Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con la sentenza in epigrafe, resa in forma semplificata, il Tribunale amministrativo della Liguria ha accolto il ricorso proposto dal m.llo A. R. avverso il provvedimento sanzionatorio della perdita del grado per rimozione, disposta dal Comando generale della Guardia di Finanza il 6.10.2004, rilevato che "- il provvedimento impugnato riforma in pejus la decisione assunta dalla Commissione di Disciplina; – detta decisione si fonda su specifica e articolata istruttoria laddove si esclude la sussistenza di fatti illeciti con rilievo penale che abbiano avuto diretto riflesso sull’attività istituzionale dell’incolpato; – viceversa il provvedimento impugnato non disattende tali emergenze di fatto, argomentando la perdita di grado sulla scorta di valutazioni diverse da quelle che hanno costituito oggetto del procedimento disciplinare; – pertanto, pur sussistendo il potere del Comandante del Corpo di sovvertire in pejus la decisione della commissione, si impone, in ragione della natura derogatoria, un adeguato onere di specifica e puntuale motivazione che nel caso di specie difetta".
L’appello proposto dal Ministero si incentra sulla contestazione della sussistenza nella specie della carenza motivazionale ravveduta dal TAR. Si sostiene, ripercorrendo ampi tratti della motivazione del provvedimento, che il Comandante in seconda della Guardia di Finanza, nel discostarsi dal parere, obbligatorio ma non vincolante, formulato dalla Commissione di disciplina, abbia dato ampia, dettagliata ed esaustiva contezza dell’autonomo apprezzamento compiuto ed, in particolare, della gravità dei fatti accertati a carico dell’incolpato, nonché dei fattori di turbamento sull’attività dell’amministrazione che sarebbero potuti derivare consentendo la conservazione del grado a fronte di condotte ritenute assolutamente incompatibili con lo status di appartenente al Corpo.
L’appellato non si è costituito.
Con ordinanza 31.05.2005 n. 2578 è stata respinta, per difetto del presupposto del pregiudizio, trattandosi di militare in congedo, l’istanza cautelare.
Il ricorso è stato posto in decisione all’udienza del 18.01.2011.
Alla luce della documentazione dimessa in primo grado, si rileva come, contrariamente all’avviso del giudice di prime cure,il Comando Generale abbia, ad avviso del Collegio, idoneamente esternato, mediante una motivazione specifica, articolata e puntuale, le ragioni per le quali ha ritenuto, nell’esercizio di poteri di natura discrezionale che all’epoca gli competevano, la sussistenza del presupposto della "particolare gravità" che, ai sensi dell’art. 75 della legge n. 599/1954, nella formulazione allora vigente, legittimava il discostarsi, a sfavore dell’inquisito, dalla valutazione espressa dalla commissione di disciplina.
La commissione predetta, nel verbale della seduta dell’8/7/2004, ha ricostruito, sotto il profilo storico, i passaggi significativi della vicenda e segnalato gli aspetti ritenuti, nell’ambito di un’autonoma valutazione delle circostanze, rilevanti per giungere alla conclusione che il maresciallo maggiore in congedo R. fosse meritevole di conservare il grado.
