Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 24-03-2011) 02-05-2011, n. 16880Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

vv. Zanobini Gabriele, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

Con il provvedimento impugnato veniva confermata l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze in data 15.11.2010, con la quale veniva applicata nei confronti di R. D. la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di costituzione di un’associazione operante con modalità mafiose nella commissione di reati di rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, usura, gioco d’azzardo e traffico di stupefacenti dalla seconda metà del 2009 alla prima metà del 2010 in danno di commercianti cinesi della zona di Prato.

Il ricorrente deduce:

1. nullità dell’udienza di riesame per violazione degli artt. 127 e 309 cod. proc. pen. in quanto svoltasi in presenza di un legittimo impedimento a comparire dell’indagato ed in mancanza di una valida rinuncia dello stesso a presenziare all’udienza stessa;

2. mancanza o illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi a carico dell’indagato.
Motivi della decisione

Il motivo di ricorso relativo allo svolgimento dell’udienza di riesame in assenza dell’indagato, nonostante lo stesso fosse legittimamente impedito a comparire, è fondato.

Il ricorrente, premesso che l’udienza di riesame veniva in un primo tempo rinviata al 27.12.2010, a seguito di una comunicazione del Presidio Ospedaliero Penitenziario della Casa circondariale di Pisa da cui risultava che il W. non era in grado di presenziare, e riconvocata dopo circa due ore dandosi atto dell’essere pervenuta una rinuncia del W. a comparire, osservava che da un successivo esame degli atti risulta come l’atto di rinuncia sia in realtà relativo ad un diverso procedimento di riesame avente ad oggetto il sequestro nei confronti del W. di una somma di denaro, fissato per l’udienza del 27.12.2014.

Il rilievo corrisponde puntualmente al contenuto della dichiarazione di rinuncia a comparire, dal quale risulta che la stessa era riferita al procedimento di riesame contraddistinto dal n. 321/10, la cui trattazione era fissata ab origine all’udienza del 27.12.2010, mentre la procedura oggetto del presente ricorso porta il diverso n. 1613/10. Non essendo in discussione il legittimo impedimento a comparire dell’indagato per l’udienza del 22.12.2010, relativa a quest’ultima procedura, da quanto sopra deve concludersi che neppure interveniva per la stessa una rinuncia a comparire; ne segue l’illegittimità della trattazione del procedimento dinanzi al Tribunale, laddove viceversa corretta era la precedente decisione sul differimento dell’udienza.

L’ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Firenze per nuovo esame.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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