Cons. Stato Sez. V, Sent., 29-04-2011, n. 2556 Liste elettorali Operazioni elettorali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

vallo;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che il ricorso è stato ritualmente notificato alla parte pubblica, dovendo ritenersi, nell’ambito del rito speciale delineato dall’art. 129 CPA, che le notificazioni prescritte dal comma 3 di tale articolo debbano essere eseguite presso la sede reale degli uffici ivi indicati, e non già presso l’Avvocatura dello Stato;

Considerato, infatti, che la estrema brevità dei termini previsti dalla legge per il relativo rito esige logicamente che l’Amministrazione pervenga ab initio a conoscenza dell’impugnativa, in modo da potere curare nel modo più sollecito l’affissione richiesta dallo stesso comma 3 e trasmettere nel più breve tempo la pertinente documentazione alla stessa Avvocatura, laddove una notifica del ricorso eseguita presso quest’ultima in conformità alle regole processuali generali (art. 41 comma 3 CPA) non sarebbe compatibile con la tempistica eccezionalmente compressa del rito in questione;

Ritenuto di potere prescindere dalla disamina di altre problematiche di ammissibilità dell’impugnativa, stante il fatto che nel merito si impone senz’altro la conferma della sentenza appellata;

Considerato, infatti:

– che l’art. 28 del d.p.r. n. 570 del 1960 prevede che "i sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53…";

– che la norma, stabilendo che la firma dei sottoscrittori delle liste debba essere apposta su moduli recanti le indicazioni appena dette, persegue lo scopo di assicurare che i sottoscrittori abbiano piena consapevolezza della lista che si accingono a presentare, onde la raccolta delle firme deve essere effettuata con un modulo completo degli elementi richiesti, in modo da evitare che gli elettori possano firmare su un foglio che non permetta il proprio collegamento logico a una specifica formazione politica, e, quindi, senza avere alcuna consapevolezza di quale lista si tratti e di quale sia la sua concreta composizione (C.d.S., V, nn. 5925\2010, 81\2011 e 2453\2011);

– che la giurisprudenza insegna che lo scopo voluto dalla norma dell’art. 28 cit. è raggiunto anche quando, pur non essendo le firme raccolte su un unico foglio, i diversi fogli siano tuttavia collegati stabilmente fra loro con segni di congiunzione suscettibili di un apprezzamento obiettivo (anche in tal caso, infatti, il modello può considerarsi documentalmente unico, recando i segni inequivocabili della riconducibilità a una predeterminata lista elettorale), e, precisamente, quando le sottoscrizioni siano rese su fogli privi di contrassegno ma "collegati" ai fogli recanti il contrassegno mediante una spilla, e purché il collegamento sia assicurato mediante un timbro o una firma (V, 7 novembre 2006, n. 6544 e 5925\2010);

– che nella fattispecie, per converso, non solo non si evidenziano i necessari timbri di legatura tra i fogli separati recanti le sottoscrizioni ed il modello che solo reca le indicazioni prescritte dall’art. 28 cit., ma è rimasta priva di confutazione, anche in questo grado di giudizio, la decisiva constatazione degli uffici per cui il detto modello, che è stato riproposto in copia in ciascun blocco di sottoscrizioni presentato, reca una data di autenticazione delle sottoscrizioni da esso contenute che è successiva a quella delle autentiche delle rimanenti 125 sottoscrizioni, l’apposizione delle quali non può quindi essersi giovata del predetto modello completo, rivelatosi solo postumo;

Rilevato che la mancanza dell’adempimento di cui si tratta non potrebbe essere supplita dalle dichiarazioni postume del pubblico ufficiale autenticatore della lista per le ragioni esposte dal primo giudice, a tanto ostando non solo la considerazione della tardività di dichiarazioni siffatte (rese solo in un contesto di assoluta estraneità rispetto al procedimento elettorale), ma anche la loro inammissibilità, non potendo il giudice amministrativo sindacare la legittimità del procedimento elettorale sulla base di dichiarazioni postume rese dalle parti interessate (cfr. le decisioni della sezione nn. 5985\2005, 856/2005, 187/2005 e 1087/2002), e, infine, ostandovi anche la considerazione che il pubblico ufficiale poteva asseverare l’autenticità delle firme, ma non certo attestare quale fosse l’effettiva consapevolezza dei sottoscrittori in merito alla identità dei candidati ed alla conoscenza certa dello stesso simbolo di lista;

Ritenuto, in conclusione, che per le ragioni esposte l’appello debba essere respinto, in quanto infondato;

Considerato che non vi è luogo a dare disposizioni in punto di spese processuali, stante la mancata costituzione in giudizio da parte dell’appellata
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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