Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. La Questura di Milano ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente perché questi è stato condannato in data 03.09.2008 per favoreggiamento della prostituzione.
Contro il suddetto atto il ricorrente solleva i seguenti motivi di ricorso: mancata valutazione in concreto della pericolosità del ricorrente; impossibilità di ricondurre la condanna del ricorrente nell’alveo dell’art. 4 c. 3 del T.U. Immigrazione in quanto si tratterebbe di una condanna per favoreggiamento e non per sfruttamento della prostituzione. Mancata valutazione del fatto che il ricorrente svolge regolare attività lavorativa.
La difesa erariale ha chiesto la reiezione del ricorso.
2. Il ricorso è infondato.
Per quanto riguarda l’automatica ostatività dei reati indicati nell’art. 4 comma 3 del T.U. Immigrazione la Corte Costituzionale, con la sentenza 16 maggio 2008 n. 148, ha stabilito che non sia manifestamente irragionevole condizionare l’ingresso e la permanenza dello straniero nel territorio nazionale alla circostanza della mancata commissione di reati di non scarso rilievo. In tale ordine di idee, la condanna per un delitto punito con la pena detentiva, la cui configurazione è diretta a tutelare beni giuridici di rilevante valore sociale – quali sono le fattispecie incriminatrici prese in considerazione dalla normativa censurata – non può, di per sé, essere considerata circostanza ininfluente ai fini di cui trattasi, al punto di far ritenere manifestamente irragionevole la disciplina legislativa che siffatta condanna assume come circostanza ostativa automatica all’accettazione dello straniero nel territorio dello Stato.
Ne consegue che la condanna per uno di questi reati esclude la necessità di una verifica in concreto della pericolosità del ricorrente.
Per quanto riguarda la sussumibilità della condanna per favoreggiamento della prostituzione nell’elenco contenuto nell’art. 4 c. 3 del T.U. Immigrazione, nessun dubbio può sussistere in quanto tra i reati richiamati vi sono anche quelli contro la libertà sessuale.
Da ultimo nessuna rilevanza esimente della condanna può desumersi dal fatto che il ricorrente svolge regolare attività lavorativa.
Infatti i requisiti essenziali per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono essenzialmente tre: a) una condotta di vita corretta, tale da far presumibilmente escludere ogni possibile pericolosità sociale; b) la disponibilità di un alloggio; c) lo svolgimento di un’attività lavorativa retribuita idonea a garantire adeguati mezzi di sostentamento.
Tali elementi debbono sussistere cumulativamente, senza che possa ritenersi la sufficienza di uno o due soltanto di tali elementi. Ne consegue che la sussistenza di un rapporto di lavoro non è sufficiente a ritenere sussistenti tutti i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno, in mancanza del requisito consistente in una condotta di vita corretta.
In definitiva il ricorso va respinto.
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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