Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 23-08-2011, n. 17549 Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

M.M.C. esponeva al giudice del lavoro di aver lavorato per il Ministero del lavoro ex L. n. 285 del 1977 dal 1979 al 1985, data in cui era divenuta di ruolo e di essere passata presso l’ASST, quindi presso l’Amministrazione di P.T. e quindi dal 1.1.1994 presso il Ministero delle Comunicazioni. Esponeva che il Ministero convenuto (Ministero delle Comunicazioni) non aveva utilmente considerato il periodo di lavoro fuori ruolo ai fini del riconoscimento della retribuzione individuale di anzianità (RIA). Chiedeva pertanto il riconoscimento della Ria dal 1.1.1994 con la condanna al pagamento delle somme dovute.

Il Tribunale di Bologna accoglieva la domanda dal 1.7.1998, ritenendo la giurisdizione per il periodo precedente il giudice amministrativo.

Si osservava che il D.P.R. n. 44 del 1990, art. 9 riconosce la RIA in virtù dell’esperienza professionale acquisita con effettivo servizio senza distinguere tra servizio in ruolo e fuori ruolo; il rapporto era continuato nel passaggio tra varie amministrazioni appartenenti a comparti diversi.

Sull’appello del Ministero delle Comunicazioni la Corte di appello di Bologna con sentenza del 1.7.2008 rigettava l’appello richiamando quanto sostenuto nella sentenza di prime cure e cioè che la RIA, regolata dal D.P.R. n. 44 del 1990, prevedeva come unico criterio di attribuzione della maggiorazione l’esperienza professionale e quindi non distingueva tra servizio in ruolo e fuori ruolo.

Ricorre il Ministero con un unico motivo, resiste la M. con controricorso. Il Ministero ha prodotto memoria difensiva.
Motivi della decisione

Con l’unico, complesso motivo, si allega la violazione del D.P.R. n. 44 del 1990, art. 9, comma 4: si doveva tenere conto solo del lavoro nella stessa qualifica, non di quello addirittura svolto con contratto di formazione fuori ruolo in un settore diverso da quello nel quale era stato poi inserito.

Il motivo appare fondato (il quesito di diritto fotografa perfettamente la questione controversa) e pertanto va accolto alla luce dell’orientamento più recente di questa Corte che si condivide in foto secondo cui "in tema di rapporto di lavoro degli impiegati statali, la retribuzione individuale di anzianità (RIA) è istituto retribuivo commisurato all’anzianità di servizio e preordinato a premiare l’esperienza professionale nello specifico settore nel quale è effettuata la prestazione; ne consegue che la maggiorazione della RIA prevista dal D.P.R. 12 gennaio 1990, n. 44, art. 9, comma 5 in favore del personale statale che abbia maturato dieci o venti anni di servizio, spetta solo a coloro che possono vantare detta anzianità nello specifico settore nel quale vige la maggiorazione stessa (cass. n. 11836/2009). Nel caso in esame i passaggi tra le varie amministrazioni (in particolare dal Ministero del lavoro, alle Poste, al Ministero i a delle comunicazioni) non sembrano compatibili con il presupposto di una anzianità maturata nello stesso settore; in ogni caso certamente non sussiste una progressione di anzianità tra un servizio non di ruolo reso con le particolari modalità della L. n. 285 del 1977 per il Ministero del lavoro e le esperienze successive, allorchè presso le Poste e poi presso il Ministero ricorrente il rapporto è divenuto di ruolo. Peraltro sul punto nulla osserva la sentenza impugnata limitandosi ad affermare che ciò che conta è la mera anzianità, il che va invece escluso alla luce di quanto detto supra.

La Corte pertanto accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta la domanda. Stante la non univocità della giurisprudenza, soprattutto di merito, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese delle fasi di merito e condanna la M. alla rifusione in favore del Ministero delle Comunicazioni delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 15,00, per esborsi ed in Euro 2.000,00 per onorari, oltre ad accessori di legge.
P.Q.M.

La Corte pertanto accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa tra le parti le spese delle fasi di merito e condanna la M. alla rifusione in favore del Ministero delle Comunicazioni delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 15,00 per esborsi ed in Euro 2.000,00 per onorari, oltre ad accessori di legge.

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