Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
v.ti. Gianzi G. e Azzolina F. che si sono riportati alle conclusioni di cui al ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Il 7 luglio 2008 la Corte di Assise di Catania condannava S.B. alla pena di anni venti di reclusione e S.C. alla pena di mesi otto di reclusione, perchè giudicati colpevoli, il primo, del reato di cui agli artt. 575 e 577 c.p., art. 61 c.p., nn. 4 e 5, per aver cagionato la morte di P. B., colpendola ripetutamente al corpo ed appiccandole il fuoco, nonchè del reato di cui all’art. 412 c.p. e art. 61 c.p., n. 2, per averne occultato il cadavere, in (OMISSIS) tra la sera del (OMISSIS), e la seconda del reato di cui all’art. 378 c.p. perchè, deponendo davanti ad ufficiali di P.G., dichiarava falsamente che il nipote S.B. era rimasto all’interno della sua abitazione, ininterrottamente, dalle ore 20 del (OMISSIS) alle ore 9 del mattino successivo, che mai aveva parlato col nipote della scomparsa della P. e che il nipote non conosceva la vittima; in (OMISSIS).
La Corte perveniva alla determinazione delle pene anzidette unendo, per S.B., i reati contestatigli ai sensi dell’art. 81 c.p., escludendo l’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 4 ed applicando ad entrambi gli imputati la diminuente per la scelta del rito di cui all’art. 442 c.p.p., negato dal GIP ed ammesso dalla Corte.
1.2 Il giudice di prime cure ricostruiva la triste vicenda per cui è causa secondo sintesi seguente: il 14 febbraio 2006, alle ore 9,30, l’assistente sociale incaricata dell’assistenza domiciliare in favore di P.B., di anni 68, recatasi presso l’abitazione dell’assistita e preoccupata per la mancata risposta ai suoni del campanello di ingresso, dava l’allarme, determinando, prima, l’intervento dei vigili e poi quello dei CC. i quali, entrati nell’alloggio dal balconcino del primo piano che presentava i vetri dei battenti rotti verso l’interno, percepivano in tutti gli ambienti un acre odore di bruciato, riscontrando, nel contempo, visibile affumicamento delle pareti e del soffitto della camera da letto, segni ematici sul pavimento e, quivi abbandonata, una bottiglia in plastica di alcool denaturato ormai vuota.
Da qui le prime conclusioni degli inquirenti i quali, considerate le condizioni della P., affetta da nanismo, seriamente invalida e nella impossibilità di potersi allontanare da sola, che la medesima fosse stata aggredita ed uccisa in casa, perdendo sangue e poi data alle fiamme all’interno della camera da letto.
I vicini di casa della vittima, P.M. e N.G., avevano entrambi sentito il rumore di vetri andati in frantumi, la sera del (OMISSIS), tra le ore 20,30 e le ore 21, ed affacciandosi la P. alla porta di casa, non aveva notato nulla di particolare, se non la vittima sul balcone della sua abitazione.
Sulla bottiglia di plastica ormai vuota del suo contenuto, l’alcool utilizzato per accelerare la combustione del corpo della vittima come provato dall’esame del materiale combusto prelevato sul posto ove la stessa era stata data alle fiamme, veniva isolato un frammento papillare digitale utile ai fini identificativi e la relativa indagine comparativa consentiva al RIS di Messina di individuare 17 punti caratteristici coincidenti con l’impronta del pollice della mano destra dell’imputato. L’esame veniva ripetuto nel corso del giudizio di primo grado, questa volta utilizzando la rappresentazione fotografica del frammento papillare, non essendo possibile estrarre nuovamente l’impronta dalla bottiglia in sequestro, ed all’esito di esso i m.lli del RIS di Roma confermavano gli esiti del primo accertamento, in riferimento però a 16 punti caratteristici, peraltro in parte diversi da quelli del primo esame.
