Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 15-03-2011) 05-05-2011, n. 17435

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il 12 luglio 2010 il Tribunale di Napoli, costituito ai sensi dell’art. 309 c.p.p., rigettava la richiesta di riesame formulata da D.L.M. e, per l’effetto, confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti il 10 giugno 2010 dal gip del locale Tribunale in relazione ai delitti di omicidio volontario e di porto illegale di una pistola, entrambi aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7. 2. I fatti oggetto del procedimento riguardano l’omicidio di R. A., nipote del boss P.R., ucciso il (OMISSIS) all’interno dell’esercizio commerciale gestito da L. S., reale obiettivo dell’azione delittuosa, da inquadrare nel contesto della violenta contrapposizione tra il clan Di Lauro e i cd.

"scissionisti".

Ad avviso dei giudici sussisteva un quadro di gravità indiziaria sulla base di una pluralità di elementi, fra loro convergenti.

In merito alla dinamica del fatto e alle sue circostanze di tempo e di luogo di consumazione venivano richiamate le dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti ( B.L., F. G., S.V., Ri.Ed., R. P., A.N., moglie della vittima), l’esito dei rilievi e degli accertamenti tecnici e fotografici esperiti sul luogo dell’accaduto, le risultanze degli accertamenti medico-legali da cui emergeva che la vittima era stata raggiunta da quattro colpi d’arma da fuoco – tre al capo e una alla spalla destra – che ne avevano provocato la morte.

La riconducibilità del fatto al clan Di Mauro veniva argomentata sulla base della relazione di servizio redatta il 24 gennaio 2005 da due appartenenti al Ros Carabinieri – M.llo C. e App. Ca. – che, transitando casualmente in prossimità del luogo del fatto, avevano avuto modo di notare Bu.Ma., accusato di essere l’esecutore materiale dell’omicidio, appostato nei pressi del negozio, ove avvenne l’agguato, e di rilevare gli estremi della targa del motociclo su cui viaggiava.

Elemento di conforto a tale impostazione investigativa veniva individuato nella conversazione intercorsa tra P.R. (appartenente al clan dei cd. "scissionisti" e ristretto in carcere) e il nipote L.S., oggetto dell’intercettazione ambientale dell’8 febbraio 2005, nel contenuto del colloqui (illustrati nell’ambito della sentenza relativa all’omicidio di V.G., pronunziata il 12 dicembre 2008 dalla 4^ Sezione della Corte d’assise di Napoli), svoltosi il 5 novembre 2004 tra De.

L.U. e Pe.Lu. (entrambi alleati di D.L. C.), evidenzianti la fluidità del gruppo Di Lauro e le critiche mosse a D.L.M., ritenuto inadeguato al ruolo di capo per essersi circondato di ragazzi inesperti da lui stesso armati, nonchè, infine, nelle sentenze pronunziate, rispettivamente, il 4 aprile 2006 dal gup del Tribunale di Napoli e il 12 dicembre 2008 dalla 4^ Sezione della Corte d’assise di Napoli, contenenti la ricostruzione degli omicidi posti in essere tra il gennaio 2004 e la primavera del 2005.

La sussistenza di elementi di riscontro estrinseci individualizzanti veniva desunta, innanzitutto, dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Ca.Ca. (poste a base della riapertura delle indagini, disposta nel febbraio 2010), affiliato organicamente al clan Di Lauro contestualmente all’arresto di D. L.C. (21 gennaio 2005) e, quindi, tre giorni prima dell’omicidio di R..

Ca.Ca., controllato in compagnia di Bu.Ma.

