Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
chiesto annullarsi la sentenza con rinvio.
Svolgimento del processo
Il ricorrente P.G. di Brescia impugna per cassazione la sentenza di cui in epigrafe, resa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., che ha applicato a G.I., G.M. e Ga.Me. le pene di otto mesi di reclusione per i primi due e di mesi otto e giorni dieci di reclusione per il terzo, in relazione ai reati ex artt. 110, 56, 624 e 625 c.p. e art. 61 c.p., n. 2, art. 337 c.p., relativi a tentato furto di materiale custodito in un’isola ecologica, seguito da violenza e minaccia esercitata nei confronti dei Carabinieri intervenuti, e, quanto a G.M., anche in relazione al reato di ingiustificato possesso di un coltello a serramanico.
Deduce che il giudice ha errato nella qualificazione del fatto come tentato furto e resistenza, in quanto, dallo stesso tenore dei capi di imputazione emergerebbero evidenti i presupposti per la ravvisabilità del delitto di rapina impropria.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
Secondo il prevalente e condivisibile orientamento della giurisprudenza di questa Corte, infatti, è configurabile il tentativo di rapina impropria, e non quello di tentato furto in concorso con la violenza o la minaccia, in ogni caso in cui l’agente serbi una condotta violenta o minacciosa dopo l’azione diretta a impossessarsi della cosa altrui, indipendentemente dalla circostanza che sia o non sia già avvenuta la sottrazione della cosa (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22661 del 19/05/2010, dep. 14/06/2010, Tushe, Rv.
247431; conformi: N. 28044 del 2001 Rv. 219629, N. 32445 del 2001 Rv.
219719, N. 47086 del 2003 Rv. 227763, N. 49213 del 2003 Rv. 227507, N. 9262 del 2004 Rv. 230067, N. 17624 del 2004 Rv. 229700, N. 40156 del 2006 Rv. 235448, N. 38586 del 2007 Rv. 238017, N. 20258 del 2008 Rv. 240104, N. 3769 del 2009 Rv. 242558).
L’impugnata sentenza, dunque, avendo fatto propria una qualificazione dei fatti non corretta, deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia per l’ulteriore corso.
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