In sintesi, comunque, per dodici punti il giudizio dei periti corrisponde a quello dei consulenti, e per altri quattro il giudizio dei periti non corrisponde a quello della consulenza tecnica, che, a sua volta, individua 5 punti non ritenuti validi dai periti.
Cionondimento la Corte di primo grado, coordinando le conclusioni della perizia e della consulenza ed esaminando i rilievi critici del CTP, concludeva affermando la certezza della riferibilità dell’impronta lasciata sulla bottiglia contenente l’alcool all’imputato, rilevando, in particolare:
che il grado di chiarezza dell’impronta nella fattispecie era di secondo livello rispetto ai tre tradizionalmente catalogati dagli esperti;
che l’impronta era stata lasciata su un contenitore di plastica, superficie rotondeggiante e suscettibile di compressione non rigida;
che questo giustifica le differenti distanze correnti tra alcuni punti corrispondenti, distanze molto enfatizzate dal CTP;
che l’impronta di comparazione utilizzata dai periti e dai consulenti era stata diversa, l’una rinveniente da un prelievo diretto, l’altra da quello lasciato sul cartellino segnaletico;
che questo non ha consentito agli esperti del RIS di Messina di rilevare punti che, viceversa, il RIS di Roma ha potuto meglio valutare;
che, in realtà, sul punto 14 della perizia non vi erano divergenze;
che periti e consulenti aveva individuato i punti "migliori" di corrispondenza e che le divergenze sono prive di sostanziale rilievo;
che in altri Paesi la soglia convenzionale della certezza è assai inferiore a quella riconosciuta nel nostro ordinamento (si fa l’esempio degli USA dove sarebbero sufficienti 12, 13 punti corrispondenti).
La certezza pertanto del contatto, da parte della mano dell’imputato, con la bottiglia di alcool rinvenuta nell’alloggio della vittima integrava prova certa, per la Corte di prime cure, a carico del S., pregiudicato per reati spesso caratterizzati dall’uso della violenza.
Quanto all’alibi fornito dal prevenuto, rilevavano i giudicanti che, sia quello fornito nella immediatezza dei fatti, giacchè il S., per i suoi precedenti fu immediatamente sospettato dalle forze dell’ordine, sia quello fornito in sede di interrogatorio di garanzia, sono stati inequivocabilmente smentiti sia dai testimoni coinvolti, tali F.G. e Fa.An., i quali hanno entrambi negato che la sera del (OMISSIS) abbiano accompagnato a casa il S. verso le ore 20,00, sia dagli accertamenti presso la scuola professionale, ove il S. risultava essere stato assente dalle lezioni lì tenute dalle 15 alle 20.
Sull’alibi per nulla credibile appariva poi la testimonianza della zia dell’imputata, a sua volta incriminata per favoreggiamento, se non altro perchè contrastante con la ben più rigorosa prova dattiloscopica.
In definitiva la prima Corte territoriale, sulla base dei rilievi eseguiti sul luogo del delitto, perveniva alla conclusione che verso le ore 20,30 del 13 febbraio 2006 l’imputato era entrato di soppiatto nell’abitazione della vittima, accedendovi dal balconcino del primo piano dopo aver rotto i vetri del battente e qui aveva violentemente dato la morte alla P., la quale aveva, per questo, perso copiosamente sangue, eliminato dall’assassino con una spugnetta ed uno straccio, ma comunque rilevato attraverso l’utilizzo del luminol in vaste zone della camera da letto e del bagno.
Il cadavere, mai ritrovato, era stato poi bruciato ed occultato.
