Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-03-2011) 05-05-2011, n. 17372

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

D.N.M. ricorre avverso il decreto di archiviazione emesso dal Gip di Santa Maria Capua Vetere in data 20 maggio 2009 nel procedimento n. 15646/03 RGNR; 12103/04 RGGIP iscritto nei confronti di persona da identificare. Deduce violazione di legge per mancata notifica alla persona offesa della richiesta di archiviazione del P.M. e per mancata fissazione dell’udienza camerale a seguito di opposizione della persona offesa. Il ricorso è inammissibile in quanto presentato personalmente dalla parte offesa. Questa, come statuito dalle S.U. di questa Corte, non ha il diritto di proporre personalmente ricorso per cassazione, sottoscrivendo il relativo atto, poichè per la valida instaurazione del giudizio di legittimità si applica la regola dettata dall’art. 613 c.p.p. che dispone che l’atto di impugnazione deve essere sottoscritto a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell’apposito albo. Alla persona offesa non compete la qualificazione soggettiva di parte e le altre parti private diverse dall’imputato non possono stare in giudizio, ai sensi dell’art. 100 c.p.p., comma 1 se non "col ministero di un difensore munito di procura speciale" (Cass. S.U. 19.1.99 n. 24, c.c. 16.12.98, rv. 212076).

L’impugnazione è pertanto inammissibile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 3; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 1.000 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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