In sintesi, i fatti riferiti nel predetto verbale attengono: a) al rinvenimento, nel corso di una perquisizione eseguita dalla polizia giudiziaria, presso l’abitazione di un imprenditore, di un registro riportante una contabilità "in nero", contenente prospetti nei quali erano annotati i nomi di soggetti, tra cui il R., ai quali il predetto aveva elargito denaro e altre utilità, con indicazione, per ciascun nome di date ed importi delle elargizioni; b) all’intercettazione di una conversazione telefonica intercorsa tra l’imprenditore e l’incolpato nella quale i due, discutendo a proposito del contenuto del brogliaccio sottoposto a sequestro, fanno riferimento anche ad un motorino e ad un’ulteriore dazione di 500.000 lire non meglio specificata (della quale gli investigatori trovavano, successivamente, traccia con datazione 28.9.1984, onde quantificavano, infine, il quantum ricevuto dal R. in totali lire 1.215.000); in detta conversazione intercettata l’imprenditore faceva riferimento all’attività di vigilanza espletata dalla guardia di Finanza nell’ambito delle operazioni di smaltimento ed incenerimento delle acque di lavaggio dei motori delle navi, ammettendo di aver elargito delle regalie nella convinzione di poter in tal modo accelerare le pratiche di uscita degli automezzi della sua società dai cantieri navali; c) nel corso degli accertamenti di polizia giudiziaria, un teste, funzionario della dogana dei cantieri del Muggiano, aveva confermato che il R. effettuava la scorta ai carichi di acqua di lavaggio dei motori delle navi che venivano trasportati fino alla discarica di Pitelli; indi venivano, nel corso di una perquisizione, sottoposti a sequestro n. 23 verbali di incenerimento e n. 5 verbali di rottamazione relativa ad operazioni avvenute presso l’inceneritore di Pitelli e recanti la firma del R. quale addetto alle operazioni di vigilanza; d) sottoposto ad interrogatorio in data 22.2.2000, il R. negava ogni addebito; il 28.5.2005 il GUP presso il Tribunale di La Spezia emetteva sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione.
Nell’ambito della propria valutazione, la commissione disciplinare ha evidenziato, in sintesi, che: a) gli elementi probatori acquisiti "rivelerebbero che il maresciallo… avrebbe di fatto percepito alcune utilità" consegnate dall’imprenditore; tuttavia trattavasi, come si evinceva dalla documentazione sequestrata, di dazioni protratte in un arco temporale compreso tra il 28.9.1984 ed il 23.9.1992, le ultime quattro delle quali, riportate nella tabella redatta dagli inquirenti, effettuati in data di gran lunga successiva al congedo volontario del sottufficiale; b) le date dei verbali di incenerimento e rottamazione sequestrati si riferiscono al triennio 19831985 e quindi, esclusa la dazione di 500.000 lire avvenuta in data 28.9.1984, su cui non erano stati rilevati precisi elementi di prova, a periodo antecedente le elargizioni riportate nella tabella riepilogativa; c) le discrasie temporali tra elargizioni e attività di servizio indurrebbero a escludere un nesso di causalità tra di esse anche perché l’esito degli accertamenti eseguiti nella fase delle indagini preliminari non ha consentito un’individuazione univoca di un preciso atto d’ufficio compiuto dal R. in violazione dei propri doveri; d) i tre principali parametri nell’ambito delle valutazioni di carattere disciplinare sono costituiti dall’entità del pregiudizio arrecato al servizio, dall’eventuale vantaggio personale ottenuto o ricercato dal responsabile e dall’entità dell’elemento soggettivo, ossia grado di consapevolezza; quanto al primo "non ci sono elementi circa l’esistenza di un pregiudizio arrecato al servizio; si rammenta a tal fine l’assoluzione in ambito penale per il reato di disastro ambientale e la inconfutata veridicità dei verbali di rottamazione e di incenerimento", quanto agli altri non erano ravveduti elementi certi, avendo il R. negato gli addebiti e non essendo ancora stato emanato al tempo dei fatti il codice deontologico (del 21.11.1995); dunque "non vi sono elementi certi che consentano di affermare che la condotta tenuta nella circostanza dal militare sia connotata da estrema gravità in relazione ai doveri di correttezza e lealtà assunti con il giuramento prestato ed alle rivestite qualifiche di agente di polizia giudiziaria e tributaria".