2. Avverso detta sentenza proponevano appello entrambi gli imputati.
Per quanto di interesse nel presente giudizio di legittimità, deduceva in particolare la difesa di S.B.:
– che non risultava individuato un movente del delitto, dovendosi escludere quelli del furto o della rapina;
– che l’alibi dell’imputato non era affatto falso, ma semplicemente smentito, nella motivazione di prime cure, dalla prova dattiloscopica;
– che l’esame dattiloscopico del RJS di Messina (il primo) è inutilizzabile perchè eseguito non nelle forme degli atti irripetibili;
– che consulenza del P.M. e perizia della Corte convergevano soltanto su 12 punti;
– che le conclusioni della perizia erano state scientificamente ed efficacemente contrastate dal consulente dell’imputato;
– che non ricorreva nella fattispecie l’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 5, l’eccessiva severità della pena inflitta ex art. 81 c.p. e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
3. Con sentenza del 31 marzo 2010 la Corte di Assise di Appello di Catania, dopo aver disposto un nuovo accertamento dattiloscopico incaricando due nuovi periti ed all’esito di esso, confermava, per S.B., quella di primo grado, mentre assolveva S.C. dal reato a lei ascritto con la formula "perchè il fatto non sussiste".
A sostegno della decisione a carico di S.B. il giudice dell’appello osservava che:
– gli esiti della nuova perizia confermavano che, tra l’impronta digitale rilevata sul flacone di alcool da parte dei CC. del RIS di Messina e l’impronta del dito pollice della mano destra di cui alla fotografia in atti, vi è corrispondenza in 12 punti caratteristici e compatibilità di genere;
– tale conclusione è del tutto prudenziale, tenuto conto delle condizioni dell’impronta, rilevata su un contenitore che aveva subito un rotolamento sul pavimento;
– non sono state riscontrate dai periti difformità tali da escludere tassativamente l’attribuibilità dell’impronta al S.;
– la pratica giudiziaria italiana esige la corrispondenza di almeno 16 punti, soglia questa sottoposta a critica dappoichè statisticamente riferita ad un campione mondiale e non già territoriale, che comporterebbe un abbassamento notevole delle possibilità statistiche ove collocare poi la certezza della riferibilità dell’impronta;
– le conclusioni peritali in argomento escludono pertanto la valenza di prova piena riconosciuta dai giudici di primo grado all’esame datticoscopico disposto in quella fase del processo, ma rimane un esito peritale, quello acquisito in seconde cure, dai quali si può logicamente e doverosamente trarre il convincimento che con grandissima probabilità il dito pollice della mano destra dell’imputato lasciò la sua impronta nell’atto di premere il flacone di plastica contenente l’alcool al fine di favorirne la fuoriuscita indirizzata sul corpo della vittima;
– la gravità e la precisione dell’indizio in tal guisa ricostruito, può legittimamente concorrere alla formazione di un più complesso quadro indiziario in forza del quale affermare la colpevolezza dell’imputato;
– viene in considerazione, a questo punto, l’alibi falso fornito dall’imputato, il quale ebbe a dichiarare di aver apposto una firma di presenza nei registri della scuola professionale frequentata, firma in realtà mai apposta, di essere stato accompagnato a casa prima da un amico e poi da un altro amico, entrambi ascoltati ed entrambi concordi nell’escludere la circostanza;
– ciò integra indizio grave e concordante in ordine alla circostanza che l’imputato non era con alcuno fino all’ora in cui ebbe inizio l’aggressione della vittima (le ore 20,30 circa);
– le dichiarazioni favorevoli a S. della zia e del fratello, con lui conviventi, non possono non risentire del condizionamento familiare, e non sembrano comunque decisivi in relazione all’intero arco temporale, certamente lungo, che interessò l’azione delittuosa (dall’aggressione all’occultamento del cadavere);
– le dichiarazioni, in particolare, del fratello sono state rese a quattro anni di distanza e pertanto dopo un costante rimurginare di commenti familiari rapprentativi di una realtà non più oggettiva;
