Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Benevento, con sentenza in data 30.4.2008, assolveva N.C. dai reati di rapina in danno di V. G. e C.A., detenzione e porto di una pistola e di ingiustificato possesso di cacciaviti e di un martello perchè il fatto non sussiste. La soluzione era giustificata a seguito delle incertezze nell’individuazione del rapinatore ad opera delle parti offese, in quanto indossava una calzamaglia che gli copriva il volto e a seguito dell’alibi fornitogli da P.E. che aveva dichiarato che quando era stata perpetrata la rapina l’imputato si trovava in sua compagnia nel corso di un festeggiamento avvenuto presso il campo nomadi.
La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 27/5/2009, in riforma della sentenza, appellata dal Procuratore Generale, dichiarava l’imputato colpevole di tutti reati ascrittigli, ad eccezione del reato di cui sub b), e, con la continuazione, operata la riduzione del rito, lo condannava alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione e Euro 800 di multa, oltre alle pene accessorie di legge.
Proponeva ricorso per cassazione l’imputato deducendo, con un unico motivo, violazione di legge, difetto di motivazione con riferimento all’affermazione di responsabilità, non avendo tenuto conto la Corte di merito della mancata individuazione fotografica del prevenuto, nonchè dell’alibi desumibile dalle dichiarazioni della P..
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile perchè propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata.
Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabiiità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 4 sent. n. 47891 del 28.09.2004 dep. 10.12.2004 rv 230568; Cass. Sez. 5 sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745; Cass., Sez. 2 sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955).
La Corte di Appello di Napoli, invero, con motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria, evidenzia che il rapinatore indossava una calza da donna chiara e sottile che lasciava intravedere i caratteri del volto e la parte offesa V., sia nella immediatezza del fatto che in sede di ricognizione di persona riconosceva, senza incertezze, l’imputato quale uno dei rapinatori.
Anche C.A., in sede di ricognizione di persona, riconosceva nel prevenuto uno dei rapinatori.
Con riferimento al presunto alibi la Corte territoriale, con motivazione coerente e logica, non censurabile in sede di legittimità, ha ritenuto non corrispondenti a verità le dichiarazioni della P., evidenziando come l’imputato, in sede di interrogatorio di convalida, non ne avesse fatto alcun cenno.
Gli argomenti proposti dal ricorrente costituiscono, in realtà, solo un diverso modo di valutazione dei fatti, ma il controllo demandato alla Corte di cassazione, è solo di legittimità e non può certo estendersi ad una valutazione di merito.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
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