T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 04-05-2011, n. 1139 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

del giorno 20 aprile 2011, i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato:

– che il ricorso è stato depositato il 26 marzo 1997;

– che l’istanza cautelare è stata trattata alla camera di consiglio del 20 maggio 1997;

– che l’istanza di fissazione dell’udienza di discussione è stata depositata il 29 luglio 1999;

Ritenuto:

– che il ricorso è inammissibile in quanto il deposito dell’istanza di fissazione di udienza è avvenuto oltre il termine biennale previsto ex lege (da ultimo: Cons. Stato, sez. V, 29 marzo 2010, n. 1783);

– che le spese del giudizio possono, tuttavia, compensarsi;
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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