– rilevante appare il comportamento dell’imputato, il quale, nella mattinata del (OMISSIS), si fece accompagnare appositamente in via Bellini, per osservare le operazioni di polizia in corso presso l’alloggio della vittima;
– nella notte tra l'(OMISSIS) l’imputato usò violenza verso una prostituta (v’è al riguardo sentenza irrevocabile di condanna) e portato per questo in caserma, chiese ed ottenne di visionare il quotidiano "(OMISSIS)", soffermandosi sulle notizie riportate per il caso della povera P.;
– il (OMISSIS) ancora l’imputato si introdusse nella casa di C.P., in (OMISSIS), sottraendole alcuni gioielli e la macchina dal garage;
– i gioielli saranno ritrovati in possesso dell’imputato e la macchina venne utilizzata per raggiungere la prostituta di cui innanzi;
– nei colloqui intercettati in carcere tra l’imputato e la zia, palese è il suo interessamento per il fatto di sangue per cui è causa e soprattutto la sua preoccupazione sull’intervento della scientifica, e se ha essa ispezionato l’alloggio rilevando tracce di sangue;
– completano il quadro, ad avviso della Corte di secondo grado, i ripetuti coinvolgimenti del S. in aggressioni a donne sole (il 24.11.2005 a danno di una commerciante cinese, l’8.10.2004 a danno di una prostituta di colore, l'(OMISSIS) ai danni di C.C., sola in casa ove si barrica per sfuggire a tale F., in cui poi con il marito, chiamato in aiuto, riconosce l’imputato; il (OMISSIS), ai danni di Ca.Ma., che denuncia come tale F., a lei sconosciuto ma poi riconosciuto nell’imputato, le abbia chiesto il numero di cellulare del padre sbirciando nell’appartamento);
– da tali fatti ed episodi emerge la personalità deviata del S., il quale sotto l’effetto di droghe ed alcol esprime comportamenti violenti fine a se stessi, verso donne sole per contesti di luogo e tempo;
– di giustizia appariva, pertanto, la conferma della condotta inflitta in prime cure, equa la pena, corretta la conferma dell’aggravante della "minorata difesa". 4. Avverso la sentenza di appello ricorre per cassazione l’imputato, assistito dai suoi difensori di fiducia, che ne chiedono l’annullamento illustrando cinque motivi di impugnazione.
4.1 Col primo motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente violazione dell’art. 192 c.p.p., art. 533 c.p.p., comma 1 e art. 40 c.p., nonchè difetto di motivazione, in particolare osservando che:
– va preliminarmente ribadito che il corpo della vittima non è stato mai ritrovato e non se ne conoscono, pertanto, le cause della morte, scientificamente non provata in maniera inconfutabile;
– non risulta provato un movente dell’omicidio riferibile al S., tenuto conto che nulla collega l’imputato alla vittima, persona anziana, povera e malata;
– la Corte di secondo grado ha evocato, al fine di colmare il vuoto del movente, la personalità dell’imputato ed alcune condotte al medesimo riferite, comunque sempre motivate da spinte predatorie e sessuali palesemente insussistenti nella vicenda di causa;
– l’alibi sicuramente falso può essere valutato come indizio, la mancanza di alibi è, viceversa, circostanza probatoriamente neutra;
– nel caso di specie, comunque, la Corte di secondo grado ha ritenuto non falso l’alibi offerto dalla zia dell’imputato, che copre l’intero arco di tempo in cui la vittima fu uccisa ed il suo cadavere occultato;
– la motivazione articolata dal giudice dell’appello per dichiarare fallito l’alibi e ricostruire la vicenda in termini compatibili con le dichiarazioni della S.C. sui tempi di rientro a casa dell’imputato, è illogica e contraddittoria;
– zia e fratello hanno affermato che l’imputato rientrò a casa alle ore 20,00, cenò, vide un film televisivo ed andò a letto dopo le 23,00 e ciò confligge inevitabilmente con la ricostruzione della sentenza impugnata;
– comunque anche se inattendibili le dichiarazioni dei familiari dell’imputato, ricorre l’ipotesi della mancanza di alibi, non imputabile negativamente all’imputato ex artt. 192 e 533 c.p.p..
