Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 17-02-2011) 03-05-2011, n. 17152 Applicazione della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Torino, con sentenza emessa in data 04.06.2010, su RICHIESTA EX art. 444 c.p.p., applicava all’odierno ricorrente:

C.S., la pena indicata in sentenza per i reati contestati nel decreto di citazione a giudizio unificati dal vicolo della continuazione, ritenute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed applicata la riduzione per il rito.

Ricorrono per Cassazione l’imputato ed il suo difensore, deducendo:

-Omessa ed illogica motivazione in ordine ai presupposti di legge per l’applicazione del rito ex art. 444 c.p.p. nonchè in ordine all’applicazione dell’art. 129 c.p.p. ed infine per omessa motivazione quanto al trattamento sanzionatone.

Chiedono l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono del tutto infondati.

La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che nel caso di sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. si può proporre impugnazione per cassazione solo laddove risultava evidente la possibilità di un proscioglimento con formula ampia. (Cass. Pen. Sez. 1,10.01.2007 n. 4688) In proposito è censurabile solo la totale omissione di motivazione, tendo conto che a tale riguardo non è necessaria una motivazione specifica ed, anzi, è sufficiente una motivazione implicita, con la quale si dia conto di avere valutato le risultanze acquisite e di avere riscontrato l’insussistenza di elementi idonei a pervenire ad un proscioglimento con formula liberatoria.

Nella specie il giudice del merito ha espresso una motivazione specifica ai sensi dell’art. 129 c.p.p., evidenziando come, in luogo di prove evidenti di innocenza sussistono, al contrario sufficienti elementi di responsabilità, richiamando all’uopo: – il verbale di arresto in flagranza di reato ed – i verbali di sommarie informazioni testimoniali allegati;

Si è infatti ritenuto, anche da questa sezione che: "Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444 e ss. c.p.p.), le parti non possono prospettare con il ricorso per cassazione questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla contestazione, in quanto l’accusa come giuridicamente qualificata non può essere rimessa in discussione. L’applicazione concordata della pena, infatti, presuppone la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso a essa prestato. Cosicchè, in questa prospettiva, l’obbligo di motivazione del giudice è assolto con la semplice affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell’accordo intervenuto tra le parti e dell’effettuato controllo degli elementi di cui all’art. 129 c.p.p. conformemente ai criteri di legge." Cassazione penale, sez. 2^ 14 gennaio 2009, n. 5240.

Tali principi risultano assorbenti anche di quelli relativi alla congruità della motivazione e della corretta individuazione delle ipotesi di reato contestate.

Uguale discorso deve farsi per il motivo relativo alla carenza ovvero alla erroneità della motivazione sulla pena, atteso che la stessa è stata irrogata in maniera conforme alle richieste formulate dagli stessi imputati e sono state ritenute congrue dal giudice.

E’ noto che in materia di pena, specie nel caso di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., non sia richiesta una motivazione specifica ma sia sufficiente una motivazione sintetica, che dia conto dell’avvenuta valutazione da parte del giudice. Cassazione penale, sez. 5^, 17 novembre 1993.

La motivazione impugnata risulta pertanto sufficiente, congrua ed immune da evidenti illogicità, dando conto, sia pure per implicito, dell’avvenuta valutazione degli elementi acquisiti in atti.

Per contro i motivi di ricorso appaiono del tutto generici e pertanto inammissibili.

I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 c.p.p., lett. e) in quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del provvedimento impugnato, proponendo soluzioni e valutazioni alternative, sicchè sono da ritenersi inammissibili.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che lo hanno proposto devono essere condannati in solido al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – ciascuno.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile i delle spese processuali Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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