Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Palermo in composizione collegiale, con sentenza del 31.03.2009, dichiarava S.S. e B.D. colpevoli, il primo di coltivazione illegale in contrada (OMISSIS), accertata il (OMISSIS), di 1.400.000 di piante di canapa indiana, da cui era ricavabile marijuana e/o hashish; il secondo della medesima imputazione, oltre che dell’ulteriore reato di illegale coltivazione di 300 piante di canapa indiana in contrada da (OMISSIS), accertata il (OMISSIS).
Il Tribunale, quindi, esclusa in relazione ai suddetti reati, la contestata aggravante di cui all’articolo 7 1.2 03/91, e ritenuta invece quella di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2 dichiarata equivalente alle concesse ad entrambi attenuanti generiche, condannava il S. alla pena di anni otto di reclusione ed Euro 40.000,00 di multa, il B., unificati i reati ascrittigli sotto il vincolo della continuazione, alla pena di anni nove di reclusione ed Euro 60.000,00 di multa. I suddetti venivano inoltre condannati in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento di quelle relative al proprio mantenimento in carcere durante la custodia cautelare, con l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Avverso la sopra indicata sentenza proponevano appello gli imputati.
La Corte di appello di Palermo, con sentenza datata 22.06.2 010, oggetto del presente ricorso, confermava la sentenza emessa nel giudizio di primo grado e condannava gli imputati al pagamento delle ulteriori spese processuali.
Avverso tale sentenza proponevano distinti ricorsi per cassazione gli imputati, a mezzo dei loro difensori, e concludevano chiedendone l’annullamento.
Motivi della decisione
B.D. ha censurato la sentenza impugnata per il seguente motivo:
violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione agli art. 546 c.p.p., comma 1), lett. e) e art. 192 c.p.p., comma 2.
Osservava il predetto ricorrente che, sebbene ci fossero conclusioni contrastanti di ben due periti del Tribunale,la Corte di appello aveva ingiustamente rigettato la richiesta di perizia collegiale in relazione alle trascrizioni delle telefonate del (OMISSIS), telefonate che erano state considerate decisive del Tribunale ai fini del giudizio di colpevolezza emesso a suo carico.
Sosteneva sul punto la difesa del B. che erroneamente la Corte di appello aveva affermato che, comunque, anche senza prendere in considerazione le telefonate di cui sopra, emergeva la sua responsabilità in ordine ai reati ascrittigli. Secondo la difesa, infatti, le piante in sequestro, al momento del sopralluogo, avevano un’età stimabile di circa un mese e ciò si poteva desumere dalle affermazioni del consulente del P.M. dott. D. che aveva dichiarato che, in mancanza di idonea irrigazione, come nella fattispecie che ci occupa, il ciclo produttivo si accorcia. Pertanto lo stesso, non potendo essere superiore a 45 giorni, non poteva essere dilatato a partire dalla fine di maggio.
La semina quindi non sarebbe avvenuta prima della fine di giugno 2007 e quindi del tutto irrilevanti sarebbero le telefonate del 24.05.2007 del 21.06.2007 (in quest’ultima si parlerebbe addirittura di raccolta) perchè avvenute in un momento in cui ancora la piantagione non esisteva, non essendo stata effettuata neppure la semina.
Sosteneva poi il B. che il riferimento alla sua persona avveniva sempre in conversazioni telefoniche tra terzi e che la macchina di sua moglie era stata vista dagli agenti operanti nei pressi della piantagione il 28.07.2007, mentre l’ultima irrigazione sarebbe avvenuta nel periodo tra il 18 e il 23 luglio 2007. Quindi non sarebbe stata superata la prova di resistenza, come sostenuto dalla Corte territoriale, emergendo a suo carico prove insufficienti per affermare la sua responsabilità.
Anche per quanto riguarda poi il suo coinvolgimento nella coltivazione della piantagione in c.da (OMISSIS) rilevava che erroneamente i giudici di appello avevano ritenuto attendibili le dichiarazioni della teste M.S., che il Tribunale aveva invece ritenuto inattendibile, senza indicare peraltro i motivi di tale mutato orientamento.
S.S. ha censurato la sentenza impugnata per il seguente motivo:
violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione agli artt. 125 e 192 c.p.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.
