T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 29-04-2011, n. 387 Bando del concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che con l’atto introduttivo e con i successivi motivi aggiunti, il ricorrente impugna il bando, l’esclusione e la graduatoria relativa al "… concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di (iniziali) 197 allievi finanzieri del contingente ordinario della Guardia di Finanza, riservato, ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 226, ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, delle Forze armate che, in servizio, abbiano svolto almeno sei mesi in tale stato o, se collocati in congedo, abbiano concluso tale ferma";

Considerato che il ricorso, già fissato per la trattazione all’udienza pubblica del 24 marzo 2011, è stato rinviato alla data odierna e su istanza di parte essendo stata, in quella sede, prospettata ai sensi dell’articolo 73, comma 3, del codice del processo amministrativo la possibile inammissibilità – irricevibilità della originaria domanda di annullamento;

Considerato che il ricorrente ha controdedotto con memoria depositata il 7 aprile 2011;

Considerato che il ricorso può esser definito ai sensi dell’articolo 74 del codice del processo amministrativo;

Visto l’articolo 2 – "Requisiti e condizioni per l’ammissione al concorso" – il quale, al comma 3, prevede: "Non possono partecipare al concorso, i candidati che: b) nello stesso anno, abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso per la carriera iniziale di un altro Corpo di Polizia ad ordinamento civile o militare.";

Vista l’istanza, sottoscritta il 23 dicembre 2008, dalla quale emerge che il ricorrente era "a conoscenza di ogni altra disposizione indicata nel bando di concorso" (lettera g) del modulo di partecipazione);

Considerato che nel caso deve applicarsi il costante orientamento per il quale:

(a) "L’onere di immediata impugnazione delle norme disciplinanti la partecipazione ad una procedura concorsuale o selettiva deve essere assolto con riguardo alle sole disposizioni concernenti i requisiti di partecipazione ed a quelle che integrano una immediata preclusione alla partecipazione, ossia alle clausole che ledano immediatamente e direttamente l’interesse sostanziale del soggetto che ha chiesto di partecipare alla procedura concorsuale." (Consiglio Stato, sez. V, 21 febbraio 2011, n. 1071);

(b) "In tema di concorsi a pubblici impieghi, i bandi, se contenenti clausole immediatamente lesive dell’interesse degli aspiranti, devono essere immediatamente ed autonomamente impugnati, con conseguente inammissibilità sia dell’impugnazione rivolta solo contro il provvedimento di esclusione dal concorso, costituente atto meramente esecutivo e applicativo del bando, sia dell’impugnazione contestuale del bando stesso e dell’esclusione, ove siano decorsi i termini per il ricorso contro il bando stesso." (T.a.r. Abruzzo L’Aquila, sez. I, 10 settembre 2010, n. 663);

Considerato che la riprodotta disposizione di bando, impedisce ex se l’ammissione del ricorrente in ragione della partecipazione al concorso indicato nella nota sub allegato 8 della produzione della difesa erariale depositata in data 21 novembre 2009;

Considerato che non possono esser condivise le argomentazioni di cui alla memoria depositata il 7 aprile 2011, in quanto:

(1) le vicende rapportate all’istanza di accesso, si riconnettono a momenti successivi rispetto a quello qui rilevante e riconducibile alla conoscenza ed operatività della clausola che impedisce la partecipazione al concorso;

(2) per come certificato dall’intestazione della norma concorsuale, con essa è stato chiaramente posto un requisito di ammissione l’insussistenza del quale, impedisce ab initio la partecipazione;

(3) il richiamo alla giustiziabilità, in senso lato, dei provvedimenti amministrativi con indicazione delle possibili sedi competenti, non può esser invocata per escludere la necessità di una tempestiva contestazione della causa di esclusione, direttamente fissata dal bando e conosciuta sin dalla sottoscrizione della domanda di partecipazione;

(4) la tesi relativa ad una interpretazione costituzionalmente orientata interessa il merito della domanda il cui esame è, nel caso, precluso dalla tardiva contestazione della ragione riconducibile alla riprodotta norma di bando;

Considerato quindi che il ricorso, diretto a contestare la norma di concorso e la sua applicazione, é irricevibile;

Considerato che le spese di giudizio possono esser compensate avendo, l’Avvocatura Generale dello Stato, prodotto solo documentazione;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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