T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 04-05-2011, n. 393 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione in epigrafe citata;

Visti gli atti prodotti ed in particolare l’istanza, depositata presso il comune il 23 dicembre 2010, con la quale il ricorrente ha chiesto l’accertamento di conformità ex articolo 36 del d.P.R. 380 del 2001;

Considerato che nel corso dell’odierna camera di consiglio – fissata per l’esame della tutela cautelare nel rispetto dei termini di cui all’articolo 55, comma 5 -, sussistendo le condizioni di cui all’articolo 60 del codice del processo amministrativo, è stata preannunziata la possibile definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata;

Considerato che, avendo riguardo alle su indicate vicende, deve nella fattispecie farsi applicazione dell’orientamento secondo il quale: "Nel sistema delineato dall’art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001, qualora l’interessato abbia attivato il procedimento per ottenere il permesso di costruire in sanatoria, il ricorso proposto contro un provvedimento repressivo emesso in precedenza (nella specie, ordinanza di demolizione) diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo tale ordinanza divenuta priva di efficacia, atteso che a seguito dell’istanza di sanatoria essa deve essere sostituita o dalla concessione in sanatoria o da un nuovo provvedimento sanzionatorio." (T.a.r. Campania Napoli, sez. IV, 29 giugno 2010, n. 16439);

Considerato che nella vicenda non può rilevare l’indicazione, che si trae dall’impugnata ordinanza, circa la non conformità dell’intervento alle normative urbanistiche vigenti sia al momento della sua realizzazione che ad oggi, stante l’anteriorità di detta giustificazione rispetto all’istanza ex articolo 36 citato;

Considerato pertanto che il ricorso deve esser dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, nel mentre le spese di giudizio possono esser compensate;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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