Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
OSSERVA
Sull’appello proposto da A.G. avverso l’ordinanza del Tribunale di Messina in data 11.02.2007 con la quale era stata rigettata l’istanza di revoca del sequestro preventivo dei manufatti già realizzatici quelli in corso di realizzazione e dell’annesso cantiere, adottato dal GIP del Tribunale di Messina in data 16.5.2007, il Tribunale di Messina, adito ex art. 322 bis c.p.p., rigettava l’impugnazione, con ordinanza del 31.3.08 ritenendo che, a prescindere dal parere dell’Avvocatura distrettuale dello Stato escludente l’illegittimità del procedimento amministrativo relativo al rilascio della concessione edilizia, trattandosi di mero "atto di parte", sulla sussistenza del reato di corruzione propria contestato all’appellante (tanto da ritenere quanto in sequestro il provento o profitto di detto reato) si fosse formato il giudicato cautelare, riferito alla conferma della misura da parte del Tribunale del riesame su impugnazione proposta da altri coindagati. Inoltre, con l’ordinanza de qua, il Tribunale messinese richiamava i termini decisori della sentenza di questa Corte di legittimità del 31.10.2007 che, sul ricorso proposta a altro coindagato nel contesto dei fatti relativi alla c.d. "operazione (OMISSIS)", ribadiva la sussistenza del delitto di corruzione propria e di falso (per la posizione che interessa l’A.), pur escludendo il fumus attinente il reato associativo. Di qui la conferma della correttezza della decisione del Tribunale messinese di rigetto dell’istanza di revoca della misura, stante il giudicato cautelare ormai formatosi in merito alla pertinenzialità di quanto in sequestro con il detto reato di corruzione propria ascritto all’ A..
Quest’ultimo ha proposto ricorso per cassazione avverso la cennata ordinanza, deducendo, a motivi del gravame, sostanzialmente ed in sintesi, la violazione di legge in relazione agli artt. 321 e 325 c.p.p..
In proposito il ricorrente, ripercorrendo l’iter procedimentale attinente il rilascio della concessione incriminata, sottolineava la trascurata valutazione, da parte del tribunale decidente, della determinante portata del richiamato parere dell’Avvocatura dello Stato, non ancora intervenuta al momento della prima decisione del Tribunale del riesame adito per contrastare la misura reale applicata. Infatti detto parere, palesemente escludente ogni illegittimità ed irritualità del rifascio della concessione de qua, andava a corroborare l’istanza di revoca proposta dal ricorrente avverso detta misura, rappresentando un elemento cardine dei fatti in relazione alla ritualità e legittimità del provvedimento amministrativo che aveva portato al rilascio della concessione incriminata.
Sul punto, ad avviso del ricorrente, la risposta dell’impugnata ordinanza era irragionevolmente carente sia di verifica in punto di diritto che di motivazione esplicitante l’asserita preclusione del giudicato cautelare, giammai formatosi in proposito, proprio a seguito di detto elemento determinante, sopravvenuto alla richiesta di revoca ed alla decisione del Tribunale del riesame al riguardo.
Ripercorrendo analiticamente tutte le ragioni di diritto a dimostrazione del corretto iter seguito per il rilascio della concessione, in riferimento alla pregressa istanza di revoca della misura proposta dall’ A., questo ultimo, con il ricorso in esame ha segnalato la palese violazione di legge da parte dei giudici del decidente Tribunale messinese nell’omettere ogni corretta e motivata risposta controdeduttiva a tali argomentate ragioni dedotte dalla difesa, "rifugiandosi" apoditticamente nell’asserito "giudicato cautelare", con un richiamo "peraltro, improprio alla, sentenza della Corte di legittimità innanzi cennata e peraltro, emessa nei confronti di altro coindagato (tal F.G. n.d.r.).
Infatti, oggetto della cennata decisione del giudice di legittimità non investiva anche tutte le controdeduzioni proposte dalla difesa del ricorrente in sede di istanza di revoca della misura reale in atto nei confronti del predetto" di guisa che la richiamata decisione della "sentenza F." non poteva ovviamente investire le questioni dedotte dalla difesa del ricorrente nell’istanza di revoca della misura reale questioni giammai prese in considerazione dai giudici territoriali, trinceratisi dietro il laconico, quanto infondato ^’giudicato cautelare".
