DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 2013, n. 41 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, concernente la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati…

..e paste alimentari.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare
l’articolo 50, il quale prevede che, con la procedura di cui
all’articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86, possono
essere emanate norme regolamentari per rivedere la produzione e la
commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, anche
se disciplinati con legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 febbraio
2001, n. 187;
Vista la legge 4 luglio 1967, n. 580;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della sanita’ 27 febbraio 1996, n.
209;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l’articolo
48, il quale stabilisce, tra l’altro, che le disposizioni concernenti
la produzione e la commercializzazione degli sfarinati e delle paste
alimentari di cui alla legge n. 580 del 1967 non si applicano ai
prodotti legalmente fabbricati e commercializzati negli altri Stati
membri dell’Unione europea o negli altri Paesi contraenti l’Accordo
sullo spazio economico europeo, introdotti e posti in vendita nel
territorio nazionale;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l’articolo
20-bis, il quale stabilisce, tra l’altro, che i regolamenti di
delegificazione possono disciplinare anche i procedimenti
amministrativi che prevedono obblighi la cui violazione costituisce
illecito amministrativo e possono, in tale caso, se riproducono i
predetti obblighi, contenere apposite disposizioni di rinvio per
applicare le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative
alle violazioni delle corrispondenti norme delegificate;
Visto il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari;
Visto il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi
a verificare la conformita’ alla normativa in materia di mangimi e di
alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali,
nonche’ considerate le disposizioni di cui alla direttiva 2009/39/CE,
al Regolamento (CE) n. 41/2009 ed al Regolamento (CE) n. 1925/2006;
Vista la notifica alla Commissione europea effettuata ai sensi
dell’articolo 8 della direttiva n. 98/34/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 22 giugno 1998;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 luglio 2012;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
nella seduta del 26 settembre 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 25 ottobre 2012;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 gennaio 2013;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro della salute;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica
9 febbraio 2001, n. 187, in materia di pasta.
1. Il comma 4 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, e’ sostituito dal seguente:
«4. Fatte salve le paste destinate alla commercializzazione verso
altri Paesi dell’Unione europea o verso gli altri Paesi contraenti
l’accordo sullo spazio economico europeo, nonche’ destinate
all’esportazione, di cui dall’articolo 12, comma 1, per la
fabbricazione della pasta secca e’ vietato l’utilizzo di sfarinati di
grano tenero.».
2. Il comma 6 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, e’ sostituito dal seguente:
«6. Nella produzione delle paste, delle paste speciali e della
pasta all’uovo e’ ammesso il reimpiego, nell’ambito dello stesso
stabilimento di produzione, di prodotto o parti di esso provenienti
dal processo produttivo o di confezionamento. Con decreto del
Ministro della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico e delle politiche agricole alimentari e forestali, possono
essere fissate particolari modalita’ di applicazione.».

Art. 2

Sostituzione dell’articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, in materia di paste speciali.
1. L’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9
febbraio 2001, n. 187, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Paste speciali). – 1. E’ consentita la produzione di paste
speciali. Per paste speciali si intendono le paste di cui
all’articolo 6 contenenti ingredienti alimentari, diversi dagli
sfarinati di grano tenero, rispondenti alle norme igienico-sanitarie.
2. Le paste speciali devono essere poste in vendita con la
denominazione pasta di semola di grano duro o pasta di semolato di
grano duro o pasta di semola integrale di grano duro, completata
dalla menzione dell’ingrediente utilizzato e, nel caso di piu’
ingredienti, di quello o di quelli caratterizzanti.
3. Qualora nella preparazione dell’impasto siano utilizzate uova,
la pasta speciale deve rispondere ai requisiti previsti dall’articolo
8.
4. E’ altresi’ consentita la produzione di paste speciali mediante
miscelazione di semola di grano duro e/o semolato di grano duro e/o
semola integrale di grano duro nel rispetto delle denominazioni di
vendita previste dall’articolo 6, comma 3, e dal comma 2 del presente
articolo.
5. Nelle paste speciali secche, fresche o stabilizzate, i parametri
analitici previsti all’articolo 6, comma 3, sono applicati
esclusivamente alla materia prima di base impiegata; nella
valutazione di tali parametri si deve tener conto sia del contributo
apportato dalla materia prima impiegata, sia dell’effetto esercitato
sul parametro analitico finale dall’ingrediente aggiunto, ovvero
dagli ingredienti aggiunti; a tal fine, in fase di accertamento
analitico, occorrera’ verificare la ricetta all’origine, che dovra’
essere resa disponibile dall’operatore alimentare su richiesta
dell’organo di controllo.».

