T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 05-05-2011, n. 1194 Consigliere comunale e provinciale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso elettorale notificato in data 2 maggio 2011, contestualmente depositato, i ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe attraverso i quali la Commissione Centrale elettorale del Tribunale di Pavia ha stabilito di non ammettere, in via definitiva in data 29 aprile 2011, la candidatura del sig. N. D. alla carica di consigliere provinciale per la Provincia di Pavia.

L’esclusione è stata determinata dalla rilevata discrasia tra il nominativo contenuto nel modello di autenticazione dell’accettazione della candidatura del ricorrente N. – in cui il cognome risulta N. – e il certificato elettorale rilasciato dal Comune di Montescano (Pv), laddove il cognome risulta, correttamente, N..

Viene dedotta l’illegittimità del provvedimento definitivo di esclusione e degli atti presupposti, in quanto apparirebbe evidente l’errore materiale in cui sarebbe incorso il soggetto autenticatore, dimostrato anche dalla corretta indicazione di tutti gli altri dati anagrafici relativi al ricorrente N..

Con ordinanza n. 603/2011 sono stati ordinati incombenti istruttori a cura della Commissione Centrale elettorale del Tribunale di Pavia e fissata l’udienza di trattazione della controversia.

Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti, che hanno chiesto il rigetto del ricorso.

In data 4 maggio 2011 è stata depositata la documentazione richiesta con la predetta ordinanza istruttoria.

In data 4 maggio 2011 è stata effettuata dalla Segreteria della Sezione una comunicazione al sig. M. F., in qualità di consigliere autenticatore della sottoscrizione contestata, al fine di convocarlo all’udienza odierna.

In sede di discussione orale della controversia, in assenza della difesa erariale, la difesa dei ricorrenti ha segnalato che nel Comune di residenza del ricorrente N. non risulta esistere nessun soggetto di cognome N. (si veda il certificato rilasciato dal Comune di Montescano, prodotto in atti). Inoltre il ricorrente, anche successivamente, non avrebbe posto in essere atti incompatibili con la volontà di accettare la candidatura (querela nei confronti dei responsabili della lista, disconoscimenti di firma, ecc.).

L’audizione del ricorrente N. e del sig. F., consigliere comunale autenticatore, confermerebbe la tesi dell’errore materiale di trascrizione e della correttezza dell’autenticazione della firma del ricorrente candidato alle elezioni.

Alla chiusura della discussione, dopo la sottoscrizione del verbale di udienza da parte dei soggetti intervenuti, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. La questione da dirimere riguarda la regolarità o meno del modulo di accettazione della candidatura a consigliere provinciale del ricorrente N. D., indicato erroneamente come N. D., vista la divergenza del cognome con quanto, esattamente, riportato nell’allegato certificato di iscrizione dello stesso nelle liste elettorali del Comune di Montescano (Pv).

2.1. La Commissione Centrale elettorale del Tribunale di Pavia, sia in sede di prima valutazione della regolarità di presentazione della candidatura (22 aprile 2011) e sia in sede di riesame (29 aprile 2011) determinato dall’esposto del ricorrente N., ha rilevato la discrasia tra il cognome effettivo del ricorrente – N. – come indicato nel certificato di iscrizione nelle liste elettorali e il cognome riportato nel modulo di accettazione della candidatura (all. 5 al ricorso) che invece risulta essere N..

In sede di prima valutazione l’esclusione risulta motivata in ragione della sola discrasia del sopra indicato dato anagrafico, mentre il provvedimento di esclusione definitiva aggiunge quale ulteriore elemento a sfavore della richiesta del ricorrente la firma apposta dallo stesso che corrisponderebbe a N..

2.2. In realtà da quanto dichiarato in sede di audizione da parte del sig. F., consigliere autenticatore, i moduli sono stati compilati da soggetti terzi incaricati di indicare i dati anagrafici dei vari soggetti da candidare, mentre la sottoscrizione di autentica è stata apposta dallo stesso subito dopo che il ricorrente N. aveva apposto la sua firma al modulo di accettazione. La conoscenza personale tra i due non ha reso necessaria l’esibizione di alcun documento di identità da parte del soggetto accettante la candidatura. Lo stesso sig. N. non si è accorto, in ragione della fretta di completare gli incombenti per la presentazione della lista, che il suo cognome era indicato in maniera erronea.

2.3. Contrariamente a quanto sostenuto, senza alcun margine di incertezza, dalla Commissione Centrale elettorale del Tribunale di Pavia nel provvedimento del 29 aprile 2011, non si può affermare con evidenza che la sottoscrizione apposta sul modulo di accettazione indichi N., invece che N., sembrando invece che la stessa possa anche indicare quest’ultimo nominativo, tenuto conto anche della non totale dissomiglianza di questa con la firma in precedenza apposta dal ricorrente N. sulla sua patente di guida (all. 10 al ricorso).

Inoltre la corrispondenza di tutti gli altri dati anagrafici e l’assenza nel Comune di residenza del sig. N. di altro soggetto avente il cognome di N., pur nel perdurare di un’incertezza di fondo sull’intera vicenda, fa propendere per la tesi del mero errore di trascrizione che dà luogo ad una irregolarità sanabile, anche in virtù del principio del favor partecipationis che ispira le competizioni elettorali.

3. In conclusione il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma dei provvedimenti impugnati, va ammessa la candidatura a consigliere provinciale della Provincia di Pavia del ricorrente N. D..

4. In ragione delle peculiarità della controversia, le spese possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato epigrafe e, per l’effetto, in riforma dei provvedimenti impugnati, ammette la candidatura a consigliere provinciale della Provincia di Pavia del ricorrente N. D..

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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