A fronte di un significativo parere dell’Avvocatura dello Stato sulla legittimità del rilascio della concessione incriminata, giudici del Tribunale messinese avevano l’obbligo, ad avviso del ricorrente, di esaminare e precisare le ragioni di diritto che erano state analiticamente dedotte dalla difesa a conforto di tale legittimità della concessione e non supinamente trincerarsi dietro l’asserito (ed insussistente per il caso de quo giudicato cautelare.
Il ricorso è fondato e va accolto, con il conseguente annullamento della ordinanza impugnata e rinvio per nuovo esame al Tribunale di Messina.
Premesso che, pur nei limiti di ricorribilità per cassazione tracciati dall’art. 325, comma 1, u.p., al vizio di violazione di legge, tale deve intendersi l’omesso esame di proposizioni fattuali e documentali difensive che valgano, come nella specie, a consentire una necessaria ed imprescindibile verifica della ragionevole sussistenza dei presupposti e condizioni legittimanti, nella specie, la misura cautelare reale di cui all’art. 321 c.p.p., ritiene questa Corte che l’impugnata ordinanza abbia improntato la sua portata decisoria ad una palese violazione di legge, intesa nei termini innanzi cennati e convolgente, intuibilmente, anche il conseguente (e come tale derivato) vizio di motivazione.
Occorre precisare che, se pur il parere favorevole dell’Avvocatura distrettuale dello Stato non poteva definirsi determinante e risolutiva per il caso de quoterà tuttavia da considerare quale univoco ed inequivoco indice di assoluta necessità di verifica delle controdeduzioni difensive già dedotte con l’istanza di revoca della misura, rigettata dal tribunale messinese con la decisione oggetto di appello di cui si è occupato il provvedimento impugnato.
In sostanza, all’esame del Tribunale di Messina si è presentato un quadro di verifica di indagine attinente non solo il fumus commissi delicti la pertinenzialità ad esso delle cose in sequestro ed il periculum in mora ma anche la necessaria verifica della confiscabilità delle cose quale profitto o provento di reato ex art. 240 c.p.p., comma 2, in combinato disposto con l’art. 321 c.p.p., comma 2.
A fronte di tale quadro di indagine peraltro analiticamente sollecitata da molteplici controdeduzioni difensive, anche documentalmente richiamate, il Tribunale messinese, bypassando, con estrema sommarietà, tale pur necessaria verifica, si è "trincerato in un non meglio definito e definibile giudicato cautelare, tanto più che questo non riguarda la posizione del ricorrente ma di coindagato ( F.) e non prende in esame gli elementi dedotti dalla difesa dell’ A., proprio perchè diverso è il ricorrente e non valuta la sopravvenuta e significativa portata del parere dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di guisa che si risolve in buona sostanza in un "giudicato cautelare" del tutto monco e, come tale non opponibile al ricorrente in termini di assoluta pregiudizialità alla pur invocata e rinnovata richiesta di verifica dell’assunto difensivo, articolatamente proposto con la richiesta di revoca della misura reale in atto.
Se tanto va affermato in questa sede, il principio di diritto che ne consegue è che il giudicato cautelare, per essere utilmente opponibile alla parte, deve "coprire" il dedotto ed il deducibile di una quaestio iuris e facti, cosa che nella specie, va esclusa per le ragioni anzicennate.
Alla stregua di tali considerazioni s’impone, dunque una necessaria e motivata verifica tanto del fumus commissi delicti, quanto del periculum in mora in rapporto alla pertinenzialità delle cose oggetto di sequestro e della loro eventuale confiscabilità avuto riguardo ai termini del tracciato controdeduttivo della difesa nell’istanza di revoca della misura letto anche alla significativa luce del cennato parere dell’Avvocatura distrettuale dello Stato in merito alla legittimità della concessione de qua.
L’omissione di tale necessario ed imprescindibile adempimento si risolve nel denunciato vizio di violazione di legge.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di Messina.
Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.