T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 04-05-2011, n. 798 stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

In data 28 dicembre 2010, il ricorrente, già titolare di un permesso di soggiorno per affidamento ai sensi del d.lgs. 286 del 1998 e da poco divenuto maggiorenne, presentava alla Questura di Lecce istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo; nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, chiedeva al Comune di Lecce, in data 3 gennaio 2011, il rilascio di un’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante (o di tipo "B").

Con provvedimento 25 febbraio 2001, prot. n. 0258/RIF, il Dirigente del Settore Attività Economiche e Produttive – Ufficio Licenze del Comune di Lecce rigettava la richiesta presentata dal ricorrente e volta ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di tipo "B", sulla base del parere negativo espresso dalla Questura di Lecce con la nota 25 gennaio 2011 prot. n. CAT A. 12/2011/Imm.e della seguente, sintetica motivazione: "in quanto la relativa richiesta di rinnovo (del permesso di soggiorno) è in fase di valutazione".

I provvedimenti meglio specificati in epigrafe erano impugnati dal ricorrente per: 1) violazione art. 2, 2° comma d.lgs. 286 del 1998, violazione dell’art. 10 della convenzione OIL n. 143 del 1975, eccesso di potere per disparità di trattamento ed irragionevolezza dell’azione amministrativa, incompetenza; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 10bis della l. 241 del 1990, in combinato disposto con l’art. 21octies, 2° comma della medesima legge, violazione del principio del giusto procedimento.

Il primo motivo di ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.

Il Ministero dell’Interno ha, infatti, emanato, in data 5 agosto 2006, una "direttiva sui diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno"; la citata direttiva ha sostanzialmente dato atto, da un lato, della sostanziale impossibilità per gli uffici preposti di concludere il procedimento di rilascio del permesso di soggiorno nel termine normativamente previsto per la conclusione del procedimento; dall’altro, ha esattamente rilevato l’impossibilità che il ritardo degli uffici nella definizione del procedimento possa andare a detrimento "della pienezza della posizione soggettiva" dello straniero, non essendo normativamente prevista alcuna limitazione nell’esercizio dei diritti, nelle more del rilascio del permesso di soggiorno e non essendo certo imputabile allo stesso il ritardo degli uffici nel rilascio del permesso di soggiorno.

Ne deriva un’impostazione complessiva che abilita lo straniero "al godimento dei diritti… connessi" (come autorizzazione di commercio; altri titoli abilitativi; ecc.) nelle more del rilascio del permesso di soggiorno richiesto, purché siano rispettate una serie di intuibili condizioni (presentazione della domanda di rinnovo; rilascio della ricevuta da parte dell’ufficio; ecc.).

Nel caso di specie, risulta documentato come il ricorrente -una volta scaduti gli effetti del precedente permesso di soggiorno per affidamento ai sensi del d.lgs. 286 del 1998, essendo divenuto maggiorenne- abbia presentato istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo, in data 28 dicembre 2010 e come tale procedimento sia ancora in fase istruttoria, per circostanze non imputabili al richiedente; in applicazione dei principi generali che hanno trovato espressione nella già citata direttiva 5 agosto 2006 del Ministero dell’Interno, al ricorrente non può pertanto essere precluso il conseguimento delle autorizzazioni commerciali che potrebbe conseguire dopo il rilascio del permesso di soggiorno, salva ed impregiudicata la necessità di procedere alla revoca dei detti benefici ove il permesso di soggiorno dovesse essere definitivamente negato dagli uffici competenti (circostanza sottolineata anche dalla direttiva sopra richiamata).

In definitiva, pertanto, il ricorso deve pertanto essere accolto e deve essere disposto l’annullamento del provvedimento 25 febbraio 2001, prot. n. 0258/RIF del Dirigente del Settore Attività Economiche e Produttive – Ufficio Licenze del Comune di Lecce, sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come da motivazione e, per l’effetto, dispone l’annullamento del provvedimento 25 febbraio 2001, prot. n. 0258/RIF del Dirigente del Settore Attività Economiche e Produttive – Ufficio Licenze del Comune di Lecce.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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