4.2 Col secondo motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente più profili di illegittimità della sentenza impugnata per violazione di legge, anche processuale e difetto di motivazione, in particolare osservando che;
– la perizia da ultimo disposta in sede di appello ha concluso nel senso che la corrispondenza tra l’impronta rilevata sul reperto di indagine e quella relativa al pollice della mano destra dell’imputato è limitata a dodici punti caratteristici, e questo non è ritenuto sufficiente dalla giurisprudenza di legittimità per ritenere acquisita una fonte di prova, ovvero un grave indizio;
– considerando le conclusioni della consulenza del P.M., delle due perizie dibattimentali e della consulenza di parte, soltanto quattro punti hanno avuto il concorde riconoscimento di corrispondenza, mentre gli altri punti sono stati variamente considerati e valutati;
– i periti A. e D.F., nominati in appello, non hanno prelevato direttamente l’impronta digitale dell’imputato, ma hanno utilizzato quella del cartellino segnaletico usata dal RIS di Messina, scartando, pertanto, anche l’impronta raccolta dai periti del primo grado;
– ciò contrasterebbe con lo stesso mandato ricevuto dai giudicanti e non risulterebbe giustificato nella motivazione peritale, nè in quella dei giudicanti stessi, integrando, questo, un palese vizio motivazionale;
– la scelta metodologica dei periti di secondo grado, inoltre, ha determinato accertamenti su un dato di comparazione non nitido, e l’impronta sulla bottiglia ha subito una evidenziazione con l’ausilio di un software;
– conseguenza del metodo adottato è il travisamento probatorio, rimasto peraltro privo di motivazione da parte dei giudicanti, perchè utilizzata una elaborazione grafica, in quanto tale non utile al confronto;
– i punti G) ed H) se rapportati all’impronta, nitida, raccolta in prime cure, evidenziano l’erroneità delle valutazioni peritali di secondo grado, riferite viceversa al campione macchiato riportato nel cartellino segnaletico;
– l’erroneità detta era stata financo visivamente riscontrata dai giudicanti, ma risulta poi del tutto dimenticata nella motivazione, la quale fa anche confusione sui punti I-L, G ed H ed accenna ad un punto 9 incomprensibile, perchè non indicata la relazione di riferimento;
– trattasi di illogicità motivazionali su punti dirimenti per la decisione, per questo sottoponibili al giudizio di legittimità;
– del pari illogica e contraddittoria è la motivazione impugnata sulla minuzia indicata dai periti di secondo grado sub lettera N), palesemente incompatibile con l’impronta repertata rispetto a quelle (entrambe) di raffronto e risoltasi in un travisamento probatorio, per un verso, ed in un difetto di motivazione, per altro verso, considerate le ammissioni in dibattimento, sul punto, dei periti di ufficio.
4.3 Col terzo motivo di impugnazione denuncia la difesa ricorrente violazione di legge, anche processuale, e difetto di motivazione, in particolare deducendo che:
– la Corte di secondo grado, dopo aver ricordato che il numero minimo di caratteristiche sovrapponibili per ritenere corrispondenti due impronte digitali è pari a 16/17, assume, con evidente contraddizione logica, di rilevanza probatoria, ancorchè nei limiti dell’indizio grave, la corrispondenza di soli 12 punti;
– i dodici punti detti, peraltro, non appartengono alla categoria delle conformazioni complesse, estremamente caratterizzanti, bensì a quelle semplici, frequentemente riscontrabili;
– i periti pertanto hanno adottato un criterio quantitativo e non qualitativo.
4.4 Col quarto motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente violazione di legge, anche processuale, e difetto di motivazione sul rilievo che:
– vi sarebbe ulteriore contraddizione logica all’argomentare accusatorio là dove si deduce la responsabilità dell’omicidio dall’uso della bottiglietta di alcol, usata soltanto per occultare il cadavere, ma non già per cagionare la morte della vittima;
– tra l’uso dell’alcol e la morte della P. non v’è il necessario nesso di causalità;
– a parte ciò l’alibi dell’imputato esclude che alle 20.30, ora verosimile dell’aggressione mortale, l’imputato si trovasse sul luogo del delitto.
