Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-03-2011) 03-05-2011, n. 17105

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

p.1. Con sentenza del 29/03/2010, la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza del 30/03/2006 con la quale il g.u.p. del Tribunale di Monza aveva ritenuto M.L. responsabile del delitto di estorsione ai danni di A.P., perchè, minacciando di denunziarla quale responsabile – contrariamente al vero – di un furto avvenuto all’interno dell’azienda di cui è proprietario, la costringeva a dimettersi dal lavoro. p.2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, in proprio, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:

p.2.1. DIFETTO DI MOTIVAZIONE in ordine alle doglianze sollevate con i motivi di appello sulla deposizione del teste P. e sulla contraddittorietà delle dichiarazioni rese dalla stessa A.;

p.2.2. VIOLAZIONE dell’art. 393 c.p. per avere la Corte territoriale ritenuto erroneamente che, nel fatto addebitatogli, fossero ravvisabili gli estremi del delitto di estorsione e non quello di cui all’art. 393 c.p..
Motivi della decisione

p.3. DIFETTO DI MOTIVAZIONE: la censura è infondata per le ragioni di seguito indicate.

La questione dell’attendibilità delle dichiarazioni della parte offesa, era stata già sollevata avanti alla Corte territoriale che, però, l’ha disattesa con ampia motivazione spiegando le ragioni per le quali l’ A. doveva ritenersi credibile, sia alla luce dell’antefatto (la moglie del ricorrente aveva scoperto che aveva una relazione con l’ A.) sia perchè aveva trovato oggettivi riscontri nelle dichiarazioni dei testi escussi i quali avevano "confermato che il licenziamento era motivato dalla scoperta della relazione extraconiugale; inverosimile la versione difensiva dell’imputato, come già evidenziato, dal g.u.p., stante la sequenza logica e temporale dei fatti".

E’ vero che la Corte non parla della testimonianza del P. ma sol perchè costui, come risulta dall’impugnata sentenza, "non aveva mai visto alcunchè": il che significa che si trattava di un teste irrilevante. In questa sede, il ricorrente non fa altro che riproporre la stessa tesi difensiva.

Al che va replicato che il ricorrente, in modo surrettizio, tenta di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione accurata, logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva del prevenuto. Pertanto, non avendo il ricorrente evidenziato incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali, la censura, essendo incentrata tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, mero merito, va disattesa in quanto la ricostruzione effettuata dalla Corte e la decisione alla quale è pervenuta deve ritenersi compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento"; infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune Cass. n. 47891/2004 rv 230568; Cass. 1004/1999 rv 215745; Cass. 2436/1993 rv 196955. p.4. violazione Dell’art. 393 c.p.: la censura va disattesa in quanto, una volta ricostruiti i fatti secondo le modalità, oggettive e soggettive, ritenute da entrambi i giudici di merito ed integranti gli estremi del reato di estorsione, non residua spazio alla pretesa configurabilità dell’art. 393 c.p.. p.5. In conclusione, l’impugnazione deve rigettarsi con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

RIGETTA il ricorso e CONDANNA Il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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