Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
I.D.R. ricorre in cassazione avverso la sentenza, in data 16.04.2010, del Tribunale di Avellino di condanna alla pena di Euro 1000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a).
Si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per non aver tenuto conto il giudice di primo grado che l’imputato versava in stato di necessità.
Si denuncia vizio di motivazione in ordine alla misura della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. invero, all’esito dell’entrata in vigore della L. 20 luglio 2010, n. 20 (successiva alla proposizione del ricorso) il fatto contestato all’imputato previsto e punito originariamente dall’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a) è stato depenalizzato, d conseguenza va applicata la disposizione di cui all’art. 2 c.p., comma 2.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato ascritto all’imputato non più previsto dalla legge come reato.
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