Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
es Marco che ha concluso per il rigetto.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
p. 1. Con sentenza del 4/03/2010, il g.u.p. del Tribunale di Varese dichiarava n.d.p. nei confronti di G.V. in ordine ai reati di cui all’art. 483 c.p. – art. 640 c.p., comma 2, n. 1 perchè il fatto non costituisce reato. p. 2. Avverso la suddetta sentenza, il PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Milano, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge per avere il g.u.p. pronunziato sentenza di proscioglimento all’esito di una minuta ricostruzione dell’elemento psicologico dell’imputato così sostituendosi illegittimamente al Tribunale. p. 3. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate. Il G. risulta imputato dei seguenti reati: "A) del reato p. e p. dall’art. 61 c.p., n. 2, art. 483 c.p. perchè, con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (autocertificazione) al fine di realizzare il reato sub b) affermava falsamente che il reddito del proprio nucleo familiare relativo all’anno precedente era inferiore alla somma complessiva di Euro 36.151,98, ciò con dichiarazione presentata all’Azienda Ospedaliera di Varese nonostante il reddito effettivo fosse di Euro 49.341,00; Reato commesso in (OMISSIS); B) dei reato p. e p. dall’art. 640 c.p., comma 2, n. 1, perchè con artifizi e raggiri consistiti nel dichiarare il falso loro complessivo familiare relativo all’anno precedente di cui al capo a), induceva in errore l’azienda Ospedaliera di Varese sul possesso dei requisiti previsti dalle norme in materia ed otteneva l’erogazione di N. 1 prestazione sanitaria in esenzione di ticket per la somma complessiva di Euro 64,00 così procurandosi l’ingiusto profitto, con corrispettivo altrui danno con l’aggravante di aver commesso il reato ai danni di un Ente Pubblico. Reato commesso in (OMISSIS)". Sul punto, va osservato che, sulla questione su quale sia la corretta qualificazione giuridica del fatto criminoso consistente nella falsa attestazione del privato di trovarsi nelle condizioni di reddito per fruire, a termini di legge, delle prestazioni del servizio sanitario pubblico senza il versamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria, sono di recente intervenute le SSUU che, con la decisione n. 7537/2010 hanno affermato i seguenti principi di diritto:
1. l’art. 316 ter c.p., punisce condotte decettive non incluse nella fattispecie di truffa, caratterizzate (oltre che dal silenzio antidoveroso) da false dichiarazioni o dall’uso di atti o documenti falsi, ma nelle quali l’erogazione non discende da una falsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell’ente pubblico erogatore, che non viene indotto in errore perchè in realtà si rappresenta correttamente solo l’esistenza della formale attestazione del richiedente;
2. il reato di cui all’art. 316 ter c.p., assorbe quello di falso previsto dall’art. 483 c.p., in tutti i casi in cui l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi costituiscono elementi essenziali per la sua configurazione. La fattispecie di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altri enti pubblici, infatti, si configura come fattispecie complessa, ex art. 84 c.p., che contiene tutti gli elementi costitutivi del reato di falso ideologico. Nè può attribuirsi rilevo alla diversità del bene giuridico tutelato dalle due norme, considerato che in ogni reato complesso si ha, per definizione, pluralità di beni giuridici protetti, a prescindere dalla collocazione sistematica della fattispecie incriminatrice;
3. l’assorbimento del falso ideologico nel delitto di cui all’art. 316 ter c.p., si realizza anche quando la somma indebitamente percepita o non pagata dal privato, non superando la soglia minima dell’erogazione (Euro 3.999,96), integri la mera violazione amministrativa di cui all’art. 316 ter, comma 2.
Rientra, infatti, nelle valutazioni discrezionali del legislatore la scelta della natura e qualità delle risposte sanzionatorie a condotte antigiuridiche, e quindi l’assoggettabilità dell’autore, in una determinata fattispecie, a sanzioni amministrative, pure se frammenti di queste condotte, ove non sussistesse la fattispecie complessa, sarebbero sanzionagli con autonomo titolo di reato. Di conseguenza, sebbene, in astratto, la censura del Pg ricorrente sia fondata, in concreto, questa Corte, avvalendosi dei poteri di cui al combinato disposto dell’art. 609 c.p.p., comma 2 e art. 620 c.p.p., lett. a), provvede alla riqualificazione del fatto e, siccome, non risulta superata la soglia di punibilità di Euro 3.999,96 di cui all’art. 316 ter c.p., comma 2, la sentenza va annullata senza rinvio perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
Qualificati i fatti come fattispecie ex art. 316 ter c.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Dispone la trasmissione degli atti al Prefetto di Varese per l’eventuale applicazione della sanzione amministrativa prevista dallo stesso art. 316 ter, comma 2.
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