Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
"la riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo delle controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, operata dall’art. 63 T.U. 165/2001, non può considerarsi estesa a ricomprendere l’azione di chi rivendica la spettanza di un determinato posto di lavoro sulla base della ritenuta priorità dello scorrimento della graduatoria in cui sia risultato idoneo e non utilmente collocato; a tale conclusione si perviene ugualmente sia che si voglia percorrere la strada del criterio "classico" di riparto, imperniato sulla natura della situazione giuridica fatta valere, sia che si voglia, invece, percorrere la strada alternativa del riparto, in subiecta materia, secondo un canone di riparto per blocchi di materia (T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 14 gennaio 2011, n. 35);
Rilevato, quindi, che la controversia in esame rientra nella giurisdizione del giudice ordinario;
Ritenuto che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 285/11 dichiara il difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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