Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-03-2011) 04-05-2011, n. 17276

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 8.6.10 la Corte d’Appello di Catania confermava la condanna emessa il 27.12.07 dal Tribunale della stessa sede nei confronti di M.L. per il delitto p. e p. ex art. 648 cpv. c.p. avente ad oggetto un assegno bancario di provenienza furtiva, risalente all’estate del (OMISSIS).

Tramite il proprio difensore il M. ricorreva contro la sentenza, di cui chiedeva l’annullamento perchè a suo avviso alla data della pronuncia della Corte territoriale il reato doveva considerarsi già estinto per intervenuta prescrizione, visto il decorso del termine massimo di anni 7 e mesi 6. 1 – Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato.

Invero, è noto che l’ipotesi attenuata di cui all’art. 648 cpv. c.p. non costituisce autonoma fattispecie incriminatrice, ma mera attenuante speciale del reato di cui all’art. 648 c.p.: in proposito basti ricordare quanto statuito da Cass. S.U. n. 9567 del 21.4.95, dep. 13.9.95, nonchè da conforme successiva giurisprudenza (v., da ultimo, Cass. Sez. Un. 38803 del 1.10.08, dep. 14.10.08).

Ciò premesso, ai sensi del nuovo testo dell’art. 157 c.p. come novellato ex L. n. 251 del 2005 (applicabile nel caso odierno ratione temporis ai sensi della norma transitoria di cui all’art. 10, comma 3 stessa legge) la prescrizione del reato resta immutata in 10 anni (interruzione compresa), dovendosi avere riguardo alla pena stabilita per il reato base e non per l’ipotesi attenuata (cfr. Cass. n. 38803/08 cit.) e dovendosi applicare nel nuovo regime della prescrizione – per stabilire la pena edittale massima da cui muovere nel calcolo del tempo necessario a prescrivere -solo le aggravanti ad effetto speciale e non anche le attenuanti.

Pertanto, che sia ravvisata o non l’ipotesi attenuata di cui all’art. 648 cpv. c.p., la prescrizione massima del delitto di ricettazione nel nuovo sistema delineato dalla cit. L. n. 251 del 2005 resta, interruzione compresa (ed escluse recidive di sorta), pari ad anni 10 (8 anni + aumento di 1/4 ex art. 161 cpv. c.p.p.).

Per l’effetto, ricordato che nel caso in discorso il reato ascritto al M. risale all’estate del 2000 (ovvero, nell’ipotesi più favorevole all’imputato, al 21.6.2000), la relativa prescrizione è maturata il 21.6.2010, vale a dire dopo la pronuncia oggi impugnata (che è dell’8.6.10).

Valga, dunque, in proposito il noto principio – ormai consolidatosi a partire da Cass. S.U. n. 32 del 22.11.2000, dep. 21.12.2000 – per cui l’inammissibilità del ricorso per cassazione, anche se per manifesta infondatezza dei relativi motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p. (cfr. ad es. Cass. Sez. 1 n. 24688 del 4.6.2008, dep. 18.6.2008; Cass. Sez. 4 n. 18641 del 20.1.2004, dep. 22.4.2004, e numerosissime altre).

Del pari è inammissibile il ricorso per cassazione proposto unicamente per far valere la prescrizione maturata dopo la decisione impugnata e prima della sua presentazione, in quanto esula dai casi in relazione ai quali può essere proposto a norma dell’art. 606 c.p.p. (cfr., ad es., Cass. S.U. n. 33542 del 27.6.2001, dep. 11.9.2001).

2- All’inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell’impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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