4.5 Col quinto ed ultimo motivo di impugnazione denuncia la difesa ricorrente ancora violazione di legge, anche processuale, e difetto di motivazione, in particolare lamentando che:
– l’alibi del S. non può legittimamente essere richiamato come indizio idoneo a rafforzare quello della traccia dattiloscopica;
– del pari ininfluente sul delitto è la responsabilità dell’imputato per altra condotta delittuosa consumata la notte precedente a quella del delitto per cui è causa;
– tale fatto non può ritenersi infatti presupposto logico per dedurre conseguenze immediatamente riferibili all’omicidio in esame.
5. Il primo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo di impugnazione sono infondati per le ragioni che si passa ad esporre. Giova qui ribadire, con riferimento particolare al primo, al quarto ed al quinto motivo, che la funzione dell’indagine di legittimità sulla motivazione non è quella di sindacare l’intrinseca attendibilità dei risultati dell’interpretazione delle prove e di attingere il merito dell’analisi ricostruttiva dei fatti, bensì quella, del tutto diversa, di accertare se gli elementi probatori posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee argomentative adeguate, che rendano giustificate, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte, verificando la congruenza dei passaggi logici. Di qui il logico corollario, anch’esso costantemente ribadito da questa Corte, che ad una logica valutazione dei fatti operata dal giudice di merito, non può quello di legittimità opporne un’altra, ancorchè altrettanto logica (Cass. 5.12.02 Schiavone; Cass. 6.05.03 Curcillo).
Orbene, nel caso in esame palese è la natura di merito delle argomentazioni difensive, giacchè volte le medesime, a fronte di un’ampia e lodevolmente esaustiva motivazione del giudice territoriale, a differentemente valutare gli elementi di prova puntualmente da esso richiamati e valorizzati, onde poi accreditare uno svolgimento della vicenda del tutto alternativo a quello logicamente accreditato con la sentenza impugnata. E’ infatti coerente con le regole della logica affermare, e la Corte di 2^ grado lo ha fatto, che l’imputato, dopo aver consumato l’omicidio verso le ore 20,30, abbia poi fatto ritorno a casa, per uscire poi nel corso della notte al fine di eliminare le tracce del delitto e far sparire il corpo della vittima.
Come opportunamente osservato dal giudice a quo, l’imputato riferì di essere andato a scuola, di esserne uscito alle ore 20, di aver chiesto un passaggio per casa e di essere rientrato, pertanto, in un orario che non può essere ricompresso che tra le 20.30 e le 21 circa. Nessuno ha visto pertanto l’imputato, ha logicamente argomentato la Corte territoriale, nell’ora immediatamente precedente quella assai verosimile del delitto (tra le 20.30 e le 21, quando i vicini di casa udirono la rottura dei vetri che poi si accerterà essere stati quelli della cucina dell’alloggio della vittima) posto che a scuola l’imputato non è mai andato ed a casa non è stato mai accompagnato da alcuno.
Di qui la falsità dell’alibi e non già l’assenza di esso, come difensivamente opinato, posto che, senza possibilità di equivoco e senza che ciò renda necessario presupporre la mala fede della zia del S. (esclusa dai giudicanti) certamente l’imputato, per sue stesse affermazioni, non è rientrato alle 20, come riferito dalla zia, perchè a quell’ora ha egli stesso assicurato di essere uscito dall’istituto professionale frequentato fino a quell’ora, circostanza falsa, certo, ma sintomatica della certezza che, a quell’ora, il S. non era certamente rientrato a casa. Può pertanto rilevarsi, per un verso, la logicità dell’argomentare censurato e, per altro verso, la natura di merito della relativa doglianza, dappoichè volta, la medesime, giova ribadirlo, ad una ricostruzione alternativa rispetto a quella motivatamente articolata dal giudice territoriale.