Anche la difesa del S. riteneva che, per i motivi sopra indicati a proposito del ricorso del B., essendo la semina nella piantagione in c.da (OMISSIS) avvenuta solo alla fine di giugno 2007, irrilevanti sarebbero le conversazioni telefoniche avvenute in precedenza, in particolare l’intercettazione telefonica del 24 aprile 2007 e quelle ambientali del 24 maggio e del 21 giugno 2007, in quanto si faceva riferimento alla intenzione del ricorrente, soprannominato "(OMISSIS)" di voler estirpare qualcosa, allorquando la piantagione ancora non esisteva. Anche il fatto che il S. avesse la titolarità del fondo sito in contrada (OMISSIS) non avrebbe il rilievo determinante che gli attribuisce la Corte territoriale, atteso che egli non ne aveva più formalmente il possesso per effetto dello spoglio giudiziario avvenuto nell’ottobre del 2006. Nè poteva sostenersi, come ritengono i giudici della Corte di appello, che nonostante l’esistenza di un custode che doveva far visionare il fondo ai possibili acquirenti, la coltivazione di una piantagione di ben 1.400.000 piante di marijuana fosse possibile al S. e ai suoi complici in considerazione del fatto che i possibili accessi erano saltuari, programmati e, comunque, effettuati con preavviso da parte del custode.
Da ultimo rilevava la difesa del ricorrente che nell’intercettazione ambientale del 13 agosto 2007 i fratelli V.D. e V.G.B. avevano affermato che il S. non aveva più la disponibilità del fondo in questione,ma i giudici di merito avevano a torto ritenuto che essi, pensando di essere intercettati, avessero cercato di favorirlo nella gestione della sua posizione processuale, e ciò nonostante che, all’epoca di quel colloquio, i rapporti tra il S. e la famiglia V. fossero entrati in crisi a causa di contrasti dovuti a vicende familiari.
I proposti ricorsi sono palesemente infondati in quanto propongono una ricostruzione dei fatti diversa da quella effettuata dai giudici di merito, la cui valutazione è preclusa al giudice di legittimità.
Tanto premesso si osserva che i ricorsi proposti per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione selezionano un percorso che si esonera dalla individuazione dei capi o dei punti della decisione cui si riferisce l’impugnazione ed egualmente si esonera dalla indicazione specifica degli elementi di diritto che sorreggono ogni richiesta. Le censure che investano la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione impongono una analisi del testo censurato al fine di evidenziare la presenza dei vizi denunziati. Viceversa la censura che denunzia la mancanza di motivazione deve far emergere ciò che manca e che esclude il raggiungimento della funzione giustificativa della decisione adottata. Una censura che denunzia mancanza di motivazione deve cioè fornire specifica indicazione delle questioni precedentemente poste, specifica comparazione tra questioni proposte e risposte date, approfondita e specifica misurazione della motivazione impugnata per evidenziare come, nonostante l’apparente esistenza di un compiuto argomentare, si sia viceversa venuta a determinare la totale mancanza di un discorso giustificativo della decisione e deve fornire attenta individuazione dei vuoti specifici che hanno determinato quella mancanza complessiva.
Tutto ciò non è rintracciabile nel ricorsi di B.D. e di S.S. poichè mancano di qualsiasi considerazione per la motivazione criticata, e lungi dall’individuare specifici vuoti o difetti di risposta che costituirebbero la complessiva mancanza di motivazione, si dolgono del risultato attinto dalla sentenza impugnata e accumulano circostanze che intenderebbero ridisegnare il fatto loro ascritto in chiave per loro favorevole, al fine di ottenere in tal modo una decisione solamente sostitutiva di quella assunta dal giudice di merito.
Nella sentenza oggetto di ricorso è infatti chiaro il percorso motivazionale che ha indotto quei Giudici a confermare la sentenza di primo grado.
La Corte di Appello di Palermo infatti valuta attentamente le emergenze istruttorie e analizza dettagliatamente la relazione del consulente tecnico del Pubblico Ministero dott. D. e gli esiti delle intercettazioni telefoniche e ambientali . Esprime quindi, con logica e congrua motivazione, un giudizio positivo sull’esistenza della piantagione in contrada (OMISSIS) fin dal maggio 2007, sulla base di quanto dichiarato dal dott. D., che aveva descritto il ciclo vitale della pianta da maggio (epoca della semina) ad agosto inoltrato (epoca della raccolta), periodo assolutamente corrispondente all’arco di tempo interessato dalle conversazioni tra i vari imputati. Il consulente tecnico ha inoltre spiegato che il ridotto sviluppo delle piante non poteva essere attribuito ad un ciclo vitale inferiore, in particolare ad una semina in un periodo successivo al maggio, ma soltanto alle non ottimali condizioni di coltura, in particolare alla scarsa irrigazione e alla eccessiva densità di semina e di sviluppo. Le conversazioni intercettate, a partire da quella del 24 maggio 2007 coprivano quindi un periodo di impianto della piantagione e descrivevano una serie di attività correlate alla stessa, quali l’irrigazione preliminare, l’aratura e la fresatura. La sentenza impugnata evidenziava il contenuto di tali telefonate, in particolare di quella risalente ad un periodo ancora anteriore, al 24.04.2007,in cui veniva commissionata al S. della nafta, necessaria per il compimento delle attività prodromiche all’avvio della piantagione e della sua necessaria irrigazione.
