Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
D.M.D. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, in data 24.6.2010, con cui il GUP del Tribunale di Pescara aveva applicato ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena concordata di un anno, dieci mesi e venti giorni di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa, per il reati di detenzione e porto illegale di tre pistole, di cui due da ritenersi clandestine (capo a) e di tentata rapina (capo b).
Il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata deducendo erronea applicazione dell’art. 444 c.p.p., comma 2 per carenza di adeguata motivazione sulla assenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza di proscioglimento, ex art. 129 c.p.p.;
indipendentemente dalla configurabilità del reato contestato al capo a), di cui andava dichiarata l’estinzione se prescritto al momento della decisione dell’impugnazione, non era sussistente il tentativo di rapina per difetto della univocità ed idoneità degli atti. Il ricorso è manifestamente infondato.
Va rilevato che, nella specie,trattandosi di pena patteggiata, una volta che il giudice abbia ratificato l’accordo, non è più consentito alle parti prospettare questioni e sollevare censure in relazione alla sussistenza del fatto reato ed alle modalità di applicazione della pena (Cass. S.U. n. 4419/2005); peraltro il GUP ha dato conto della complessa attività di indagine (intercettazioni telefoniche e servizi di o.p.c.) idonea a ravvisare la sussistenza dei reati contestati ed al difetto dei presupposti per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.. Va, pertanto, dichiarata l’inammissibilità del ricorso. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
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