Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
con il presente ricorso, l’avv. D.P. – che ha prestato servizio di ruolo, quale Avvocato dello Stato, con anzianità nella qualifica decorrente in data anteriore al 1° gennaio 1979 ed è stato collocato in pensione alla data del 30 aprile 1986 – ha chiesto la declaratoria del diritto ad ottenere lo stipendio al 30 gennaio 1979 non inferiore a quello spettante al più anziano dei procuratori capo dello Stato con decorrenza 1° gennaio 1979, con tutti gli aumenti di legge, nonché la declaratoria dello stipendio così come da determinarsi utile ai fini del calcolo della pensione e dell’indennità di buonuscita, con condanna tra l’altro dell’Enpas (ora Inpdap) al pagamento delle maggiori somme dovute a titolo di indennità di buonuscita;
Rilevato che l’Avvocatura Generale dello Stato, nella propria memoria difensiva, ha chiesto al Collegio di valutare la perenzione del giudizio in quanto nessun atto è stato compiuto e solo con istanza del 21 novembre 2009 è stata chiesta la fissazione dell’udienza;
Rilevato che, con la stessa memoria difensiva, l’Avvocatura Generale dello Stato – premesso che il trattamento economico attribuito al ricorrente in forza di atti emessi in applicazione dell’art. 4, co. 3, d.l. 681/1982 è stato comunicato alla Direzione Provinciale del tesoro di Firenze con nota dell’8 febbraio 1991, per cui, per quel che concerne l’aspetto retributivo, può ritenersi cessata la materia del contendere sin dal 1991 – ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere e, in subordine, che il ricorso sia rigettato;
Rilevato che, con successiva memoria, l’avv. D.P. ha dato atto che, dalla nota dell’8 febbraio 1991, risulta che l’Avvocatura Generale dello Stato ha provveduto alla ricostruzione della carriera, mentre nessun cenno risulta sulla corresponsione degli arretrati spettanti ex lege a partire dal 1° luglio 1983 né risulta che alcuna comunicazione sia stata inoltrata all’Enpas (ora Inpdap) circa il corrispondente nuovo trattamento di buonuscita, per cui ha chiesto che, per quanto di ragione, l’Avvocatura Generale dello Stato sia condannata a corrispondere gli arretrati relativi al trattamento economico di cui è causa a partire dal 1° luglio 1983 e l’INPDAP, quale responsabile solidale, sia condannata a corrispondere il trattamento di buonuscita dovuto al 30 aprile 1986 ed aggiornato in virtù dei nuovi decreti di cui è causa;
Ritenuto che la perenzione trova la sua giustificazione nell’inerzia della parte, qualora questa abbia omesso di compiere, nel termine indicato dalla legge, un atto di impulso processuale posto a suo carico, sicché non è configurabile laddove sia stata a suo tempo prodotta, come nel caso di specie, un’istanza di fissazione di udienza cui non sia seguita la fissazione dell’udienza stessa, dovendo la perenzione circoscriversi alla differente ipotesi in cui, esauriti gli effetti della domanda di fissazione di udienza, l’onere di impulso processuale torna alle parti;
Ritenuto che, per quanto concerne il trattamento economico, deve ritenersi cessata la materia del contendere essendo stata pienamente soddisfatta nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente, tenuto anche conto che la richiesta di condanna dell’Avvocatura Generale dello Stato al pagamento degli arretrati, contenuta nella memoria conclusiva, non è contenuta nel ricorso e, quindi, esula dal thema decidendum del presente giudizio;
Ritenuto opportuno altresì, per quanto attiene alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita, la cui domanda è invece contemplata nelle conclusioni del ricorso, chiedere documentati chiarimenti in merito all’INPDAP (ex ENPAS);
Riservata al definitivo ogni ulteriore decisione in rito, in merito e sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima,
pronunciando in via interlocutoria sul ricorso in epigrafe:
dichiara cessata la materia del contendere per quanto attiene alle richieste afferenti al trattamento economico;
ordina all’INPDAP (ex ENPAS) di fornire documentati chiarimenti in ordine alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita in favore dell’avv. G.D.P. stabilendo che il deposito della relativa documentazione presso la Segreteria della Sezione dovrà avvenire entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
Fissa per il prosieguo l’udienza pubblica del 13 luglio 2011.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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