Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con la sentenza impugnata M.G. e S.S. venivano condannati alla pena di Euro 516 di multa ciascuno per i reati di lesioni commessi il (OMISSIS) con reciproche percosse a seguito di una lite verificatasi in una farmacia di (OMISSIS).
Avendo entrambi gli imputati presentato appello avverso la sentenza di cui sopra, con ordinanza in data 17.12.2010 il Tribunale di Palermo, Sezione distaccata di Carini, rilevata l’inappellabilità della sentenza in quanto riportante condanna a pena pecuniaria e non contenente disposizioni civili, disponeva trasmettersi gli atti a questa Corte.
Con le impugnazioni proposte si chiede l’assoluzione degli imputati per mancanza o insufficienza della prova a carico, aggiungendosi nel gravame per il S. la richiesta di riduzione della pena al minimo edittale e di concessione dei benefici di legge.
Motivi della decisione
I ricorsi sono inammissibili.
Con il gravame presentato nell’interesse del M. si sostiene che alla luce delle dichiarazioni del teste F., in base alle quali era stata ritenuta la responsabilità degli imputati in primo grado, la lite si verificava allorchè il S. pretendeva di passare avanti ad altri clienti della farmacia senza rispettare il proprio turno suscitando le rimostranze del M., il quale si opponeva ad una reazione violenta del S. alle sue proteste, risultandone provata o comunque non esclusa la scriminante della legittima difesa.
Con il gravame presentato nell’interesse del S. si lamenta l’insufficienza della prova a carico dell’imputato, emergente dalle sole dichiarazioni del coimputato, in subordine osservandosi che la scarsa entità del fatto giustifica il contenimento nel minimo della pena e la concessione dei benefici.
E’ evidente da quanto sopra come entrambi i gravami propongano questioni di merito, relative alla ricostruzione dei fatti e non rappresentative di vizi censurabili in questa sede.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
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