(esecutore dell’omicidio in esame) due giorni prima dell’agguato mortale, aveva avuto modo di partecipare ad una riunione, svoltasi intorno al 24 gennaio 2005, nel corso della quale in cui M. C. e Pi.Gi. detto Pe. (deceduto), avevano mostrato un foglio, contenente un elenco di nomi, ricevuto da D. L.C. e avevano comunicato la decisione di uccidere un parente di P. che lavorava in un centro di telefonia. In tale contesto Bu. era stato inviato, con altre due persone, a localizzare il negozio in cui operava la vittima prescelta e, subito dopo, era iniziata la fase organizzativa dell’omicidio che aveva comportato anche la consegna a Bu. di un documento con false generalità. Ca.Ca. riferiva, inoltre, che l’omicidio aveva coinvolto, per errore, una persona diversa da quella individuata e che non era possibile che M. e Pi. avessero deciso di commettere tale delitto senza il consenso di D.L.M., che aveva assunto la reggenza del gruppo dopo l’arresto del fratello C. e lo rappresentava a tutti gli effetti. Ca.Ca. aggiungeva di avere appreso da P.G. che questi aveva messo al corrente D.L.M. dell’errore di persona nell’esecuzione dell’omicidio.

Ad avviso dei giudici le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Ca.Ca. erano, a loro volta, riscontrate da quelle di Pr.An. e Pi.An..

Il primo riferiva di essere stato convocato, subito dopo l’arresto di C., in epoca compresa tra il (OMISSIS) da D. L.M. (all’epoca latitante), che aveva chiesto a lui e a Pi.Gi. – depositari del foglio lasciato da D.L. C., contenente i nominativi dei soggetti da uccidere – la disponibilità alla commissione degli omicidi, la cui prosecuzione, pur dopo l’arresto di C., sarebbe servita ad indebolire l’accusa rivolta a quest’ultimo di essere il mandante dei delitti. In tale contesto, Pi.Gi., detto Pe., pur avendo negato, insieme con Pr., la sua disponibilità a consumare gli omicidi, aveva riferito a D.L.M. che un nipote dei P. aveva un negozio. Subito dopo l’omicidio di R., Pi.Gi., parlando con Pr. si era mostrato dispiaciuto per il coinvolgimento nell’agguato di una persona diversa da quella prescelta.

Pi.An., capo, insieme con Pr.An. dell’omonima famiglia alleata con i D.L., era stato destinatario delle confidenze del cugino Pr.An., il quale gli aveva parlato della richiesta rivoltagli da D.L. M. di proseguire gli omicidi pur dopo l’arresto di C..

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite i due difensori di fiducia, D.L.M., il quale formula le seguenti doglianze.

Innanzitutto lamenta violazione di legge e carenza della motivazione, atteso che il provvedimento impugnato si limita a riprodurre pedissequamente le argomentazioni sviluppate dal gip senza alcuna autonoma rielaborazione critica delle stesse in palese violazione delle regole elaborate dalla giurisprudenza in tema di motivazione per relationem.

Denuncia, poi, violazione di legge, mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione con riferimento ai canoni di valutazione probatoria e ai parametri di valutazione delle chiamate in correità.

Osserva, al riguardo, che è mancata qualsiasi apprezzamento della credibilità intrinseca di Ca.Ca., la cui inattendibilità – contrariamente a quanto sostenuto nell’ordinanza oggetto del ricorso – non è stata vagliata dalla Corte d’assise di Napoli, atteso che la sentenza del 18 novembre 2009 è stata pronunziata prima dell’inizio della collaborazione di Ca.Ca., avviata il 13 dicembre 2009. Rileva, inoltre, che le dichiarazioni di Ca.Ca. non integrano gli estremi di una chiamata in correità di D.L.M., in quanto non attribuiscono all’indagato specifiche condotte. Inoltre le dichiarazioni rese da Pi.An. sono de relato da Pr. e non possono, quindi, costituire un valido elemento di riscontro estrinseco individualizzante alle propalazioni di quest’ultimo. La difesa argomenta, poi, che non è in alcun modo provato l’asserito ruolo di capo assunto da D.L.M. dopo l’arresto del fratello C. e osserva che tale circostanza è smentita dalle date degli arresti di altri componenti di spicco del clan, a partire dall’arresto di D.L.P., avvenuto il 16 settembre 2005, ossia dopo l’omicidio di R..

