Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
elehaye Enrico, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
K.E.H., cittadino marocchino, ha scontato dal 30.3.2005 al 10.12.2008 la pena determinata dal provvedimento di cumulo della Procura Generale di Bari in data 10.12.2008 risultante da condanne per estorsione, ricettazione e violazione della legge stupefacenti, reati commessi tra il (OMISSIS).
Restava da eseguire la misura di sicurezza dell’espulsione, applicata con una delle sentenze comprese nel suddetto cumulo, e il Magistrato di sorveglianza di Viterbo, con provvedimento in data 12.11.2009, ritenuto che permanesse la pericolosità sociale del predetto, ne ha disposto l’espulsione.
Proponeva appello K.E.H. avverso il suddetto provvedimento e il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con ordinanza in data 4.6.2010, rigettava l’impugnazione con la seguente motivazione.
Risultava che l’appellante, dopo aver scontato la pena di cui al suddetto provvedimento di cumulo pene, era stato sottoposto a custodia cautelare con ordinanza del GIP del Tribunale di Bari in data 10.9.2007 per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commesso dal (OMISSIS), e successivamente era stato condannato in primo grado per detto delitto alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione. Dalla sentenza del Tribunale di Bari – contro la quale era stato proposto appello – risultava che il K. era stato uno stabile fornitore di hashish del clan pugliese Gaeta.
Per il suddetto reato il predetto era stato posto agli arresti domiciliari nel luglio 2008 ed era stato poi scarcerato in data 22.12.2009.
La gravità del fatto per il quale K. era stato condannato, seppure con sentenza non definitiva, giustificava il giudizio di pericolosità sociale formulato dal magistrato di sorveglianza, atteso che non risultavano positivamente mutate nel tempo le condizioni già valutate: non si rilevavano significativi progressi trattamentali durante la detenzione e non apparivano documentati in modo certo, dalle produzioni del difensore, nè il rapporto di convivenza con una cittadina italiana nè le mutate condizioni di vita del condannato.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di K.E.H., eccependo, con un primo motivo, la nullità dell’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma, in quanto la decisione del Magistrato di sorveglianza in data 12.11.2009, con la quale era stata data esecuzione alla misura di sicurezza dell’espulsione, era stata presa da un giudice che si era già pronunciato nello stesso modo in data 15.1.2009, con provvedimento che però era stato annullato dalla Corte di Cassazione.
Secondo il ricorrente, il giudizio di rinvio doveva essere affidato ad altro Magistrato di sorveglianza, essendosi tra l’altro il giudice del rinvio limitato a ribadire quanto aveva già sostenuto nella precedente motivazione.
Con un secondo motivo il ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza per carenza e illogicità della motivazione.
Gli arresti domiciliari erano stati revocati per un mero equivoco al K., tant’è che lo stesso, prima che sulla revoca si pronunciasse il Tribunale del Riesame, era stato definitivamente scarcerato.
Dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni raccolte dalla difesa era risultato che K.E.H. si trovava in Italia da circa vent’anni; aveva costituito un nucleo familiare con una cittadina italiana, dalla quale aveva avuto due figli, uno di undici e l’altro di sette anni che frequentavano regolarmente la scuola; che dal 2003 non aveva più commesso delitti e che lo stesso da quando era stata scarcerato, e già nel periodo in cui era agli arresti domiciliari, si era dedicato ad un’onesta attività lavorativa come contadino, con la quale manteneva il suo nucleo familiare; durante l’esecuzione della pena aveva ottenuto benefici e regimi cautelari attenuati, senza mai contravvenire alle prescrizioni impostegli.
Nel provvedimento impugnato non si era tenuto conto del notevole cambiamento di vita del K., risultante da una copiosa documentazione, limitandosi a mettere in dubbio il contenuto di documenti dello stato civile e atti notori, che fanno fede fino a querela di falso.
Il Tribunale, nel caso in cui avesse nutrito dubbi su quanto risultava dalla suddetta documentazione, avrebbe dovuto disporre indagini e accertamenti tramite le forze dell’ordine.
Motivi della decisione
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Non è prevista alcuna sanzione di nullità per il caso di inosservanza delle disposizioni dell’art. 34 c.p.p. che prevedono i casi di incompatibilità del giudice derivante da atti compiuti nel procedimento.
Attesa, inoltre, la non riconducibilità di dette disposizioni a quelle attinenti le condizioni di capacità del giudice, l’inosservanza delle disposizioni di cui al citato art. 34 non può essere dedotta come motivo di nullità attraverso l’esperimento di mezzi di gravame, ma può soltanto costituire motivo di ricusazione del giudice, nei modi previsti dall’art. 38 c.p.p. (V. Sez. 1, sent. n. 108 del 14.1.1993, Rv. 193364). Merita, invece, accoglimento il secondo motivo di ricorso.
L’espulsione dello straniero dallo Stato, nei casi previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86, è una vera e propria misura di sicurezza la cui applicazione richiede quindi, secondo le regole generali, l’accertamento della pericolosità del soggetto all’atto in cui detta misura di sicurezza deve essere eseguita (V. Sez. 1, sent. n. 5577 del 20.12.1993, Rv. 196141).
Sull’accertamento della pericolosità, la motivazione dell’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma appare carente sotto diversi profili.
In esecuzione del menzionato provvedimento di cumulo pene, riguardante reati commessi fino al (OMISSIS), il ricorrente aveva sofferto un lungo periodo di carcerazione, la prima parte inframuraria e successivamente in detenzione domiciliare.
Nel luglio 2008, mentre si trovava ancora in detenzione domiciliare, è stato colpito da un’ordinanza cautelare emessa dal GIP di Bari per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 commesso fino al (OMISSIS), con la quale però gli sono stati concessi gli arresti domiciliari, misura poi revocata dal predetto giudice nel dicembre 2009.
La commissione di un delitto risalente a molti anni prima, coevo agli altri delitti per i quali fin dal marzo 2005 aveva iniziato a scontare la pena, non poteva essere indicato come un sicuro indice dell’attuale pericolosità del ricorrente, senza peraltro esaminare attentamente il comportamento serbato dallo stesso nel lungo periodo trascorso in detenzione e agli arresti domiciliari.
La difesa di K.E.H. aveva prodotto documentazione sulla situazione familiare del predetto e sull’attività lavorativa dallo stesso svolta già nel periodo in cui si trovava agli arresti domiciliari.
Il Tribunale, avendo nutrito dubbi su quanto risultava da detta documentazione, avrebbe dovuto disporre gli opportuni accertamenti, al fine di avere un quadro completo e sicuro sulla sussistenza o meno degli elementi dai quali dedurre il giudizio di pericolosità.
Pertanto l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio degli atti al Giudice che l’ha pronunciata per un nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Roma.
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