Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ricorso n. 3433 del 2011 la signora M. S. ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte n. 431 del 2011, con la quale è stato respinto il ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento di non ammissione alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale di Torino del 15 maggio 2011 della lista denominata "BUNGA BUNGA – PIÙ PILO PER TUTTI".
Questa Sezione, con sentenza n. 2591 del 2011, ha respinto l’appello, ritenendo, in particolare, recessivo l’argomento per cui non potrebbero addebitarsi ai privati presentatori della lista le conseguenze pregiudizievoli dei vizi formali degli atti dell’Ambasciata di Bogotà e che sussistevano elementi di possibile rilevanza penale da portare all’attenzione della Procura della Repubblica di Torino. Nessuna statuizione è stata assunta in ordine alle spese del giudizio per non essersi costituite in giudizio le parti appellate.
Con ricorso notificato il 3.5.2011 e depositato il 4.5.2011, che ha assunto in n. 3592 del 2011, la signora M. S. ha chiesto la revocazione di detta sentenza n. 2591 del 2011, deducendo che dalla lettura della stessa non risulta essere stato tenuto conto del documento prodotto in copia, sub 2), presso il T.A.R. Piemonte, riprodotto in appello (consistente nel "Verbale di adesione alla dichiarazione di presentazione di una candidatura alla carica di Sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale per l’elettore che non sappia o che non possa sottoscrivere"), in cui risultano indicati i nomi e le generalità dei candidati presentati dalla lista di cui la ricorrente era delegata. Ha altresì evidenziato che esso documento, recante la stessa data dell’autenticazione esaminata dal Collegio ed effettuata dal funzionario dell’Ambasciata Italiana di Bogotà, risulta redatto dallo stesso, fa riferimento al numero di repertorio di registro dell’Ufficio competente presso l’Ambasciata, indica il numero dei sottoscrittori, il candidato alla carica di Sindaco, nonché la dichiarazione che i sottoscrittori presentano 32 candidati alla carica di consigliere comunale. Il documento suddetto sarebbe stato inoltre incontestatamente presentato alla competente Commissione circondariale e sarebbe stato collegato alle firme, come dimostrato dalla identicità del numero di repertorio.
La parte suddetta, dedotto altresì che la revocando sentenza non ha affrontato il motivo di appello relativo all’addebito delle spese, ha quindi concluso per l’accoglimento del ricorso per revocazione, per l’annullamento della sentenza di appello n. 2591 del 2011 e di quella di primo grado, nonché per l’accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio innanzi al T.A.R., con ogni conseguente pronuncia ai sensi di legge.
Le parti intimate non si sono costituite in giudizio.
Alla pubblica udienza del 5.5.2011 l’avvocato della parte ricorrente per revocazione ha ulteriormente ribadito le proprie argomentazioni difensive e la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso per revocazione deve ritenersi inammissibile.
Come emerge dalla lettura della revocanda sentenza i Giudici di appello hanno ritenuto legittimo il provvedimento di ricusazione della lista di cui si tratta (verbale n. 22 del 16.4.2011 della Commissione Elettorale Circondariale di Torino) riscontrando l’effettiva sussistenza delle carenze rilevate dalla predetta Commissione (con particolare riferimento alla circostanza che l’atto di sottoscrizione non era allegato alla lista dei candidati, che risulta firmata ed autenticata in data successiva, e che il modulo della dichiarazione resa verbalmente non riportava neppure la riproduzione del contrassegno), carenze "…pienamente confermate allo stato degli atti depositati…".
Non è dato riscontrare pertanto la asserita omessa considerazione del documento cui si riferisce la ricorrente, discendendo invece la sentenza revocanda dall’apprezzamento di tutta la produzione versata in atti, cosicché, a tutto concedere, il vizio che asseritamente inficerebbe la sentenza stessa potrebbe integrare solo gli estremi dell’errore di diritto e non di fatto.
Non sussiste neppure l’errore di fatto per asserita omessa pronuncia sul motivo di appello concernente l’addebito delle spese operato dalla sentenza di primo grado, stante la conferma integrale della sentenza stessa.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese della presente fase di giudizio, nessuna controparte essendosi costituita.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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