Sottolinea, anche, che le dichiarazioni di Pr. non evidenziano il mandato omicidiario da parte di D.L.M., bensì da parte di D.L.C., e che una circostanza del genere è confermata dalle dichiarazioni rese, il 31 gennaio 2008, da Pi.Gi., il cui contributo conoscitivo non è stato in alcun modo apprezzato.

Il ricorrente pone, quindi, in luce l’obiettiva inconciliabilità del narrato di Ca.Ca., Pr., Pi. in ordine al mandato omicidiario, alla individuazione della vittima, alla custodia del foglio recante l’elenco degli obiettivi da colpire (asseritamente proveniente da D.L.C.), alle modalità dell’incontro con D.L.M. in epoca immediatamente antecedente all’omicidio R..
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

1. A seguito dell’introduzione dell’art. 273 c.p.p., comma 1-bis (ad opera della L. 1 marzo 2001, n. 63, art. 11, attuativa della legge costituzionale sul giusto processo), che impone che nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza per l’adozione di una misura cautelare personale trovino spazio le disposizioni contenute nell’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4 (Sez. 1^, 14 novembre 2001, n. 43980, ric. Caliò, rv. 220176; Sez. 1^, 7 febbraio 2002, n. 15685, ric. Schiavone, rv. 221330; Sez. fer. 28 agosto 2002, n. 31992, ric. Desogus, rv. 222377; Sez. 6^, 3 dicembre 2004, n. 1894, ric. P.M. in proc. Sapia, rv. 230763), dalla chiamata di correo possono inferirsi elementi indizianti di spessore tale da integrare quella qualificata probabilità di colpevolezza – richiesta dall’art. 273 c.p.p. quale condizione di applicabilità delle misure cautelari personali – solo se i riscontri estrinseci sono compatibili con le dichiarazioni accusatorie e consentono un collegamento diretto ed univoco, sul piano logico e storico, con i fatti per cui si procede mediante connotati individualizzanti. Questi devono riferirsi non solo alle modalità obiettive del fatto descritte dal chiamante, ma anche alla specifica posizione soggettiva del chiamato rispetto al fatto di cui deve rispondere (Sez. 1^, 14 novembre 2001, n. 43980, ric. Caliò, rv. 220176).

La chiamata di correo può, quindi, costituire grave indizio di colpevolezza soltanto quando è sorretta da riscontri estrinseci individualizzanti, perchè solo sulla base di tale caratterizzazione è possibile fondare la persuasività probatoria della chiamata in correità e la razionalità della decisione cautelare che non può essere contraddistinta da elementi dicotomici e di cesura nella prospettiva del contraddittorio dibattimentale (Sez. 1^, 7 febbraio 2002, n. 15685, ric. Schiavone, rv. 221330; Sez. 5, 18 aprile 2002, n. 28703, ric. D’Emanuele, rv. 222989; Sez. fer. 28 agosto 2002, n. 31992, ric. Desogus, rv. 222377; Sez. 1, 20 settembre 2002, n. 34578, ric. Carvelli, rv. 222170; Sez. 1, 26 febbraio 2003, n. 14426, ric. Grusovin, rv. 223804). Diversamente, sarebbe difficile comprendere quale reale valore prognostico in ordine all’elevata probabilità di colpevolezza possa assegnarsi ad una chiamata di correo che, per il fatto di non essere confermata da un riscontro munito del carattere individualizzante, potrebbe, tutt’al più, avere valore dimostrativo rispetto all’accertamento della verificazione del fatto, ma certamente non riguardo all’attribuzione del fatto stesso e alla riferibilità di esso alla specifica posizione del soggetto nei cui confronti sia stata emessa la misura restrittiva della libertà personale.

In adesione ad un recente orientamento giurisprudenziale, si può, quindi, affermare che le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato integrano i gravi indizi di colpevolezza di cui all’art. 273 c.p.p., comma 1, – in virtù dell’estensione applicativa dell’art. 192, commi 3 e 4, ad opera dell’art. 273 c.p.p., comma 1-bis, introdotto dalla L. n. 63 del 2001, art. 11 – soltanto se esse, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè da assumere idoneità dimostrativa in ordine all’attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario di esse, ferma restando la diversità dell’oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all’acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell’imputato (Sez. Un. 30 maggio 2006, n. 36267).