Il Comandante in seconda, nella motivazione della determinazione di perdita del grado, evidenzia con ampie, dettagliate ed articolate argomentazioni di non poter condividere la valutazione della commissione per la rilevante gravità dei fatti posti in essere dal R.. In particolare, tra l’altro, rileva – lo si riferisce in sintesi – a) che la genuinità della predetta "contabilità in nero" e l’effettività dei pagamenti operati trovavano conferma sia nelle intercettazioni telefoniche ed ambientali effettuate nei confronti dell’imprenditore, che avevano permesso di registrare il colloquio avvenuto tra il civile ed il R., riferito al brogliaccio e ad ulteriore dazione nonché all’attività di vigilanza espletata dalla GdF, con ammissioni dell’imprenditore circa l’effettuazione e l’intento delle elargizioni, sia dalle dichiarazioni rese dall’imprenditore in sede di interrogatorio innanzi all’A.G., ove questi aveva ammesso elargizioni, citando il R., (dichiarazioni ritenute dal Comandante in seconda attendibili per la mancanza di interesse a formulare accuse infondate e perché confermate da esiti di accertamenti bancari, da ammissioni di alcuni dei soggetti pubblici indagati, da dichiarazioni rese da dipendenti di società facenti capo all’imprenditore; b) che la particolare gravità si ricollegava anche al fatto che al momento degli accadimenti il R. aveva più di trent’anni di servizio alle spalle e rivestiva le qualifiche di p.g., p.t. e p.s. e doveva, quindi, essere ben consapevole del disvalore di accettare da un imprenditore nei cui confronti era in corso o aveva eseguito controlli elargizioni volte ad acquisire favori ed amicizia, nonché in grado di valutare le negative conseguenze per l’istituzione di appartenenza di un modus operandi che induceva i civili coinvolti nella vicenda a dubitare della correttezza degli appartenenti alla G.d.F.; c) che, contrariamente a quanto ritenuto dalla commissione di disciplina, non rilevava la circostanza che alcune delle dazioni fossero successive al congedo dell’inquisito quanto, piuttosto, il fine per il quale l’imprenditore aveva effettuato le elargizioni, onde neppure era decisiva la mancata individuazione di uno specifico atto contrario ai doveri d’ufficio, in quanto l’indebita percezione delle elargizioni nel corso del tempo realizzava di per sé violazione del giuramento, così come non influiva l’entità del percepito, dovendosi valutare la condotta sotto il profilo qualitativo; d) che il disvalore espresso gli accadimenti era denotato dalla riprovazione che comportamenti del genere destano nella collettività nonché dalla violazione dei doveri di onestà, fedeltà, lealtà e rettitudine assunti col giuramento; che era stato recato disdoro all’immagine ed al prestigio del Corpo alla luce del procedimento penale e nocumento al superiore interesse pubblico; e) che inconsistente era il riferimento, nel verbale della commissione, alla anteriorità dei fatti rispetto all’emanazione del codice deontologico, tenuto conto che questo non aveva fatto altro che richiamare principi etici ben noti a ciascun militare.
Non può, pertanto, convenirsi sul difetto di motivazione in base al quale è stata pronunciata la sentenza impugnata.
Tanto, peraltro, non può comportare l’accoglimento del ricorso, in quanto, successivamente alla relativa proposizione, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale 25 febbraio 2009, n. 62, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 75 della legge n. 599/1954 nella parte in cui consentiva scostamenti, in casi di particolare gravità, a sfavore del sottufficiale.
Il fondamento normativo del provvedimento del quale si discute è stato, dunque, espunto dall’ordinamento e ciò è avvenuto pendente la causa, ossia anteriormente all’acquisizione da parte del provvedimento stesso del carattere di definitività..
Ne consegue che non può affermarsi la legittimità del provvedimento, sia pure per causa diversa da quella individuata dal giudice di prime cure.
Con tale diversa motivazione, va, dunque, confermato l’annullamento del provvedimento sanzionatorio disposto dal TAR e, pertanto, respinto l’appello.
Non si fa luogo a pronuncia sulle spese, non essendosi costituita la parte appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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