Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-03-2011) 05-05-2011, n. 17691

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

M.A. ricorre, tramite il difensore, avverso il provvedimento di cui in rubrica con il quale il TdR di Ancona ha rigettato l’appello da lui interposto contro il provvedimento della CdA di quella città 7.12.2010, con il quale fu rigettata l’istanza di revoca o sostituzione della misura degli AA.DD..

Deduce violazione di legge e mancanza o vizio di motivazione, atteso che la motivazione sulla permanenza di esigenze cautelari deve essere fondata su elementi specifici, indicativi dell’inclinazione del soggetto a commettere reati della stessa specie; si deve poi fare riferimento alla personalità, da valutare alla stregua dei suoi precedenti penali e giudiziari, all’ambiente in cui il fatto è maturato, al comportamento precedente e successivo.

Il TdR, viceversa, fa riferimento alla mancanza di qualsiasi manifestazione atta a dar prova di un maturato atteggiamento di accettazione delle esigenze di autonomia della figlia.

Così ragionando, il Collegio cautelare non tiene in alcun conto il fatto che il ricorrente è rimasto per mesi agli AA.DD. senza mai trasgredire la misura, senza mai molestare la figlia e tenendo, in sintesi, un comportamento del tutto rispettoso delle prescrizioni a lui imposte.

Inoltre, benchè il decorso del tempo non sia circostanza in se significativa, non si può trascurare il fatto che anche la lontananza temporale dagli episodi per i quali si procede non può essere ignorata. Infine, il rientro in famiglia dei due figli minorenni, a suo tempo allontanati, è prova del fatto che il Tribunale per i minorenni ha accertato che, superato il grave episodio in cui i predetti concorsero con il genitore nel rapimento della sorella maggiore, ormai esiste un rapporto sano tra il ricorrente e la sua prole.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e merita rigetto.

Consegue condanna alle spese del grado.

Il ricorrente è imputato di sequestro di persona e lesioni aggravate in danno della figlia. Dallo stesso atto di ricorso, si apprende che è stata pronunziata in secondo grado sentenza di conferma della condanna emessa dal primo giudice.

E’ sempre il ricorso che ricorda come l’imputato fu aiutato dai due figli minorenni nel porre in essere gli atti di sopraffazione e coartazione nei confronti della figlia femmina.

E’ allora evidente che il riferimento del TdR alla mancanza di manifestazione di un mutato atteggiamento nei confronti delle legittime rivendicazioni di autonomia della ragazza, va "letto" come prognosi negativa di resipiscenza, come mancanza di sintomi evidenti di una presa di coscienza del disvalore del gesto compiuto, come carenza di garanzie circa la avvenuta rimeditazione del contesto culturale in cui la famiglia pachistana del M. si è venuta inserire.

Non illogicamente il TdR ha ritenuto che il permanere di una mentalità autoritaria, basata su di una radicata e atavica concezione di sostanziale squilibrio nel rapporto genitore-figlio, uomo-donna, non dia garanzia alcuna circa la possibilità che, in futuro;il ricorrente si astenga da condotte vessatorie nei confronti della figlia. Va disposto "l’oscuramento" dei dati della presente sentenza in quanto imposto dalla L. n. 196 del 2003 (art. 52).
P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali; dispone, in caso di diffusione del presente provvedimento, che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, in quanto imposto dalla legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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