Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-01-2011) 02-05-2011, n. 16850

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 17.9.09, il tribunale di Grosseto, in sede di appello, ha confermato la sentenza 2.7.08 del giudice di pace di Massa Marittima, con la quale N.S. era stato assolto dai reati di ingiuria e diffamazione in danno della parte civile Z. M..

Il N. – dirigente dell’associazione "75esima Avventura", operante, tra l’altro, nel campo del turismo equestre – è stato accusato di aver inviato allo Z. – dirigente del "Circolo Ippico II Grattatole"- e a un indeterminato numero di persone una missiva a sua firma, datata 11.8.05, con la quale offendeva l’onore, il decoro e la reputazione dello stesso Z., indicato, nell’ambito della sua attività, come incompetente e non professionale.

Il tribunale ha ritenuto che il N. aveva espresso, nell’esercizio del diritto di critica, un giudizio e una valutazione su fatti e comportamenti altrui, connessi a un interesse comune e, in quanto fondati su un’interpretazione soggettiva, non dovevano necessariamente essere rigorosamente obiettivi, anche se non devono essere stravolgenti la realtà.

La lettera quindi non era da considerare offensiva verso l’ente e verso lo Z., mai menzionato se non nell’indirizzo, trattandosi solo di una critica verso l’attività del circolo Grattatole, indebito concorrente.

Il difensore della parte civile ha presentato ricorso per i seguenti motivi:

1. violazione delle norme sulla competenza per materia, in ordine al reato di diffamazione: tale reato va ritenuto aggravato dall’uso del mezzo della stampa, in quanto la lettera è da considerare inquadrata nella nozione giuridica di stampa, essendo riproduzione meccanica in diversi esemplari diretta a destinatari indeterminati.

Dall’istruttoria dibattimentale risulta infatti che la lettera, al di là delle persone e delle autorità indicate come diretti destinatari, è stata distribuita, in maniera capillare, a vari negozianti di Pontieri e agli avventori di esercizi commerciali e alla locale Cooperativa. La competenza per materia è quindi del tribunale e l’eccezione è qui legittimamente proposta, in quanto l’incompetenza per materia è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, nè sussiste l’ipotesi di cui all’art. 23 c.p.p., comma 2, in quanto ha giudicato un giudice di competenza inferiore;

2. erronea e contraddittoria valutazione delle risultanze processuali e violazione di legge in riferimento all’errato riconoscimento della scriminante ex art. 51 c.p..

Dall’istruttoria dibattimentale è emerso che un cittadino ha diffamato un altro cittadino, asserendo che quest’ultimo gestiva un circolo irregolare, improntato al pressappochismo e alla superficialità, lamentandosi di subire una concorrenza sleale.

Queste accuse non sono state riscontrate come fondate dalle forze dell’ordine o dall’autorità giudiziaria. Mancando il requisito della verità del fatto da cui ha preso spinto la critica è stata riconosciuta l’esimente dell’esercizio del diritto di critica, in netto contrasto con l’orientamento interpretativo, secondo cui le critiche devono trovare riscontro in una corretta e veritiera riproduzione della verità fattuale.

La sentenza sul punto è contraddittoria, laddove, da un lato afferma che la critica, pur costituendo un’interpretazione soggettiva della realtà, non deve stravolgerla; dall’altro che il N., a prescindere dalla fondatezza o meno delle sue censure, ha correttamente esercitato il diritto di critica.

3. mancanza e manifesta illogicità della motivazione: il tribunale ha omesso di esprimersi sulle dichiarazioni dei testi favorevoli alle tesi della parte civile, i quali hanno rilevato la portata offensiva della missiva in danno dello Z., anche se non era formalmente menzionato in essa;

4. mancanza di motivazione in ordine al reato di ingiuria: il giudice ha affermato che le argomentazioni a sostegno dell’assoluzione per il delitto di diffamazione dovevano parimenti valere per quello di ingiuria, senza dare alcun rilievo alle dichiarazioni accusatorie sul punto della parte civile, non smentite dalle emergenze istruttorie.

Il primo motivo di doglianza è inammissibile.

Risulta che l’incompetenza per materia non è stata eccepita nei motivi di appello.

In linea generale, il ricorso per cassazione è inammissibile se proposto per motivi concernenti statuizioni del giudice di primo grado o mancate statuizioni dello stesso giudice non devolute al giudice di appello con specifica impugnazione. Infatti la sentenza di primo grado, su tali statuizioni o omissioni, acquista autorità di cosa giudicata, salvo il caso in cui si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado di giudizio, non richiedenti accertamenti di fatto, di cui non sia stato provocato l’esame o il riesame del giudice di appello (sez. 6^, n. 10093 del 20.3.1991, in Cass. Pen. 1993, 86).

Sullo specifico tema dell’incompetenza per materia e della relativa eccezione, è stato correttamente rilevato che, quando quest’ultima viene sollevata per la prima volta nel giudizio di legittimità, pur essendo di per sè ammissibile, in considerazione dei limiti propri del sindacato della Corte di cassazione – preclusi ad ogni accertamento in fatto – deve essere necessariamente fondata su elementi facilmente percepibili, in quanto certi ed inequivocabili (sez. 5^, n. 6203, del 17.11.1998, rv 212160; V. 23.1.1996, rv 204565; sez. 1 n. 9924 del 12.9.1995, rv 201537).

Nel caso in esame, la sussunzione della missiva nella nozione giuridica di stampa, necessita della dimostrazione che, al di là degli specifici destinatari indicati nella missiva medesima, di fatto sia stata messa in opera un preordinata diffusione dei vari esemplari meccanicamente riprodotti verso una schiera indeterminata di persone.

La valutazione della fondatezza dell’eccezione necessita quindi di un accertamento di fatto, attraverso una rilettura delle risultanze processuali (specificamente le dichiarazioni testimoniali), funzionale a individuare questa originaria indeterminatezza dei destinatari della missiva medesima (sez. 5^, n. 647 del 24.9.1985, rv 171 612; sez. 6^, n. 8745 del 10.4.78, rv 139541). L’esame della fondatezza dell’eccezione è quindi al di là dei limiti del sindacato della Corte, determinando l’inammissibilità della relativa doglianza.

La sentenza merita per altro motivo la declaratoria di nullità.

Secondo un consolidato orientamento interpretativo, il diritto di critica, come qualificata forma di libertà di manifestazione del pensiero, proprio perchè strumento di progresso, di civiltà, di informazione della pubblica opinione, di progresso, di civile confronto tra valutazioni diverse e contrapposte non può trovare impulso e forza in una narrazione di fatti falsi o di cui non emerga comunque la verità.

Nel caso in esame, dalle motivazioni delle sentenze dei giudici di merito non è emersa alcuna risultanza probatoria (dichiarazioni testimoniali, prove documentali) dimostrativa che lo Z.M., nell’esercizio della sua attività lavorativa, abbia tenuto comportamenti, che lo abbiano reso meritevole di essere valutato – pur secondo partigiane chiavi di letture – come gestore di circolo ippico "incompetente" e non professionale".

Alla critica non si richiede una coincidenza tra valutazione dell’opinionista e quella dell’interessato, ma non per questo deve avere come oggetto l’immaginario, perchè se – a livelli di varia qualità – è da considerare opera creativa intellettuale, questa creatività attiene al giudizio di valore e non al fatto da cui prende spunto.

Con l’accoglimento di questo motivo del ricorso, rimangono assorbite le altre doglianze espresse dalla ricorrente parte civile.

La sentenza va quindi annullata, limitatamente alle statuizioni civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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