2. L’ordinanza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei principi in precedenza enunciati sotto diversi profili.

Innanzitutto ha erroneamente ritenuto di qualificare come chiamata in reità le dichiarazioni rese da Ca.Ca. che, con specifico riferimento alla posizione di D.L.M. in relazione all’omicidio di R. (colpito per errore di persona al posto di L.S.), si è limitato a riferire sue deduzioni personali sulla base delle regole di operatività del sodalizio di stampo camorristico, affermando che D.L.M., subentrato nella guida del clan dopo l’arresto di C., non poteva non avere dato, attesa la sua posizione di rappresentanza del gruppo, il suo consenso alla consumazione dell’omicidio, pur se in precedenza deliberato dal fratello C..

Ha, invero, innegabile spessore accusatorio l’elemento rappresentato dalla sicura matrice camorristica del delitto e dall’appartenenza al clan Di Lauro di taluni dei soggetti indicati quali mandanti ed esecutori materiali. Ma deve convenirsi che esso non ha rilevanza conclusiva ai fini del giudizio di colpevolezza, perchè non ricollega ancora D.L.M. in modo diretto al singolo fatto criminoso (omicidio di R.) a lui addebitato, in difetto del requisito indispensabile del riscontro sotto il profilo dell’inerenza soggettiva al fatto, cioè di ulteriori, specifiche, circostanze strettamente e concretamente ricolleganti il singolo chiamato in reità al fatto di cui deve rispondere. Colgono, dunque, nel segno le puntuali e motivate critiche dei difensori circa l’incompletezza o la carenza della motivazione in ordine a questa basilare operazione logica, tendente alla verifica dell’effettiva attendibilità estrinseca della chiamata in reità di Ca.Ca..

Il vizio del percorso argomentativo del ragionamento giudiziale, in cui è incorso il giudice di merito, consiste nel fatto che la chiamata in reità di Ca.Ca., una volta riscontrata in tema di ascrivibilità del delitto al clan Di Lauro, di causale e di modalità esecutive del delitto, è stata ritenuta valido indizio anche per quanto riguarda l’identità delle persone in questo coinvolte, nonostante la mancanza di specifici riscontri individualizzanti a carico del singolo indagato (nella specie D. L.M.). Il mero inserimento di D.L.M. nel clan lo avvicina all’area del delitto, ma non lo collega ancora in modo diretto allo specifico crimine sotto il profilo dell’inerenza soggettiva al fatto.

In secondo luogo, con riferimento alle dichiarazioni accusatorie rese da Pr.An., l’ordinanza impugnata non ha precisato in quale contesto, durante l’incontro con D.L.M. e P. G., sarebbe maturato il riferimento fatto da quest’ultimo al nipote di P. quale possibile obiettivo della strategia perseguita dal sodalizio, non ha compiutamente ricostruito la complessiva condotta serbata dall’indagato nel corso della conversazione nè, infine, ha precisato se alla generica richiesta di disponibilità alla commissione di omicidi, asseritamene formulata a Pr. e Pi.Gi. da parte di D.L.M., seguì l’indicazione di specifici obiettivi da colpire, tra cui quello di L.S. che, secondo la prospettazione accusatoria, era la vittima predestinata.

Infine, il provvedimento impugnato ha erroneamente ritenuto che fossero idonee ad integrare un elemento di riscontro estrinseco individualizzante delle dichiarazioni di Pr.An. le propalazioni di Pi.An.. Invero quest’ultimo, relativamente al fatto omicidiario oggetto del presente processo, non ha riferito in merito a fatti autonomamente e personalmente percepiti, ma si è limitato a narrare le confidenze ricevute dal cugino con conseguenti, evidenti riflessi sulla indipendenza delle stesse dichiarazioni accusatorie.

Per tutte queste ragioni s’impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli.

La cancelleria dovrà provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.

Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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