come: – A. G., – tale G. (cognato di D.F.R.) e – B.S., descrivendo anche le varie modalità di pagamento;
L’ordinanza impugnata precisa che il collaborane risulta pienamente attendibile perchè riscontrato dalle numerose intercettazioni, anche ambientali, da cui emergeva lo stretto rapporto tra l’odierno ricorrente e gli altri componenti della famiglia, nell’ambito dell’associazione criminosa;
in particolare – in un colloquio monitorato in ambientale – (li 18.03.2008) intercorso tra: B.R., il fratello M. e la madre A.G., nel corso del quale il Rosario pronuncia minacce nei confronti della famiglia avversa dei P., non risparmiando nemmeno l’odierno ricorrente P. M., espressamente minacciato di morte;
– minacce di morte che il tribunale rileva essere state rinnovate dal medesimo R. in una lettera che egli riferisce al proprio fratello M. (in data 06.05.08) di avere inviato proprio al P.M., oltre che ai suoi congiunti P. e S.;
Si tratta di valutazioni del giudice di merito congruamente motivate ed esenti da illogicità evidenti, così da risultare incensurabili in questa sede di legittimità, sia con riferimento all’inserimento dell’odierno indagato nell’associazione mafiosa e sia con riferimento ai riscontri estrinseci ed individualizzanti raccolti riguardo alle dichiarazioni del collaborante D.F..
Ne deriva che le censure del ricorrente, fondate sulla negazione di adeguati riscontri alle dichiarazioni del D.F., si risolvono in valutazioni alternative delle stesse fonti di prova, già vagliate dal Tribunale, inammissibili in questa sede, ove, nei momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se il provvedimento di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i "limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento" secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. sez. 4 sent n. 47891 del 28.09.2004 – Cass. sez. 5 sent. n. 1004 del 30.11.1999; Cass. sez. 2 sent. n. 2436 del 21.12.1993).
I principi ora ricordati evidenziano l’infondatezza anche dei motivi con i quali si censura come illogica la motivazione per non avere indicato con precisione il ruolo rivestito dall’indagato nell’organizzazione ma, per un verso, le condotte ritenute dal Tribunale risultano inquadrabili nell’ambito di un ruolo apicale – come ascritto nell’imputazione – e, per altro verso, si deve ricordare che la misura cautelare si colloca nell’ambito delle indagini preliminari, suscettibili di evoluzione alla luce delle indagini in corso e che la stessa imputazione deve ritenersi provvisoria e suscettibile di modifiche.
In proposito va ricordato che, in tema di misura cautelari personali, il controllo di legittimità è circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità evidenti, risultanti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto alfine giustificativo del provvedimento, (vedi Cassaz. Pen., sez. 4^, 06.07.2007 n. 37878).
Inoltre il giudice di merito, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell’imputato, non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi prospettati dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del fatto e delle risultanze processuali, è sufficiente che dia l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della adozione del provvedimento cautelare rimanendo implicitamente disattese e superate tutte le altre argomentazioni.
I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 c.p.p., lett. e), in quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del provvedimento impugnato, proponendo soluzioni e valutazioni alternative, sicchè sono da ritenersi inammissibili.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità- ai pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
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