Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
La Corte d’appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe ha confermato la decisione del Tribunale di Ravenna che aveva accolto,, nei confronti dell’INPS, la domanda con la quale R. I. e B.L. divenute uniche titolari di pensione di reversibilità, rispettivamente, nell’ottobre 1983 e nel dicembre 1987, a seguito della perdita del diritto al trattamento in questione da parte degli altri contitolari – avevano chiesto l’attribuzione degli aumenti previsti dalla L. n. 140 del 1985, artt. 3 e 4.
La Corte di merito ha ritenuto che la perdita della contitolarità di una pensione di reversibilità, successiva al 30 settembre 1983, comportava che la rideterminazione del relativo importo andasse effettuata assumendo come base di calcolo la pensione spettante al titolare diretto al momento del decesso e verificando se la quota dovuta al superstite, in tal modo quantificata, fosse da integrare al minimo: in caso affermativo (e tale era, nel caso di specie, la condizione delle appellate) dovevano essere computate le maggiorazioni richieste in giudizio, in quanto previste dalla L. n. 140 del 1985, appunto per le pensioni integrate al minimo.
L’INPS chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso fondato su un unico motivo. Le pensionate non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA.
Motivi della decisione
1. Nell’unico motivo l’INPS censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. 636 del 1939, art. 13, nel testo risultante dalla L. n. 903 del 1965, art. 22, in relazione al D.L. n. 463 del 1983, art. 6, comma 1, convertito dalla L. n. 638 del 1983, nonchè della L. n. 140 del 1985, art. 4, contestando, come erronei, i criteri seguiti dalla Corte di merito per la riliquidazione della pensione di reversibilità in caso di cessazione della situazione di con titolarità successiva al 30 settembre 1983. 2. Il ricorso è fondato.
3. La decisione impugnata si pone, invero, in contrasto con il principio stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 17888 del 2002, nella quale si afferma che, in caso di perdita del diritto alla pensione di reversibilità da parte di uno dei contitolari in epoca successiva al 30 settembre 1983, il trattamento spettante ai rimanenti contitolari riguarda una prestazione decorrente solo da epoca successiva alla data considerata dal D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, comma 1 (convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 1983, n. 638), ancorchè riliquidata secondo i criteri fissati dalla L. 21 luglio 1965, n. 903, art. 22. Rispetto a tale data non è configurarle una perdita del diritto alla integrazione al minimo e non può trovare applicazione neppure la disposizione del comma 7 del citato art. 6 del D.L. n. 463 del 1983, che, su tale presupposto, prevede la c.d.
"cristallizzazione" dell’importo erogato alla data di cessazione del diritto all’integrazione. L’esclusione del diritto all’integrazione al minimo si riflette anche sugli aumenti previsti dalla L. n. 140 del 1985, art. 4, in quanto spettanti solo sulle pensioni anteriori al 1 gennaio 1984 e integrate al minimo (vedi anche, in senso conforme, Cass. sent. n. 18493 del 2005).
4. Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa direttamente nel merito da questa Corte ( art. 384 c.p.c.) nel senso del rigetto della domanda di R.I. e B.L..
Nulla per le spese dell’intero processo, ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo non modificato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42 (convertito dalla L. n. 326 del 2003), nella specie inapplicabile ratione temporis.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Nulla per le spese dell’intero processo.
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