Art. 3

Modifiche all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
9 febbraio 2001, n. 187, in materia di pasta all’uovo.
1. Il comma 3 dell’articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, e’ sostituito dal seguente:
«3. Per l’accertamento del requisito di cui al comma 1, l’estratto
etereo ed il contenuto degli steroli non devono risultare inferiori,
rispettivamente, a 2,50 grammi e 0,130 grammi, riferiti a cento parti
di sostanza secca.».

Art. 4

Sostituzione dell’articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, in materia di divieti.
1. L’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 9
febbraio 2001, n. 187, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Divieti). – 1. Salvo quanto previsto dall’articolo 12,
comma 1, e dall’articolo 48 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e’
vietato vendere o detenere per vendere, anche negli stabilimenti di
produzione, pasta avente caratteristiche diverse da quelle stabilite
dal presente decreto del Presidente della Repubblica.».

Art. 5

Sostituzione dell’articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, in materia di disposizioni
transitorie e finali.
1. L’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9
febbraio 2001, n. 187, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 12 (Disposizioni transitorie e finali). – 1. Nel rispetto di
quanto disciplinato dal Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e’ consentita la
produzione di sfarinati e paste alimentari aventi requisiti diversi
da quelli prescritti dai capi I e II del presente decreto, quando e’
diretta alla successiva spedizione verso altri Paesi dell’Unione
europea o verso gli altri Paesi contraenti l’accordo sullo spazio
economico europeo nonche’ destinata all’esportazione. Il produttore
ottempera agli obblighi di comunicazione verso il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali secondo le modalita’ di
trasmissione stabilite con apposito decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri
dello sviluppo economico, della salute e dell’economia e delle
finanze da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto del Presidente della Repubblica.
2. Le materie prime e le sostanze diverse da quelle impiegabili
nella produzione di sfarinati e paste alimentari destinati al consumo
nazionale che, invece, si intendono utilizzare per la fabbricazione
di sfarinati e paste alimentari di cui al comma 1 ed i prodotti
finiti aventi requisiti diversi da quelli prescritti, possono essere
detenuti negli stessi locali dove sono detenuti i prodotti finiti, le
materie prime e le sostanze utilizzabili nella produzione di
sfarinati e paste alimentari destinati al consumo nazionale a
condizione che siano identificati nei magazzini con appositi cartelli
recanti la scritta a caratteri ben visibili: "MATERIE PRIME E/O
PRODOTTI FINITI NON DESTINATI AL MERCATO NAZIONALE" o con altre
modalita’ tali da rendere sempre possibile il diretto e immediato
controllo da parte degli organi di vigilanza.
3. Le singole materie prime di base con requisiti diversi da quelli
prescritti dalle norme del presente decreto, nonche’ le sostanze
delle quali non e’ autorizzato l’impiego per la produzione degli
sfarinati e delle paste alimentari ai sensi del presente decreto,
che, invece, si intendono utilizzare per la fabbricazione degli
sfarinati e delle paste alimentari di cui al comma 1 del presente
articolo ed i prodotti finiti vanno annotati in un apposito registro
di carico e scarico le cui caratteristiche e modalita’ di tenuta sono
stabilite con il decreto ministeriale di cui al comma 1.
4. Salvo quanto previsto dall’articolo 48 della legge 24 aprile
1998, n. 128, e dall’articolo 9 del decreto Presidente della
Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, e’ vietata l’importazione di
sfarinati e paste alimentari aventi requisiti diversi da quelli
prescritti dalle norme del presente decreto e dei provvedimenti
dell’autorita’ amministrativa previsti dal presente regolamento.
5. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute
nel decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali di cui al comma 1, per quanto concerne i registri di carico
e scarico, sono applicabili le disposizioni di cui al decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali 26 aprile 2002, e
successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16
maggio 2002, n. 113, recante disposizioni applicative dell’articolo
12, commi 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9
febbraio 2001, n. 187, concernente la revisione della normativa sulla
produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari.».

Art. 6

Modifiche all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica
9 febbraio 2001, n. 187, in materia di disposizioni di rinvio.
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, le parole: «agli
articoli 4, commi 1 e 3, 11, comma 2», sono sostituite dalle
seguenti: «all’articolo 11, comma 2».
2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, le parole:
«comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi’ 5 marzo 2013

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Catania, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali

Passera, Ministro dello sviluppo
economico

Balduzzi, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti l’11 aprile 2013
Ufficio di controllo atti MISE – MIPAAF registro n. 3, foglio n. 311

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *