Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
cato nel verbale;
Svolgimento del processo
Il ricorrente, cittadino marocchino, impugnava il provvedimento indicato in epigrafe, assumendo un difetto d’istruttoria da parte della Prefettura di Salerno, che non avrebbe valutato – in presenza della condanna sopra specificata – la complessiva situazione del medesimo, e tanto in considerazione della sua intenzione di richiedere, per tale condanna, la riabilitazione.
La Sezione respingeva la domanda cautelare, proposta nell’interesse dello stesso ricorrente.
Seguiva il deposito di memoria difensiva per le Amministrazioni Statali intimate, ove l’Avvocatura Erariale poneva in evidenza che il ricorrente era stato espulso dal territorio nazionale ed accompagnato in data 6.10.2009 alla frontiera; e chiedeva dichiararsi, per tale ragione, il ricorso improcedibile.
All’udienza pubblica del 14.04.2011 il ricorso era trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso è improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse.
Il ricorrente è stato infatti espulso, dopo la proposizione del presente ricorso, dal territorio nazionale: ne consegue, non risultando tra l’altro alcuna deduzione in senso contrario, che lo stesso non può più ritenersi interessato alla decisione dell’impugnativa, precedentemente proposta, del rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare, presentata nel suo interesse: ciò, in quanto lo stesso non potrebbe più, in ogni caso, avvalersi dei benefici derivanti dall’istituto, disciplinato dall’art. 33 della l. 189/2002.
Oltre tutto l’unico motivo di ricorso era fondato sull’intenzione del ricorrente di chiedere, per la condanna reputata ostativa all’accoglimento dell’istanza "de qua", la riabilitazione; ma nulla è stato più dedotto, al riguardo, da parte della sua difesa.
Si tenga, per di più, presente che: "Le norme in materia di emersione del lavoro sommerso escludono la c.d. legalizzazione di lavoro irregolare quando il lavoratore straniero sia destinatario di un provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica. In tal caso la p. a. non è ulteriormente tenuta ad accertare l’eventuale presenza di una minaccia dell’ordine e della sicurezza pubblica per la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato, ma deve rigettare l’istanza di regolarizzazione dell’interessato" (Consiglio Stato, sez. VI, 19 giugno 2009, n. 4098).
Anche sotto tali profili, si conferma la conclusione, sopra raggiunta, circa la carenza sopravvenuta d’interesse alla decisione, da parte del ricorrente.
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione integrale, tra le parti, delle spese, delle competenze e degli onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
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