Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24-03-2011) 05-05-2011, n. 17488 Impugnazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza, della Corte di Appello di Campobasso, in data 3.06.2010 che aveva rigettato la sua domanda di riparazione pecuniaria per ingiusta carcerazione sofferta. Con atto scritto il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Il ricorso risulta sottoscritto personalmente dal P..

Per il disposto di cui agli artt. 571 e 613 c.p.p. soltanto all’imputato è data facoltà di proporre personalmente il ricorso per cassazione. Il soggetto richiedente la riparazione pecuniaria per ingiusta detenzione da, lui sofferta non è assimilabile alla figura dell’imputato.

Quest’ultimo, invero, subisce l’azione penale; l’altro instaura una procedura per ottenere un ristoro economico e si pone sulla stessa linea di un attore in sede di giudizio civilistico (V. fra le tante Sez. 4, Sentenza n. 2772 del 09/05/2000 Cc. Rv. 216231).

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma – che, nella specie, stima, si equo fissare in Euro 300,00 – in favore della cassa delle ammende. Si ritiene equo compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00 in favore della cassa delle ammende.

Compensa le spese tra le parti del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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