Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Domenico che chiede l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 24.9.09 la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 26-5-08, nei confronti di C.C., ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 81 e 612 c.p. in danno di F.C. e condannato alla pena di mesi uno di reclusione con i benefici di legge, oltre al risarcimento dei danni, in favore della costituita parte civile.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso l’imputato deducendo la violazione dell’art. 612 c.p., comma 2.
A riguardo evidenziava che il Giudice avrebbe dovuto assolvere l’imputato perchè il fatto non sussiste o applicare l’esimente prevista dall’art. 599 c.p. o ancora derubricare il reato in quello previsto dall’art. 612 c.p., comma 1.
Inoltre rilevava che le espressioni contestate in rubrica (per avere l’imputato con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso minacciato F.C., affermando "Ti sparo, ti ammazzo", "non ti sparo io, bensì ti faccio sparare da qualcuno", ed altre in epigrafe indicate) – non erano dotate di efficacia intimidatoria reale.
Peraltro il ricorrente deduceva che la presunta persona offesa, aveva reso deposizione scarsamente attendibile, secondo quanto rilevato dal Giudice, ed aveva specificato che il marito, pur avendo il possesso di un’arma, non l’aveva puntata verso di lei.
Da tali presupposti la difesa desumeva che l’imputato non avesse effettivamente intimorito la moglie, minacciandola di morte.
In ordine alla deposizione resa dalla sorella della persona offesa ( F.M.) la difesa rilevava, infine, che costei aveva appreso i fatti dalla stessa sorella, onde se ne escludeva l’attendibilità.
Infine il difensore rilevava che l’aver prospettato il C. alla moglie, di ottenere l’affidamento della figlia minore, non potrebbe valere come condotta idonea a realizzare una minaccia – (specificando che l’imputato era preoccupato della convivenza della minore con la madre, che aveva un altro compagno). In conclusione il difensore chiedeva pertanto l’annullamento della sentenza, o la riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 612 c.p., comma 1 con applicazione della multa.
Motivi della decisione
Il ricorso deve ritenersi inammissibile.
Per ciò che concerne le censure formulate nel primo motivo, si tratta di rilievi in fatto, relativi alle modalità della condotta correttamente esaminate dal giudice di merito, e la difesa si limita a contrastare l’interpretazione resa dalla Corte territoriale, con motivazione che si ritiene adeguata e conforme ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza per la applicazione della fattispecie di cui all’art. 612 c.p., comma 2.
D’altra parte, le censure riferite alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, si rivelano manifestamente infondate, al confronto con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale il Giudice da atto che vi era una situazione conflittuale tra le parti per una separazione legale, e che le minacce non erano state smentite dall’imputato.
Da tali elementi si desume che le circostanze evidenziate nei motivi di ricorso restano nel merito valutate correttamente e valgono a rendere evidente la esauriente analisi delle modalità del fatto e di quanto rappresentato dalla difesa, onde il motivo inerente alla erronea affermazione di responsabilità del prevenuto appare inammissibile perchè meramente ripetitivo di questioni debitamente valutate, e non rivela alcun dato da cui poter desumere che sarebbe stata applicabile l’esimente di cui all’art. 599 c.p., non avendo il ricorrente rilevato elementi ulteriori dai quali desumere le condizioni di applicazione della norma.
Inoltre la Corte risulta aver esaminato la reale condotta tenuta dall’imputato – caratterizzata da ammissioni rese in sede di interrogatorio, e la portata delle frasi contestate, al fine di configurare l’ipotesi di reato enunciata in rubrica ai sensi dell’art. 612 c.p., comma 2.
Tale ipotesi resta invero correttamente applicata, avendo la Corte rilevato la condizione in cui si trovavano le parti, e la effettiva disponibilità di armi da parte dell’imputato, onde appare manifestamente infondata la censura riguardante la derubricazione del reato contestato.
Restano ugualmente inammissibili le deduzioni in fatto che la difesa ha articolato riguardo alla valutazione delle dichiarazioni dell’imputato rilevando la mancata valutazione dello stato d’ira causato da fatto ingiusto altrui, e dell’applicabilità della attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 2, o ancora le deduzioni riferite alla possibilità di ritenere accertato il delitto di ingiurie, essendo tali argomentazioni formulate in fatto e senza escludere l’esistenza delle modalità di condotta accertate e adeguatamente valutate in diritto dalla Corte territoriale.
Da ultimo si rileva che le argomentazioni attinenti alle richieste del PG in appello, per l’entità della pena, restano ininfluenti ai fini del giudizio di legittimità, non essendo limitato il potere discrezionale della Corte di Appello nella valutazione della gravità della condotta contestata dalle richieste del Requirente, e tali richieste non possono essere richiamate, pertanto, ai fini della richiesta di riqualificare il fatto nell’ipotesi meno grave di cui all’art. 612 c.p., comma 1.
In conclusione la Corte – considerato che le doglianze della difesa si rivelano unicamente indirizzate alla diversa interpretazione delle risultanze processuali, deve dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle Ammende, che si determina in Euro 1.000,00=. Inoltre va condannato il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla costituita Parte civile, che si liquidano in complessivi Euro 1.800,00=, oltre accessori.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonchè alla rifusione delle spese di parte civile che liquida in Euro 1.800,00 oltre accessori come per legge.
Dispone l’oscuramento dei dati.
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