Del pari coerente con le necessità di una piena comprensione del fatto delittuoso in esame e delle sue non poche negative specificità, appare la ricostruzione della vicenda operata, giudizialmente, rapportando la evidente gratuità dell’odioso fatto di sangue, della violenza fine a se stessa portata ad una donna povera, anziana ed indifesa, violenza protrattasi fino allo scempio del cadavere ed al suo occultamento, con la personalità dell’assassino, e con quelle, dei possibili sospettati (per le esperienze devianti già diffusamente fatte e conosciute) che potrebbero con essa, sotto più profili, collimare.
Di qui la legittimità e la logicità di richiamare le tristi esperienze delittuose dell’imputato, da valutare, evidentemente, esclusivamente in questa prospettiva e cioè quanto alla possibilità, o all’esclusione di tale possibilità, per un soggetto avente quelle caratteristiche criminologiche, di consumare condotte come quelle in esame.
Analoga delibazione logica, di una qualche significatività, meritano l’attenzione immediata da parte dell’imputato per i luoghi del delitto e le sue richieste di informazioni alla zia, captate in carcere, sugli accertamenti scientifici sul luogo del delitto.
Neppure condivisibile appaiono, infine, le argomentazioni difensive in ordine alla valutazione probatoria, ritenuta nulla, di una perizia dattiloscopica che accerti la corrispondenza di dodici punti tra impronta conosciuta ed impronta sconosciuta. Se, infatti, in tale ipotesi, per costante lezione interpretativa di questa Corte e, non meno, per costanza di prassi giudiziaria, non può ritenersi raggiunta certezza probatoria della riferibilità dell’impronta di soggetto ignoto a quella di persona nota sottoposta a comparazione, giacchè necessaria, a tal fine, la corrispondenza di almeno 16 punti (Cass., Sez. 1^, 17/04/2008, n. 18682; Cass., Sez. 5^, 26/05/2005, n. 24341; Cass., Sez. V, 26/02/2010, n. 12792; Cass., Sez. 1^ Sent., 17/04/2008, n. 18682; Cass., Sez. 2^ Sent., 02/04/2008, n. 16356) sarebbe del tutto illogico e distonico con le stesse leggi della fisica e delle scienze non valutare nella sua oggettiva significatività un dato di sicura rilevanza quale la coincidenza di un numero apprezzabile di corrispondenze dattiloscopiche, numero che, per comune scienza, in distinti ordinamenti hanno addirittura valore di prova piena.
Correttamente, pertanto, la Corte di secondo grado, pur negando al dato in suo possesso ed acquisito al processo (la corrispondenza cioè di dodici punti significativi tra l’impronta ritrovata sul luogo del delitto e quella dell’imputato) il valore di prova di per sè sufficiente a dare certezza assoluta che sul luogo dell’omicidio si sia trovato chi quell’impronta ha lasciato, da ciò traendo poi convincimenti di colpevolezza in assenza di adeguate giustificazioni di quella presenza (Cass., n. 24342/2005, cit.) ha comunque ritenuto di assegnare alla circostanza in argomento valore di indizio, univoco, preciso e concordante, valore da ritenere vieppiù robusto ai fini della prova, se inserito in contesti di tempo e di luogo idonei a rafforzarne il valore.
La medesima corrispondenza dattiloscopia infatti, se riferita ad una platea di persone più o meno vasta, da certezze (indiziarie, certo) maggiori o minori corrispondenti, di guisa che l’uccisione violenta di una solitaria vecchietta nella città di Roma, non può avere gli stessi possibili sospettati di un’analoga azione delittuosa consumata in (OMISSIS), piccolo centro di circa cinquemila abitanti, da parte di un soggetto certamente giovane ed agile, capace di guadagnare facilmente il balconcino posto al primo piano dell’alloggio della vittima.
