T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 04-05-2011, n. 1156 stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Questura di Milano ha revocato il permesso di soggiorno rilasciato in data 31.03.2009 al ricorrente in quanto il rapporto di lavoro instaurato con S.F.G. sarebbe fittizio. Infatti nei confronti di quest’ultimo pende procedimento penale per aver contraffatto documentazione inerente rapporti di lavoro con cittadini stranieri.

Contro il suddetto atto il ricorrente solleva i seguenti motivi di ricorso: mancanza dell’interesse pubblico alla revoca e mancata comparazione con gli interessi del privato.

La difesa erariale ha chiesto la reiezione del ricorso.

Alla camera di consiglio del 27 aprile 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione previo avviso alle parti.

2. Il ricorso è infondato.

L’art. 5 c. 5 del D. Lgs. 286/1998 stabilisce che il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.

La revoca del permesso di soggiorno è quindi atto vincolato in mancanza dei requisiti stabiliti dalla legge per il soggiorno, salvo le eccezioni previste dalla norma.

La revoca in questione costituisce un’ipotesi di autotutela doverosa per i casi in cui vengano a mancare i requisiti previsti dalla legge per il rilascio del permesso di soggiorno e non è quindi assimilabile all’annullamento del provvedimento amministrativo illegittimo previsto dall’art. 21nonies della L. 241/90.

Nel caso in questione, inoltre, l’esercizio del potere di autotutela è doveroso anche in considerazione del fatto che il ricorrente ha dichiarato un rapporto di lavoro fittizio. Costituisce infatti orientamento consolidato nella giurisprudenza che l’annullamento di un atto fondato su una falsa rappresentazione della realtà sia atto vincolato che non richiede motivazione specifica in merito all’interesse pubblico alla sua emanazione e neppure comparazione con l’interesse del privato (Consiglio Stato, sez. IV, 24 dicembre 2008, n. 6554).

Ne consegue che in caso di revoca del permesso di soggiorno il ricorrente può soltanto dimostrare che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili (salvo il caso speciale dell’art. 22 c. 9) e, in caso di falsa rappresentazione della realtà, deve dare prova della veridicità dei fatti affermati nell’istanza.

Non avendo il ricorrente dato prova di tali elementi il ricorso va respinto.

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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