Veniva evidenziata poi la conversazione telefonica del 21.06.2007, in cui il S., soprannominato "(OMISSIS)" era accusato di pigrizia e in cui il B. era invitato alla cautela e ad effettuare la raccolta con tale Ba.. La Corte territoriale evidenziava poi con grande chiarezza gli elementi da cui traeva la prova della responsabilità del S. nella coltivazione della piantagione in contrada da (OMISSIS), in particolare, oltre agli esiti delle intercettazioni telefoniche, sottolineava il fatto che egli era l’effettivo titolare del terreno in cui era stata impiantata la piantagione, che egli aveva messo a disposizione dei coimputati per tale fine. Veniva poi correttamente ritenuto non condivisibile l’assunto della difesa del S. secondo cui l’imputato non avrebbe potuto mettere a disposizione dei coimputati tale fondo perchè soggetto alla procedura di pignoramento immobiliare, in quanto proprio tale circostanza, unitamente alla natura incolta dello stesso, condizioni ben note al S., rendevano l’operazione della messa a disposizione del terreno per la coltivazione illecita priva di rischi per il S., in quanto apparentemente egli ne aveva perso il possesso dopo il pignoramento, mentre invece egli continuava a mantenerlo, tanto che proprio lui aveva fornito ragguagli sullo stesso al nuovo custode.
La sentenza impugnata evidenziava poi con grande chiarezza le motivazioni che avevano portato all’affermazione della responsabilità di B.D. anche in relazione alla coltivazione della piantagione in contrada (OMISSIS), la cui conduzione risultava del tutto analoga per modalità e soggetti interessati a quella della piantagione in contrada da (OMISSIS).
In particolare veniva evidenziata la conversazione del 6.08.2007, avvenuta in carcere, tra M.S. e il padre M.G., arrestato in seguito alla scoperta e al sequestro di tale coltivazione, in cui il B. veniva indicato quale unico responsabile della individuazione della piantagione ad opera della P.G. per avere colà portato inaffidabili soggetti di (OMISSIS).
Venivano poi evidenziati i frequenti contatti telefonici intervenuti nel periodo tra settembre 2006 e giugno 2007 tra V. S., ucciso nel giugno 2007 e coinvolto nella coltivazione della piantagione in contrada da (OMISSIS), e B.D., nonchè tra quest’ultimo e M.G. e i frequenti incontri degli stessi in c.da (OMISSIS), come era risultato dalle numerose soste dell’autovettura del B., riscontrate grazie alle rilevazioni con il sistema satellitare. A tal proposito i giudici di appello correttamente rilevavano, indicandone i motivi, le ragioni per cui appariva infondata la tesi sostenuta dalla difesa del B. secondo cui i contatti telefonici di quest’ultimo con M.G. erano soltanto finalizzati ad accertarsi che lo stesso non fosse presente sul fondo, dal momento che egli doveva colà incontrarsi con M.S., figlia di M.G., con la quale intratteneva una relazione extraconiugale.
Tanto premesso, in merito alla ritenuta violazione di legge con riferimento al rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale proposta dalla difesa di B. D. avente ad oggetto una perizia collegiale relativa al riascolto e ad una nuova trascrizione di alcune parti delle conversazioni intercettate in data 2.07.2007 e 23.07.2007,correttamente i giudici della Corte territoriale hanno rilevato la solidità dell’impianto accusatorio nei confronti del B. e hanno ritenuto che, comunque, l’esito di una prova di resistenza che postulasse l’ablazione dei brani di conversazione oggetto di controversa trascrizione, condurrebbe comunque ad un compendio probatorio saldo e coerente e alla consequenziale affermazione della responsabilità dell’imputato in ordine ai due reati ascrittigli.
In conclusione nè rispetto ai capi nè rispetto ai punti della sentenza impugnata , nè rispetto all’intera tessitura motivazionale che nella sua sintesi è coerente e completa, è stata in alcun modo configurata la protestata assenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
I ricorsi proposti non vanno in conclusione oltre la mera enunciazione del vizio denunciato e dunque essi sono inammissibili con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
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