Di qui la regola giuridica che la corrispondenza dattiloscopia di più punti può assumere maggiore o minore valenza indiziaria a seconda della natura dei punti di corrispondenza (semplici, come nella fattispecie, o complessi) ovvero dei contesti di tempo e di luogo in cui la traccia ignota è stata lasciata, in riferimento ai potenziali soggetti ai quali riferirla e di qui, altresì, la conseguenza, nello specifico, che quella acquisita al presente processo, se considerata nel numero di dodici, legittimamente può assurgere ad indizio rilevante di colpevolezza, ed altrettanto legittimamente può giustapporsi alla falsità dell’alibi fornito dall’imputato, alla sua personalità, rapportabile, in astratto, a quella del reale assassino, al suo interessamento sulle indagini in corso e sugli accertamenti scientifici eseguiti dagli inquirenti.
6. Fondato ritiene però la Corte il secondo motivo di ricorso, nei limiti che si passa ad esporre e chiarire.
E’ circostanza certa che tra l’indagine scientifica disposta dal P.M. e quelle disposte dalle due corti di merito vi siano differenze non di scarso rilievo e che le conclusioni man mano assunte all’esito dei citati accertamenti, abbiano condotto ad una sempre più significativa riduzione dei punti corrispondenti.
Anche con riferimento all’ultima perizia, quella disposta dal giudice dell’appello, appaiano doverose alcune ineludibili considerazioni.
In primo luogo essa perizia è stata allegata come parte integrante della sentenza, divenendone pertanto parte costitutiva, soggetta al controllo di coerenza e logicità motivazionale.
In secondo luogo ad essa occorre affidarsi per rinvenire quelle risposte di correttezza scientifica e logicità argomentativa alle quali il giudici di secondo grado hanno affidato il convincimento di delibare una fattispecie nella certezza che, tra le due impronte poste a confronto, quella lasciata sulla bottiglia di alcool e quella dell’imputato, vi siano dodici punti di corrispondenza.
Ciò posto va rilevato che i risultati dell’indagine dattiloscopica in tanto possono essere assunti dal giudice come prova dell’identificazione della persona cui l’indagine si riferisce, ovvero come solido indizio in tal senso, se non vi siano dubbi sulla correttezza dei metodi di rilevazione e di accertamento scientifico.
Orbene tale certezza non rileva questa Corte nel caso in esame, posto che la relazione allegata alla sentenza, al pari dei chiarimenti opportunamente richiesti in dibattimento ai consulenti all’udienza del 22.12.2009 non danno adeguate risposte alle osservazioni della consulenza di parte in ordine ad almeno cinque punti dei dodici assunti al fine di ritenere acquisito al processo un importante e robustoso indizio. Si tratta, in particolare, dei punti G., H., I., L. ed N..
Detta incertezza, ovviamente, mina la decisione assunta la quale, sotto tali riguardi, in quanto fondata su un dato di conoscenza diverso (12 punti corrispondenti con certezza, dato che, se reale, avrebbe consentito di valutare diversamente il rigore della motivazione di condanna) deve essere pertanto riconsiderata, se del caso, sarà il giudice di rinvio a stabilirlo in piena libertà decisionale, con l’ausilio di nuovi accertamenti tecnico-legali che specificamente, altresì, considerino le censure difensive dell’imputato, in particolare quelle affidate anche al presente ricorso di legittimità, ovvero con motivazioni aggiuntive dei consulenti già incaricati, ovvero ancora con motivazioni autonomamente arricchite da parte dei giudicanti di merito, senza escludere la riconsiderazione scientifica di punti non considerati dai periti ultimi.
7. La sentenza impugnata, in forza delle ragioni innanzi esposte, va pertanto annullata, con rinvio per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di Appello di Catania
P.Q.M.
la Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo giudizio alla Corte di Assise di Appello di Catania.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.