Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-02-2011) 29-04-2011, n. 16690 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 22-26 giugno 2010 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto le domande di affidamento in prova al servizio sociale, di detenzione domiciliare e di semilibertà, proposte da P.C., in espiazione della pena di anni due e mesi otto di reclusione per violazione della normativa in materia di sostanze stupefacenti, osservando che la stessa, mentre si trovava agli arresti domiciliari per il titolo in espiazione, era stata arrestata per spaccio di sostanze stupefacenti.

2. Ricorre per cassazione la P., tramite il difensore, denunciando vizio di motivazione del provvedimento impugnato per omessa valutazione di circostanza decisiva, costituita dalla sua assoluzione, per non aver commesso il fatto, dal reato di detenzione a fine di spaccio di 12 involucri di cocaina, accertato in (OMISSIS), giusta sentenza del Tribunale di Roma in data 12 novembre 2009, emessa all’esito di giudizio abbreviato, su conforme richiesta del pubblico ministero e del difensore, con immediata revoca della misura della custodia cautelare in carcere, applicata nei suoi confronti, e disposto ripristino degli arresti domiciliari per il diverso reato in attuale espiazione.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, preso atto della sentenza di assoluzione allegata al ricorso e del mancato approfondimento da parte del Tribunale degli esiti della denuncia che aveva determinato l’arresto dell’istante e la sua immediata assoluzione, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
Motivi della decisione

4. Il ricorso è fondato per insussistenza del presupposto su cui è basato il rigetto delle misure alternative alla detenzione, poichè la P., già all’indomani del suo arresto, avvenuto il (OMISSIS), come presunta autrice del delitto di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti, fu assolta per non avere commesso il fatto con la predetta sentenza del Tribunale di Roma.

Ne discende la palese mancanza di motivazione del provvedimento di rigetto, adottato il 22 giugno 2010, senza aver verificato l’esito del predetto procedimento, già definito a favore della P. sette mesi prima della deliberazione dell’ordinanza impugnata, che, pertanto, deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Roma, il quale provvedere uniformandosi alla presente sentenza.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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