Cass. civ. Sez. I, Sent., 29-07-2011, n. 16743

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In un procedimento di divorzio, la Corte d’Appello di Salerno, con sentenza depositata il 30 novembre 2007, accoglieva l’appello principale proposto da L.M.C. e rigettava l’appello incidentale proposto da I.R.M. avverso la sentenza del Tribunale di Salerno dell’11 luglio 2006 in punto assegno per il coniuge e per i figli.

Ricorre per cassazione lo I..

Resiste con controricorso la L., che pure deposita memoria per l’udienza.

Il Collegio dispone redigersi la sentenza con motivazione semplificata.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, per inadeguatezza dei quesiti, relativi a violazioni di legge, di cui all’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi.

Il ricorrente si limita a chiedere a questa Corte se vi sia stata falsa applicazione degli artt. 166 e 167, c.c., L. n 898 del 1970, art. 5 comma 6. Si tratta di mere interrogazioni, senza alcun riferimento alla fattispecie concreta (per tutte, Cass. S.U. n 28536/2008).

Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese C generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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